CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di Appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2021, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 21 ottobre 2020, ha affermato la penale responsabilità DECATALDO Maurizio in relazione ai reati di cui all'art. 367 e 642 cod. pen., previa riduzione della pena ad anni 3 di reclusione. 2. DECATALDO Maurizio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla omessa dichiarazione della improcedibilità del reato di cui all'art. 642 cod. pen. per tardività della querela.Secondo la prospettazione difensiva la querela è tardiva perché presentata in data 24 dicembre 2013 e, quindi, undici mesi dopo la conclusione degli accertamenti svolti dall'investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa ed il conseguente deposito della relazione investigativa finale. I giudici di merito hanno ignorato gli ulteriori elementi attestanti la tardività della querela (raccomandata datata 21/05/2013 nella quale la compagnia assicurativa rigettava la richiesta di indennizzo avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione degli elementi contraddittori e anomali emersi in ordine allo svolgimento dei fatti, dichiarazioni rese dal teste CAROSSIA attestanti le interlocuzioni tra l'ufficio anti-frode e l'investigatore, relazione investigativa finale dalla cui lettura si desume che l'ultimo atto investigativo è stato posto in essere in data 18/01/2013). 3. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ex art. 606, lett. E) cod. proc. pen., l'omessa valutazione della perizia redatta dalla grafologa nominata dal giudice di primo grado ROMANELLO [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui il perito afferma che le due firme apposte sul certificato di proprietà e sulla dichiarazione di esportazione della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg.ta [OSCURATO:TARGA] sono apocrife e non riconducibili alla mano del ricorrente, circostanza ritenuta irrilevante dai giudici di appello con motivazione carente ed apodittica. 4. Con il terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 195 e 143 bis cod. proc. pen. ed la carenza della motivazione in ordine all'utilizzabilità della relazione investigativa redatta dalla società investigativa CIEFFE. Secondo la ricostruzione difensiva detta relazione è stata acquisita in violazione dei principi dell'oralità e del contraddittorio e, di conseguenza, doveva esser dichiarata inutilizzabile ai sensi degli artt. 195 e 234 cod. proc. pen. in quanto la relazione è stata redatta da un investigatore che doveva esser escusso come testimone. Il giudice di primo grado ha, inoltre, violato il disposto dell'art. 143 bis cod. proc. pen. rigettando la richiesta della difesa di nominare un interprete per tradurre i documenti in lingua tedesca allegati alla relazione investigativa finale. Detta violazione non è stata tenuta in conto dalla Corte territoriale che si è limitata ad affermare l'ultroneità della richiesta traduzione in considerazione dell'ammissione da parte del ricorrente dell'avvenuta esportazione della vettura oggetto di giudizio.5. Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello, con motivazione scarna ed illogica, hanno ignorato gli elementi positivi che giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche (comportamento collaborativo dell'imputato, corretto comportamento processuale, assenza di pericolosità sociale e di pericolo di reiterazione). 6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606 lett. B) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato cui all'art. 367 cod. pen. A giudizio della difesa detto reato si è prescritto in data 30 maggio 2021 come, peraltro, affermato dal giudice di primo grado e, quindi, in data anteriore alla prima udienza del giudizio di appello svoltasi in data 2 luglio 2021. 7. In data 28 luglio 2022 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con i quali insiste nella sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo A) in data anteriore alla sentenza di appello e del reato di cui al capo B) in data anteriore allo svolgimento del giudizio di cassazione. 8. In data 5 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali vengono reiterati i motivi indicati in ricorso ed i motivi nuovi addotti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 9. In data 8 settembre 2022 il difensore della parte civile ha depositato nota spese e conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso, in considerazione della tempestività della querela risultando pacifico che il responsabile della funzione antifrode della compagnia assicurativa venne a conoscenza dell'ipotesi delittuosa solo in data successiva al 25 novembre 2013. A giudizio del difensore il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati in quanto reiterativi delle doglianze prospettate in appello e adeguatamente confutate dai giudici di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso sono meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta, e per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il primo motivo addotto dal ricorrente è manifestamente infondato in diritto per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela presentata dalla persona offesa in considerazione del fatto che quest'ultima ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta dal DECATALDO solo il 23 novembre 2013, data in cui è stata ricevuta la relazione finale redatta dalla società investigativa. L'asserita conoscenza da parte dell'ufficio antifrode della compagnia assicurativa dell'esito dell'attività investigativa in data anteriore al novembre 2013 non incide sulla tempestività della querela in considerazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui «il dies a quo del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l'informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società» (Sez. 5, n. 21889 del 19/04/2010, Tipaldi, Rv. 247448 - 01). I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (vedi Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01). I giudici di merito, con ricostruzione logico-fattuale adeguatamente argomentata e logicamente valutata (cfr. pag. 11 della motivazione di primo grado e 2 di quella di appello) hanno correttamente ritenuto che il termine di cui all'art. 124 cod. pen. non potesse decorrere sino al momento in cui la persona offesa e, ancor meno, le sue articolazioni territoriali, pur potendo nutrire sospetti, è venuta ad effettiva conoscenza dell'esito delle indagini di cui era stata incaricata la società investigativa esterna e, quindi, avere adeguata certezza della falsità ideologica della denuncia di sinistro di specie (vedi in proposito Sez. 4 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, Rv. 261326 - 01 nella quale è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dal deposito della relazione degli investigatori privati incaricati per l'individuazione del soggetto attivo del reato). 3. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie tale decisività, non solo non è stata adeguatamente esplicata dal ricorrente, ma è stata espressamente confutata dal percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito che hanno desunto la penale responsabilità del ricorrente dalla incompatibilità logico-fattuale tra il contenuto delle denunce di furto sporte dal DECATALDO nell'ottobre e dicembre del 2012 e la pregressa esportazione della vettura effettuata già nell'agosto del 2012. I giudici di merito hanno espressamente escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le prove raccolte, la rilevanza della natura apocrifa della firma apposta sulla pratica di esportazione in considerazione del «manifesto mendacio» del CATALDO in ordine all'utilizzo dell'autovettura de qua nel corso della serata del 7 ottobre 2012 ed al conseguente furto della stessa; affermazione che trova fondamento incontestabile nel fatto che ben prima di tale data il veicolo si trovava già in Germania (vedi pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado). Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino, come nel caso di specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 3. Il terzo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato in diritto, il ricorrente si limita a riproporre le doglianze dell'appello senza alcun confronto con le ragioni argomentative della decisione oggetto di impugnazione, e per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. La Corte territoriale ha correttamente confutato l'eccezione di inutilizzabilità della relazione finale redatta dalla società investigativa conseguente alla mancata escussione del redattore di tale documento, non vertendosi in una ipotesi di deposizione testimoniale de relato in considerazione del fatto che «è prassi che siffatte società... acquisiscano la documentazione in cui confluisce l'indagine medesima e pertanto il risultato trasfuso in un documento cartaceo di proprietà della società mandante integra la conoscenza diretta del teste, rappresentante legale della società assicuratrice» (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Detta motivazione, oltre ad essere coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifesta, appare rispettosa del disposto degli articoli 195 e 234 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che i testi escussi avevano conoscenza diretta della relazione investigativa e, quindi, hanno deposto su fatti oggetto del patrimonio conoscitivo del dichiarante e non su notizie apprese da terzi nonché in virtù della natura documentale della relazione finale redatta dalla società investigativa. La Corte territoriale ha, infine, confutato, con motivazione priva di manifesta illogicità, l'ulteriore doglianza avente ad oggetto la mancata traduzione della documentazione in lingua tedesca allegata alla relazione investigativa in considerazione della «ultroneità» di tale traduzione in considerazione del fatto che lo stesso DECATALDO ha riferito agli investigatori che «l'autovettura gli risultava esser stata esportata e, quindi, radiata dal PRA nazionale» nonché in virtù dell'accertata falsità delle denunce sporte dal ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). In ordine alla lamentata omessa traduzione appare sufficiente richiamare quanto sopra motivato, in punto di diritto in ordine alla genericità della doglianza, stante la mancata indicazione da parte del ricorrente della decisività dell'omessa valutazione della documentazione in lingua tedesca allegata alla relazione investigativa, documentazione che in ogni caso non è stata ritenuta necessaria dai giudici di appello stante l'univocità del materiale probatorio attestante la penale responsabilità del DECATALDO. Va, peraltro, sottolineato che il ricorso è inammissibile per aspecificità in quanto non illustra adeguatamente, ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», l'incidenza dell'eliminazione dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile; questa Corte di Cassazione ha, infatti, elaborato il principio di diritto secondo cui gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata, diventando irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento privo della prospettazione dei motivi con conseguente onere argomentativo a carico del ricorrente stabilito a pena di inammissibilità (vedi fra le tante Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269218 - 01). 4. La doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche è generica e manifestamente infondata, facendo esclusivo ed apodittico riferimento al comportamento collaborativo dell'imputato ed all'assenza di pericolosità del reo, elementi che non sono state comprovati in alcun modo dalla difesa. I giudici di merito, peraltro, si sono correttamente conformati al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nel caso di specie la gravità della condotta che ha cagionato plurimi eventi antigiuridici -vedi pag. 4 della sentenza impugnata-) ed alla mancanza di elementi positivi di particolare pregnanza. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione; dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).5. Il quinto motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto il reato di cui all'art. 367 cod. pen. si è prescritto in data anteriore alla definizione del giudizio di appello. Tenuto conto della data di commissione (08 ottobre 2012) e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di primo grado (anni 1 e giorni 23), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è spirato in data 30 maggio 2021 e, quindi, prima della emissione della sentenza di appello del 2 luglio 2021. 5.1. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) perchè il reato è estinto per prescrizione con conseguente elisione del relativo aumento di pena a titolo di continuazione, quantificato in mesi sei di reclusione. In base all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione, ferma restando l'inammissibilità del ricorso relativamente al capo b) in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di merito di cui si è trattato in precedenza. 5.2. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato di cui alla lettera B) del capo di imputazione maturata in data 2 dicembre 2021 e, quindi, dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 6. Il ricorrente deve esser, infine, condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. costituita con riguardo al reato sub B) dell'imputazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perché i