Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30729/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IB.

SORVEGLIANZA di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianzadi Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che avevadichiarato non luogo a provvedere sull’istanza con la quale il detenutolamentava l’insufficienza delle linee telefoniche a disposizione dei ristrettipresso la Casa di reclusione di Spoleto;rilevato che il ricorso avanzato dal detenuto, per il tramite del difensore,con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, è inammissibile perché proposto avverso unprovvedimento non impugnabile, avendo il reclamo originario naturameramente generica e non giurisdizionale; che, infatti, la doglianza relativaall’insufficienza delle linee telefoniche disponibili presso l’istituto penitenziarionon investe, nei termini in cui è stata prospettata, una posizione di dirittosoggettivo del detenuto incisa da un comportamento dell’Amministrazionepenitenziaria tale da determinare un attuale e grave pregiudizio all’esercizio deidiritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., ma attiene allemodalità organizzative del servizio e, dunque, a profili rimessi alla gestioneamministrativa dell’istituto; che, in difetto di una lesione concreta e attuale diun diritto soggettivo, il rimedio esperito non poteva essere qualificato comereclamo giurisdizionale, bensì come reclamo generico ex art. 35, comma 1, n.5, ord. pen., con conseguente non impugnabilità del provvedimento adottatodal Magistrato di sorveglianza;ritenuto che il ricorso è, inoltre, aspecifico, poiché si confronta soloapparentemente con la ragione della decisione impugnata e richiama, in modoinconferente, l’ipotesi del reclamo avente ad oggetto la consegna di alimentidiversi da quelli ordinati, profilo del tutto estraneo alla presente vicenda, nellaquale la doglianza riguardava invece l’asserita insufficienza delle lineetelefoniche a disposizione dei detenuti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianzadi Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che avevadichiarato non luogo a provvedere sull’istanza con la quale il detenutolamentava l’insufficienza delle linee telefoniche a disposizione dei ristrettipresso la Casa di reclusione di Spoleto;rilevato che il ricorso avanzato dal detenuto, per il tramite del difensore,con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, è inammissibile perché proposto avverso unprovvedimento non impugnabile, avendo il reclamo originario naturameramente generica e non giurisdizionale; che, infatti, la doglianza relativaall’insufficienza delle linee telefoniche disponibili presso l’istituto penitenziarionon investe, nei termini in cui è stata prospettata, una posizione di dirittosoggettivo del detenuto incisa da un comportamento dell’Amministrazionepenitenziaria tale da determinare un attuale e grave pregiudizio all’esercizio deidiritti, ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., ma attiene allemodalità organizzative del servizio e, dunque, a profili rimessi alla gestioneamministrativa dell’istituto; che, in difetto di una lesione concreta e attuale diun diritto soggettivo, il rimedio esperito non poteva essere qualificato comereclamo giurisdizionale, bensì come reclamo generico ex art. 35, comma 1, n.5, ord. pen., con conseguente non impugnabilità del provvedimento adottatodal Magistrato di sorveglianza;ritenuto che il ricorso è, inoltre, aspecifico, poiché si confronta soloapparentemente con la ragione della decisione impugnata e richiama, in modoinconferente, l’ipotesi del reclamo avente ad oggetto la consegna di alimentidiversi da quelli ordinati, profilo del tutto estraneo alla presente vicenda, nellaquale la doglianza riguardava invece l’asserita insufficienza delle lineetelefoniche a disposizione dei detenuti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]