CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34573/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19395-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi J- LI (k"._.1,\1 1 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]anche quali difensori di se stessn , - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il r ci 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore e domiciliatario dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, depositato innanzi al Tribunale di Verona, chiedeva la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della complessiva somma di C 6.689,97 a saldo dei compensi maturati per le prestazioni svolte in favore della convenuta. Il legale rappresentante di quest'ultima all'udienza del 18 aprile 2019 offriva il pagamento della somma di C 5.782,69 mediante assegno circolare, ed i ricorrenti rideterminavano il loro credito nella somma di C 5.652,04. Tuttavia, a seguito dell'abbandono dell'udienza da parte del ricorrente, il Tribunale di Verona con ordinanza del 30 maggio 2019 accoglieva la domanda, con la condanna della società al pagamento della somma di C 5.652,04, oltre interessi ex art.1284 co. 4 c.c., nonché al pagamento delle spese di lite quantificate in C 145,50 per spese vive ed in C 500,00 per compensi, determinati in misura contenuta, anche in considerazione della condotta temuta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza del 18 aprile 2019 (avendo abbandonato l'aula senza autorizzazione del giudice e senza salutare). Avverso tale ordinanza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c., dell'art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, e dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nella parte in cui l'ordinanza gravata ha liquidato le spese di lite a carico della convenuta soccombente senza una distinzione delle varie fasi e nella complessiva misura di C 500,00 oltre anticipazione e spese generali, in violazione della regola minima inderogabile dettata dal citato art. 4, e con motivazione riferibile solo alla fase della decisione. Ric. 2019 n. 19395 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- Il motivo è fondato. Il provvedimento impugnato ha effettivamente liquidato le spese di lite a carico della convenuta soccombente per il procedimento di liquidazione degli onorari professionali dei ricorrenti, ammontanti ad C 5.652,04, nell'importo complessivo di C 500,00 oltre spese vive (pari ad C 145,50) ed accessori di legge, assumendo in motivazione che tale liquidazione avveniva in maniera contenuta, anche in relazione alla condotta tenuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Questa Corte ha affermato che (cfr. Cass. n. 19482/2018) in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle, cassando quindi la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite. Ma a prescindere da tale profilo, occorre altresì evidenziare che l'art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 nel testo quindi applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei Ric. 2019 n. 19395 sez. M2 - ud. 01-07-2021-3- valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari. Ne deriva che alla luce di tale modifica normativa non può ritenersi confortato dal testo normativo quanto sostenuto in passato da Cass. n. 2386/2017, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, essendo oggi invece esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi (per la riaffermazione della necessità che la liquidazione giudiziale debba avvenire nel rispetto dei parametri dettati dal DM n. 55/2014, si veda ex multis Cass. n. 1018/2018). Deve quindi ritenersi che, anche a voler superare la mancata distinzione delle varie fasi ai fini della liquidazione, e pur a voler ritenere che la condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] tenuta nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non ritenuta conforme alle regole deontologiche, potesse legittimare una Ric. 2019 n. 19395 sez. M2 - ud. 01-07-2021-4- riduzione dei compensi, tale riduzione non potrebbe spingersi oltre il detto limite. Avuto riguardo al valore della controversia, pari come detto ad C 5.652,04, e considerato il parametro corrispondente a tale importo di cui al DM n. 55/2014, la somma liquidata in favore dei ricorrenti risulta abbondantemente inferiore ai minimi tariffari (C 218,50 per la fase di studio, C 185,00 per la fase introduttiva, C 240,00 per la fase istruttoria ed C 405,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di C 1048,50), e ciò anche a voler reputare applicabile la riduzione per tutte le fasi. L'ordinanza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Verona in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio; Così deciso nel