CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avv/do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 c.p., è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, oltre che perché proposto tardivamente il giorno 4 luglio 2023, dopo l'irrevocabilità della sentenza depositata il 16 giugno 2023 con motivazione contestuale ed alla presenza della parte. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]' ere estensore Il P ide