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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 33869/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] PICARDILetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3063/25, emessa il 4 giugno 2025, depositata con motivazione il 2 settembre 2025, la Corte di appello di Milano, decidendo in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione e in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Sondrio il 7 aprile 2021, rideterminava in otto mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati per il quale costui era stato ritenuto responsabile.

2. Con ordinanza del 4 settembre 2025, la Corte di appello di Milano, riferendosi alla propria sentenza, rilevava che «per una mera e materiale omissione, la sentenza è stata depositata senza la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante», riteneva che si potesse procedere a correzione dell'atto ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. mediante apposizione della sottoscrizione mancante e così stabiliva: «dispone la correzione di cui sopra e, conseguentemente, dà atto che, contestualmente all'emissione e al deposito della presente ordinanza, la Presidente del collegio giudicante, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], appone la propria sottoscrizione sull'originale della sentenza n. 3063/2025 emessa all'udienza del 4 giugno 2025, depositata in data 2 settembre 2025».

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi volti a ottenere l'annullamento della citata sentenza della Corte di appello di Milano.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 20-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta, formulata con i motivi aggiunti presentati nel giudizio di rinvio, di disporre la sostituzione della pena della reclusione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il ricorrente osserva che la Corte di appello, in esito al giudizio di rinvio, ha omesso dipronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Afferma che sussistevano i presupposti per la sostituzione e che non vi ostava neppure il fatto che nel giudizio di appello era stata concessa la sospensione della pena, sia perché detta sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione proprio sul punto riguardante il trattamento sanzionatorio, con il conseguente travolgimento della sospensione condizionale della pena; sia perché la norma di cui all'art. 61-bis legge 689/1981, recante il divieto di applicazione delle pene sostitutive nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, e ciò in virtù del principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce violazioni degli artt. 130, 546, comma 3, e 547 cod. proc. pen., per mancanza di sottoscrizione della sentenza di appello da parte della Presidente del collegio.

Rileva che tale sottoscrizione è stata apposta sulla sentenza solo successivamente al deposito, in forza di una ordinanza che ha applicato in modo inidoneo la procedura per la correzione di errore materiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancanza di sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante nella sentenza impugnata emessa il 4 giugno 2025, deve essere trattato preliminarmente per il suo carattere assorbente e risulta fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. 3pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671 - 01).

1.2. In applicazione del principio sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso in esame la fondatezza del secondo motivo di ricorso, come sopra anticipato, perché è pacifico ed emerge dagli atti che la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante non era presente sulla sentenza in valutazione al momento del suo deposito, ma venne apposta successivamente, in occasione del deposito della citata ordinanza, adottata in modo inidoneo.

2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Milano che provvederà alla necessaria rinnovazione dell'atto nullo.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ippo Casa LitiiTet 414 4o.

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pljrn,ELSezipne.

PeaieDepositata in Cancerla oggi Roma, lì 1 8 SET...2826IL FUNZIONA '[OSCURATO:PERSONA]( ,)71.:ARIO ,t1,2 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] PICARDILetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3063/25, emessa il 4 giugno 2025, depositata con motivazione il 2 settembre 2025, la Corte di appello di Milano, decidendo in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione e in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Sondrio il 7 aprile 2021, rideterminava in otto mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati per il quale costui era stato ritenuto responsabile. 2. Con ordinanza del 4 settembre 2025, la Corte di appello di Milano, riferendosi alla propria sentenza, rilevava che «per una mera e materiale omissione, la sentenza è stata depositata senza la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante», riteneva che si potesse procedere a correzione dell'atto ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. mediante apposizione della sottoscrizione mancante e così stabiliva: «dispone la correzione di cui sopra e, conseguentemente, dà atto che, contestualmente all'emissione e al deposito della presente ordinanza, la Presidente del collegio giudicante, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], appone la propria sottoscrizione sull'originale della sentenza n. 3063/2025 emessa all'udienza del 4 giugno 2025, depositata in data 2 settembre 2025». 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi volti a ottenere l'annullamento della citata sentenza della Corte di appello di Milano. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 20-bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta, formulata con i motivi aggiunti presentati nel giudizio di rinvio, di disporre la sostituzione della pena della reclusione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il ricorrente osserva che la Corte di appello, in esito al giudizio di rinvio, ha omesso dipronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Afferma che sussistevano i presupposti per la sostituzione e che non vi ostava neppure il fatto che nel giudizio di appello era stata concessa la sospensione della pena, sia perché detta sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione proprio sul punto riguardante il trattamento sanzionatorio, con il conseguente travolgimento della sospensione condizionale della pena; sia perché la norma di cui all'art. 61-bis legge 689/1981, recante il divieto di applicazione delle pene sostitutive nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, e ciò in virtù del principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce violazioni degli artt. 130, 546, comma 3, e 547 cod. proc. pen., per mancanza di sottoscrizione della sentenza di appello da parte della Presidente del collegio. Rileva che tale sottoscrizione è stata apposta sulla sentenza solo successivamente al deposito, in forza di una ordinanza che ha applicato in modo inidoneo la procedura per la correzione di errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancanza di sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante nella sentenza impugnata emessa il 4 giugno 2025, deve essere trattato preliminarmente per il suo carattere assorbente e risulta fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. 3pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671 - 01). 1.2. In applicazione del principio sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso in esame la fondatezza del secondo motivo di ricorso, come sopra anticipato, perché è pacifico ed emerge dagli atti che la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante non era presente sulla sentenza in valutazione al momento del suo deposito, ma venne apposta successivamente, in occasione del deposito della citata ordinanza, adottata in modo inidoneo. 2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Milano che provvederà alla necessaria rinnovazione dell'atto nullo. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ippo Casa LitiiTet 414 4o. CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pljrn,ELSezipne. PeaieDepositata in Cancerla oggi Roma, lì 1 8 SET...2826IL FUNZIONA '[OSCURATO:PERSONA]( ,)71.:ARIO ,t1,2 4
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