CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2359-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa e domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 14; controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 16658/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 2359/2017 Numero sezionale 2731/2021 Rilevato che: Numero di raccolta generale 11133/2022Data pubblicazione 06/04/2022 - con il primo motivo del ricorso incidentale, è stata dedotta la nullità della clausola che prevede l’obbligo di corresponsione della provvigione al mediatore anche se l’affare si sia concluso oltre la scadenza dell’incarico e con soggetti riconducibili alla parte che ha conferito l’incarico (familiari, società partecipate ecc..); - la ricorrente incidentale adduce la vessatorietà di tale clausola, sia ai sensi dell’art.1341c.c., per l’assenza della specifica approvazione per iscritto, sia sotto il profilo della violazione degli artt.33 e 34 del D. Lgs 206/2005, in quanto determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; Ritenuto che: - si pone un problema di compatibilità della clausola con il Codice del Consumo e con la normativa europea che, all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che "le clausole abusive non vincolano i consumatori se, malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio in danno del consumatore” (sentenza Della Corte di Giustizia del 17 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23; sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-154/15, C- 307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55); - costituisce questione di particolare rilevanza stabilire in quali limiti vi sia compatibilità di una clausola che, nei termini sopraindicati, prevede, in favore del professionista, il diritto al compenso - visto l’art.375 c.p.c. P.Q.M. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 2359/2017 Numero sezionale 2731/2021 Rimette la causa alla pubblica udienza. Numero di raccolta generale 11133/2022Data pubblicazione 06/04/2022 Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2