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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09599/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26282/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla piazza Barberini n.12; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.960/2016della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, pronunciata in data 25 marzo 2016, depositata in data 18 aprile 2016e non notificata. tributi r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 marzo2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi , nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio, per l’anno 2008, recuperava a tassazione costi indeducibili relativi ad operazioni inesistenti;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava che l'ufficio aveva indicato una serie diindizi che facevano ritenere che le fatture emesse dalle ditte Vespa e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non fosseroveritiere; secondo la C.t.r., l'ufficio avevarilevato come tra la ditta ricorrente e le ditte emittenti le fatture, nonostante gli importi fossero elevati, non esistesse alcun contratto di appalto o di fornitura; inoltre la C.t.r. evidenziava che la ditta Vespa addirittura non aveva presentato dichiarazione reddituale, mentre la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sebbene avesse presentato la dichiarazione reddituale, non avevaindicato le fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA]; infine, secondo i giudici di appello, anche la prova dei pagamenti eseguiti apparivaincerta in quanto le annotazione sulle matrici degli assegni a penna effettuata dalla ditta Forte e gli estratti conto del Banco di Napoli non provavano con certezza i beneficiari degli assegni; la C.t.r. concludeva, quindi, nel senso che tutti tali elementi valutati nel loro complesso facevanoritenere che le fatture contestate dall'ufficio si riferivanoad operazioni inesistenti ;

3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione de gli artt.2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe fondato il proprio convincimento su meri indizi, privi di efficacia probatoria;

1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe invertito l’onere probatorio, esonerando l’ufficio dalla prova dell’inesistenza delle operazioni oggetto di accertamento;

1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la mancata applicazione del principio del giusto processo e della parità delle parti, ex art.111 Cost.; secondo la ricorrente il giudice avrebbe posto a fondamento della decisione gli assunti dell’Agenzia delle entrate, privi di supporto probatorio;

1.4. con il quarto motivo la ricorrente denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per l’omessa indicazione del percorso logico –argomentativo;

2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati; sul piano probatorio occorre premettere che, come questa Corte ha chiarito, nel caso in cui l'ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzionedei costi, ha r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non èstata effettuata e a quel punto passer̀ a l contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass.n. 24426 del 30/10/2013); quest'ultima prova non potr̀ consistere, per ̀ , nella esibizione della fattura, ń nella sola dimostrazione della regolarit ̀ formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011); nel caso di specie, l'ufficio ha fornito alla C.t.r. numerosi elementi indiziari da cui è possibile presumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; tali elementi, analiticamente esaminati dal giudice di appello, sono riassumibili nell’inosservanza degli obblighi fiscali delle società fornitrici,nella mancata prova di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, nella mancata dimostrazione dei pagamenti e degli effettivi beneficiari, in quanto le matrici degli assegni esibite risultavano compilate a mano dalla stessa contribuentein un momento successivo; non èdubitabile che la congerie di elementi indicata dall'ufficio a supporto della propria tesi legittima la presunzione che le operazioni poste in essere dalla contribuente, peraltro per importi elevati, non siano state in realt̀ realizzate, ragion per cui, ai fini della deducibilità dei costi, come ritenuto dalla C.t.r., viene a gravare sulla contribuente stessala prova dell'effettuazione delle operazioni contestate; pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimit̀ che liquida r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26282/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla piazza Barberini n.12; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliata ope legisin Roma alla via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.960/2016della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, pronunciata in data 25 marzo 2016, depositata in data 18 aprile 2016e non notificata. tributi r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 marzo2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi , nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’ufficio, per l’anno 2008, recuperava a tassazione costi indeducibili relativi ad operazioni inesistenti; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava che l'ufficio aveva indicato una serie diindizi che facevano ritenere che le fatture emesse dalle ditte Vespa e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non fosseroveritiere; secondo la C.t.r., l'ufficio avevarilevato come tra la ditta ricorrente e le ditte emittenti le fatture, nonostante gli importi fossero elevati, non esistesse alcun contratto di appalto o di fornitura; inoltre la C.t.r. evidenziava che la ditta Vespa addirittura non aveva presentato dichiarazione reddituale, mentre la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sebbene avesse presentato la dichiarazione reddituale, non avevaindicato le fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA]; infine, secondo i giudici di appello, anche la prova dei pagamenti eseguiti apparivaincerta in quanto le annotazione sulle matrici degli assegni a penna effettuata dalla ditta Forte e gli estratti conto del Banco di Napoli non provavano con certezza i beneficiari degli assegni; la C.t.r. concludeva, quindi, nel senso che tutti tali elementi valutati nel loro complesso facevanoritenere che le fatture contestate dall'ufficio si riferivanoad operazioni inesistenti ; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione de gli artt.2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe fondato il proprio convincimento su meri indizi, privi di efficacia probatoria; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe invertito l’onere probatorio, esonerando l’ufficio dalla prova dell’inesistenza delle operazioni oggetto di accertamento; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la mancata applicazione del principio del giusto processo e della parità delle parti, ex art.111 Cost.; secondo la ricorrente il giudice avrebbe posto a fondamento della decisione gli assunti dell’Agenzia delle entrate, privi di supporto probatorio; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per l’omessa indicazione del percorso logico –argomentativo; 2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati; sul piano probatorio occorre premettere che, come questa Corte ha chiarito, nel caso in cui l'ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzionedei costi, ha r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non èstata effettuata e a quel punto passer̀ a l contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass.n. 24426 del 30/10/2013); quest'ultima prova non potr̀ consistere, per ̀ , nella esibizione della fattura, ń nella sola dimostrazione della regolarit ̀ formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011); nel caso di specie, l'ufficio ha fornito alla C.t.r. numerosi elementi indiziari da cui è possibile presumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; tali elementi, analiticamente esaminati dal giudice di appello, sono riassumibili nell’inosservanza degli obblighi fiscali delle società fornitrici,nella mancata prova di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, nella mancata dimostrazione dei pagamenti e degli effettivi beneficiari, in quanto le matrici degli assegni esibite risultavano compilate a mano dalla stessa contribuentein un momento successivo; non èdubitabile che la congerie di elementi indicata dall'ufficio a supporto della propria tesi legittima la presunzione che le operazioni poste in essere dalla contribuente, peraltro per importi elevati, non siano state in realt̀ realizzate, ragion per cui, ai fini della deducibilità dei costi, come ritenuto dalla C.t.r., viene a gravare sulla contribuente stessala prova dell'effettuazione delle operazioni contestate; pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimit̀ che liquida r.g. n.26282/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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