CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36744/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia con ordinanza del 24 marzo 2021, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla revoca della confisca disposta con la sentenza di condanna (dell'il luglio 2018 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 16 settembre 2020, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione con la sentenza della Cassazione del 16 settembre 2020 n. 29337, Sezione 3 penale). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 670 cod. proc. pen. in relazione agli art. 6, 7 Cedu e 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Con il procedimento ex art. 670 cod. proc. pen. deve effettuarsi un controllo sulla giustizia della decisione e nel caso la confisca è stata disposta per un fatto che non prevedeva la confisca, relativamente alla data del commesso reato (capo 1 dell'imputazione per gli art. 81 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 dall'8 febbraio 2012 al 30 novembre 2012, antecedente al 28novembre 2012, data dì entrata in vigore della legge 190 del 2012) ex ad 2 del cod. pen. Una diversa interpretazione dell'art. 670 cod. proc. pen. sarebbe incostituzionale (in contrasto con gli art. 116, 117 Costituzione, 7 Cedu ne 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE). 2. 2. Violazione di legge (art. 670 cod. proc. pen. in relazione agli art. 6, 7 Cedu e 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) relativamente al capo 2 dell'imputazione per omessa dichiarazione dell'IVA. Con la produzione in sede esecutiva del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 29 settembre 2016, in relazione ad altro procedimento penale (RG Notizie di [OSCURATO:REA]/2013 Procura di Rovigo), si forniva la prova della presentazione (il 28 febbraio i 2013) della presentazione del modello annuale di comunicazione dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2012. La comunicazione dell'IVA dovuta per C 551.909,00 esclude la confisca per tale somma ed inoltre il debito residuo per complessivi C 39.616,03 risulterebbe inferiore alla soglia di punibilità di C 50.000,00 - come aggiornato con la riforma della legge 157 del 2019 -. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La confisca è stata disposta con una sentenza di condanna irrevocabile (il 16 settembre 2020) e, quindi, solo i fatti successivi al passaggio in giudicato della sentenza sarebbero rilevanti in sede esecutiva. Peraltro, la sentenza di condanna si è espressamente pronunciata sulle questioni della confisca sottoposte poi al giudice dell'esecuzione, come rilevato puntualmente nell'ordinanza impugnata ("Sul punto si veda come lo stesso primo giudice abbia ampiamente argomentato - in senso contrario a quanto sostenuto dall'istante - in ordine alla confisca alle pagine 11 e 12 della sentenza"). Il ricorrente nel ricorso in cassazione non si confronta con tale specifica motivazione del giudice dell'esecuzione. Inoltre, per completezza si deve rilevare come per la confisca sussiste continuità normativa tra l'art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000 e l'art. 322 ter cod. pen. richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244: «In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d. Igs. - introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 -, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d. Igs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 26838601; vedi anche Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora, infatti dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. Relativamente alla questione dell'IVA il ricorrente rimette in discussione in sede esecutiva la sussistenza del reato (esistenza della dichiarazione IVA) già valutata nelle decisioni di condanna, senza elementi diversi e successivi alle sentenze di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende