Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 23290/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato la pena richiesta dalle parti sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Nadir con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nonché alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una immediata declaratoria sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale e alla entità della riconosciuta riduzione di pena per il rito, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Venezia ha applicato la pena richiesta dalle parti sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Nadir con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità nonché alla ritenuta insussistenza delle condizioni per una immediata declaratoria sensi dell'articolo 129 codice di procedura penale e alla entità della riconosciuta riduzione di pena per il rito, è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23290/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris