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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27457/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 26/05/2021 della corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 maggio 2021, la corte di appello di Torino riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Asti del 16 novembre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in ordine al reato ex art. 73 comma 1 del DPR 309/90, condannava il medesimo in ordine al predetto delitto.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., atteso che pur essendo fondata l'assoluzione di primo grado su dichiarazioni spontanee rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] oltre che in sede di interrogatorio mediante scritti, non si sarebbe proceduto alla rinnovazione dell'esame del predetto soggetto ai sensi della suindicata disposizione.

In caso di impossibilità di tale rinnovazione, in ragione dell'esercizio da parte dell'interessato della facoltà di non rispondere, il quadro probatorio a disposizione rispetto al giudizio di primo grado sarebbe rimasto immutato, precludendo una diversa pronunzia in primo grado.

4. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., rilevando come, essendo rimasto immutato il compendio probatorio, i giudici avrebbero condannato il ricorrente attraverso una diversa interpretazione dei medesimi fatti, senza confutare la precedente decisione.

Si tratterebbe peraltro, di una decisione che si scontrerebbe con le dichiarazioni del coimputato prima citato.

Sussisterebbero dunque, due diverse letture dei fatti, che possono coesistere, così lasciando emergere il ragionevole dubbio sulla responsabilità del ricorrente.

5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbero spiegate le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito ad un progetto volto, in sostanza, ad escludere ogni responsabilità in capo al ricorrente, né sarebbe chiaro in base a quali elementi dovrebbe ritenersi che il predetto imputato avrebbe mentito, e sarebbero travisate le affermazioni del coimputato circa l'assenza del Cantarella dal panificio per circa un mese, essendosi il predetto limitato a rappresentare solo che il ricorrente era mentalmente impegnato rispetto alla futura esecuzione di una sentenza della Corte di Cassazione, piuttosto che alla gestione del panificio.

6. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 29 cod. pen. in relazione al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27 della costituzione.

E l'incostituzionalità del predetto articolo, rispetto agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui la pena accessoria venga stabilita in maniera fissa.

In particolare, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata al ricorrente constrasterebbe con le predette norme costituzionali in rapporto al principio di proporzionalità della pena, da stabilirsi avuto riguardo alla gravità del fatto e alla offesa cagionata.

E si chiede che venga sollevata in estremo subordine ai motivi dedotti la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi appaiono omogenei avendo riguardo al tema comune delle ragioni fondanti la riforma della sentenza impugnata e, quindi, possono essere trattati congiuntamente.

1.1. La prima censura è infondata.

Posto che si sostiene da parte del ricorrente la decisività di dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rese invero mediante atti scritti, appare dirimente il dettato dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., invocato sub specie della sua violazione, alla luce del significato da attribuire alla dizione ivi riportata di prova dichiarativa.

In proposito, questa Sezioni Unite (cfr. Sez.

U - n. 14426 del 28/01/2019 Rv. 275112 - 01) hanno precisato che la prova dichiarativa, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: "a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perchè questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione. d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione".

Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria.

In altri termini, per prova dichiarativa deve intendersi quell'atto comunicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini della decisione.

Esso non ricorre nel caso in esame, in cui le dichiarazioni del coimputato sono state consacrate in atto scritto, già valutato in senso favorevole in primo grado, ancorchè consegnato in sede di interrogatorio, come tale da ricondurre nell'ambito dei cd. documenti ai sensi del combinato di cui agli artt. 234 e 237 cod. proc. pen. , Con la conseguenza per cui il richiamo all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. è impertinente e come tale inadeguato a sancire di per sè un ostacolo alla rivalutazione in senso accusatorio del compendio probatorio raccolto.

1.2. Altre ragioni depongono per l'infondatezza della censura anche laddove fossero state valorizzate in primo grado dichiarazioni orali del coimputato (come pare accennare, seppur senza riscontro in sentenza, il ricorrente, con riguardo a dichiarazioni spontanee), poi avvalsosi della facoltà di non rispondere.

1.3. Va premesso che con la novella introduttiva del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. il legislatore si è posto in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi fissati con la sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta.

Deve altresì anticiparsi che questa Suprema Corte, (cfr. in motivazione Sez.

U n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 30/03/2022 ) Rv. 282808 - 01) ha già precisato che non sussiste una regola assoluta per cui se non è possibile rinnovare la prova per ragioni di impossibilità oggettiva non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio, non essendo né rinvenibile in proposito un indirizzo giurisprudenziale che in assenza di disposizioni legislative in tal senso non potrebbe comunque imporsi come tale di per sé, né potendosi desumere dall'art. 111 Cost. che invece al comma 5 consente la deroga al principio del contraddittorio nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva.

1.4. Peraltro la stessa sentenza Dasgupta, nell'ipotesi in cui il dichiarante per il quale si prospetti la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. sia un soggetto vulnerabile, affida al giudice la valutazione sula necessità di sottoporlo ad ulteriore stress per verificare la fondatezza dell'appello contro la sentenza di assoluzione, così affidandogli un ruolo di regolatore degli "interessi" in campo, del resto riconosciuto anche nella giurisprudenza della corte Edu.

1.5. Tale approccio, ispirato ad una applicazione non rigida della regola della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa, in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, trova riscontro nella più recente giurisprudenza Edu che ha ridimensionato il rigore della regola predetta, introducendo un elemento di flessibilità costituito dalla equità complessiva del processo, "affidando al giudice il compito di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio".

Di interesse, al riguardo, è la precisazione per cui i citati fattori compensativi, alla luce dei quali verificare l'equità del giudizio, sono in relazione con il riconosciuto valore della prova dichiarativa non assunta, "nel senso che più la prova ha carattere di decisività maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi".

Peraltro, si è osservato anche che per determinare l'equità del processo assume rilievo anche l'accertamento della imprevedibilità del mancato esame del teste (Corte Edu, 23/6/2016 [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia; Corte Edu 16,7.2019 [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda).

1.6. In linea con tale orientamento, questa Corte ha stabilito che Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione "de relato", quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. pen.). (Sez. 2 -n. 15492 del 05/02/2020 Rv. 279148 - 01).

1.7. L'evoluzione dell'indirizzo suesposto, teso a non irrigidire la regola della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, si esprime nell'ulteriore decisione delle Sezioni unite di questa Corte, per cui la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione, non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez.

U - n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 30/03/2022) Rv. 282808 - 01).

1.8. La suesposta prospettiva offre elementi significativi per il tema in esame, connotato invero anche dalla particolarità per cui la prova dichiarativa non raccolta in sede dibattimentale non integra una prova a carico dell'imputato, quanto piuttosto una prova utilizzata in senso decisivo dal primo giudice per l'assoluzione del ricorrente.1.9.

Ebbene, richiamati i principi suesposti, va ribadito che non sussiste una regola assoluta per cui se non è possibile rinnovare la prova non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio, e nel contempo che ai sensi dell'art.111 comma 4 Cost. solo non è possibile provare la colpevolezza di un imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore; cosicchè non può non rilevarsi come ove la prova a discarico dell'imputato provenga da un soggetto che si sia sottratto all'esame legittimamente, come nel caso di specie in cui il coimputato si è avvalso in appello della facoltà di non rispondere, tale circostanza non può impedire il ribaltamento della decisione assolutoria, seppure attraverso un ridimensionamento della portata favorevole delle affermazioni del soggetto non riesaminato.

Tanto anche in considerazione della circostanza per cui l'esercizio della facoltà utilizzata dal coimputato integra una legittima impossibilità di esaminarlo, peraltro imprevedibile, e nel contempo non si configura per l'imputato, come di seguito ulteriormente evidenziato, alcuna specifico pregiudizio conseguente al mancato esame del soggetto interessato.

E comunque, l'eventuale ribaltamento della sentenza assolutoria potrà avvenire purchè la valutazione della prova a discarico acquisita in primo grado avvenga attraverso un rigoroso vaglio, anche alla luce dei dati di contesto, e senza escludere il potere dovere del giudice, proprio in un'ottica di massimizzazione delle garanzie procedurali, di acquisire ulteriori dati reperibili, utili e corroborare il fondamento delle dichiarazioni favorevoli.

1.10. Vanno peraltro aggiunte, tenendo conto del caso di specie, ulteriori considerazioni.

Stabilita l'astratta legittimità della rivalutazione di affermazioni del coimputato favorevoli e decisive per l'imputato, quali quelle in esame, pur a fronte del mancato esame del dichiarante in sede di appello, va osservato che il vaglio delle stesse appare condotto nel caso di specie con rigore, in conformità con gli indirizzi suesposti, atteso che la corte ha ragionevolmente e puntualmente affermato l'inattendibilità delle affermazioni del coimputato, tese a scagionare da ogni responsabilità il ricorrente, sia per ragioni intrinseche alle stesse - siccome generiche, poco puntuali sulle circostanze della acquisizione come sulle finalità della stessa nonché inverosimili a fronte delle scarse risorse disponibili nonché della personalità del [OSCURATO:PERSONA] ed incompatibili con il personale possesso di un ingente quantitativo di droga,- sia estrinseche.

In quanto smentite da dati acquisiti - quanto alla riferita lunga assenza (per circa un mese) dell'imputato dai locali ove era custodita la droga, a fronte dell'osservazione del ricorrente, da parte della p.g., nel predetto periodo, proprio nell'immobile al cui interno erano i detti ambienti ( vano soppalcato adibito a ufficio e bagno e servizi) e in altra occasione nella immediata prossimità - ovvero superate da altre significative circostanze: quali la effettiva disponibilità dei locali in parola da parte del Cantarella, titolare del panificio all'interno dei quali essi erano collocati; il libero accesso dell'imputato agli stessi, seppur interessati dalla contestuale ma non esclusiva occupazione, a titolo precario, mediante brande con materasso, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] oltre che dell'altro dipendete del Cantarella, Zannino; la vicinanza, al capannone del panificio, del garage adibito ad abitazione del Cantarella; l'esperienza del medesimo nel settore del traffico degli stupefacenti; il rapporto confidenziale e di fiducia con i due coimputati suoi dipendenti, tanto da ospitarli nei termini anzidetti.

L'adeguatezza del suesposto vaglio consegue, del resto, a conferma della sussistenza di una complessiva equità del processo come richiesto, anche alla assenza di specifici rilievi del ricorrente diretti a rappresentare, con puntualità, i profili che invece con l'esame del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto approfondire a sostegno della validità delle affermazioni del medesimo, dirette a escludere ogni corresponsabilità del Cantarella.

Inoltre, in ossequio al già richiamato indirizzo convenzionale, per cui i citati fattori compensativi, alla luce dei quali verificare l'equità del giudizio, sono in relazione con il riconosciuto valore della prova dichiarativa non assunta, "nel senso che più la prova ha carattere di decisività maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi", non è secondario, nel caso di specie, sul piano della accennata necessaria valutazione del "peso " della prova, sia il dato per cui le affermazioni per le quali l'autore non è stato esaminato in appello provengono da un coimputato, come tale legittimato anche a dire il falso, sia quello per cui essa si inserisce in un contesto probatorio che nella ragionevole prospettiva della corte di appello appare ricco di altre circostanze utili di per sé per ricostruire l'attribuibilità della droga.

2. Si tratta, invero, di una motivazione che rispetta i canoni della motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione, atteso che con la stessa la corte di appello non solo ha spiegato le ragioni della inattendibilità delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma ha altresì elaborato una ricostruzione della vicenda che riconduce, con estrema logicità e coerenza, tale da relegare nei margini dell'inverosimile ed errato la opposta prospettazione assolutoria, la detenzione della droga anche al ricorrente, quale effettivo titolare del panificio e degli ambienti ove era occultata la droga, di cui aveva reale e concreta disponibilità.

Il tutto, in coerenza con il principio per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza (cfr. Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; nel medesimo senso, Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Rv. 242330 Pappalardo; Sez. 5, Sentenza n.54300 del 14/09/2017 Rv. 272082 Banchero) e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchè preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato.

La sentenza di appello, in tali casi, deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr. Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 Rv. 242330 - 01 Pappalardo).

Si è pertanto precisato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchè in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Sez. 6 n. 51898 del 11/07/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278056 - 01 P.).

Trattandosi, dunque, di una motivazione immune da vizi, va ribadito anche il principio per cui, riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

3. Consegue la complessiva infondatezza dei primi tre motivi esaminati.

4. Inammissibile è l'ultimo motivo.

Va premesso che con la sentenza citata in ricorso la Corte Costituzionale (sent. n. 222 2018 del 25/09/2018 depositata il 05/12/2018;) ha tra l'altro precisato che le pene di entità quantitativa fissa stabilita per legge, possono essere coerenti con il sistema costituzionale a condizione che l'analisi strutturale della fattispecie dimostri la loro proporzione rispetto ai comportamenti tipizzati riconducibili alla fattispecie di reato.

Alla luce di tale premessa è manifestamente infondata la generale osservazione della illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. con riferimento alla pena accessoria applicata nel caso concreto, quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, solo perché di durata predeterminata e fissa.

E generica appare, e quindi inidonea a prospettare una questione di incostituzionalità non manifestamente infondata, la richiesta di sollevare la questione medesima, in assenza di una ragionata e articolata prospettazione che, tra l'altro, sviluppi una analisi strutturale della fattispecie dimostrando la asserita sproporzione della pena rispetto ai comportamenti tipizzati riconducibili alla fattispecie di riferimento, tenendo altresì conto della rilevanza, in questa prospettiva, della condotta concreta ascritta.

5. Sulla base delle considerazioni che preced

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 26/05/2021 della corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2021, la corte di appello di Torino riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Asti del 16 novembre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in ordine al reato ex art. 73 comma 1 del DPR 309/90, condannava il medesimo in ordine al predetto delitto. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., atteso che pur essendo fondata l'assoluzione di primo grado su dichiarazioni spontanee rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] oltre che in sede di interrogatorio mediante scritti, non si sarebbe proceduto alla rinnovazione dell'esame del predetto soggetto ai sensi della suindicata disposizione. In caso di impossibilità di tale rinnovazione, in ragione dell'esercizio da parte dell'interessato della facoltà di non rispondere, il quadro probatorio a disposizione rispetto al giudizio di primo grado sarebbe rimasto immutato, precludendo una diversa pronunzia in primo grado. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., rilevando come, essendo rimasto immutato il compendio probatorio, i giudici avrebbero condannato il ricorrente attraverso una diversa interpretazione dei medesimi fatti, senza confutare la precedente decisione. Si tratterebbe peraltro, di una decisione che si scontrerebbe con le dichiarazioni del coimputato prima citato. Sussisterebbero dunque, due diverse letture dei fatti, che possono coesistere, così lasciando emergere il ragionevole dubbio sulla responsabilità del ricorrente. 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbero spiegate le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito ad un progetto volto, in sostanza, ad escludere ogni responsabilità in capo al ricorrente, né sarebbe chiaro in base a quali elementi dovrebbe ritenersi che il predetto imputato avrebbe mentito, e sarebbero travisate le affermazioni del coimputato circa l'assenza del Cantarella dal panificio per circa un mese, essendosi il predetto limitato a rappresentare solo che il ricorrente era mentalmente impegnato rispetto alla futura esecuzione di una sentenza della Corte di Cassazione, piuttosto che alla gestione del panificio. 6. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 29 cod. pen. in relazione al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27 della costituzione. E l'incostituzionalità del predetto articolo, rispetto agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui la pena accessoria venga stabilita in maniera fissa. In particolare, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata al ricorrente constrasterebbe con le predette norme costituzionali in rapporto al principio di proporzionalità della pena, da stabilirsi avuto riguardo alla gravità del fatto e alla offesa cagionata. E si chiede che venga sollevata in estremo subordine ai motivi dedotti la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 29 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi appaiono omogenei avendo riguardo al tema comune delle ragioni fondanti la riforma della sentenza impugnata e, quindi, possono essere trattati congiuntamente. 1.1. La prima censura è infondata. Posto che si sostiene da parte del ricorrente la decisività di dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] rese invero mediante atti scritti, appare dirimente il dettato dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., invocato sub specie della sua violazione, alla luce del significato da attribuire alla dizione ivi riportata di prova dichiarativa. In proposito, questa Sezioni Unite (cfr. Sez. U - n. 14426 del 28/01/2019 Rv. 275112 - 01) hanno precisato che la prova dichiarativa, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: "a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perchè questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione. d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione". Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria. In altri termini, per prova dichiarativa deve intendersi quell'atto comunicativo con il quale un emittente trasmette, attraverso il linguaggio verbale, fatti percettivi o valutazioni di cui sia a conoscenza e che siano rilevanti ai fini della decisione. Esso non ricorre nel caso in esame, in cui le dichiarazioni del coimputato sono state consacrate in atto scritto, già valutato in senso favorevole in primo grado, ancorchè consegnato in sede di interrogatorio, come tale da ricondurre nell'ambito dei cd. documenti ai sensi del combinato di cui agli artt. 234 e 237 cod. proc. pen. , Con la conseguenza per cui il richiamo all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. è impertinente e come tale inadeguato a sancire di per sè un ostacolo alla rivalutazione in senso accusatorio del compendio probatorio raccolto. 1.2. Altre ragioni depongono per l'infondatezza della censura anche laddove fossero state valorizzate in primo grado dichiarazioni orali del coimputato (come pare accennare, seppur senza riscontro in sentenza, il ricorrente, con riguardo a dichiarazioni spontanee), poi avvalsosi della facoltà di non rispondere. 1.3. Va premesso che con la novella introduttiva del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen. il legislatore si è posto in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi fissati con la sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta. Deve altresì anticiparsi che questa Suprema Corte, (cfr. in motivazione Sez. U n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 30/03/2022 ) Rv. 282808 - 01) ha già precisato che non sussiste una regola assoluta per cui se non è possibile rinnovare la prova per ragioni di impossibilità oggettiva non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio, non essendo né rinvenibile in proposito un indirizzo giurisprudenziale che in assenza di disposizioni legislative in tal senso non potrebbe comunque imporsi come tale di per sé, né potendosi desumere dall'art. 111 Cost. che invece al comma 5 consente la deroga al principio del contraddittorio nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva. 1.4. Peraltro la stessa sentenza Dasgupta, nell'ipotesi in cui il dichiarante per il quale si prospetti la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. sia un soggetto vulnerabile, affida al giudice la valutazione sula necessità di sottoporlo ad ulteriore stress per verificare la fondatezza dell'appello contro la sentenza di assoluzione, così affidandogli un ruolo di regolatore degli "interessi" in campo, del resto riconosciuto anche nella giurisprudenza della corte Edu. 1.5. Tale approccio, ispirato ad una applicazione non rigida della regola della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa, in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, trova riscontro nella più recente giurisprudenza Edu che ha ridimensionato il rigore della regola predetta, introducendo un elemento di flessibilità costituito dalla equità complessiva del processo, "affidando al giudice il compito di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio". Di interesse, al riguardo, è la precisazione per cui i citati fattori compensativi, alla luce dei quali verificare l'equità del giudizio, sono in relazione con il riconosciuto valore della prova dichiarativa non assunta, "nel senso che più la prova ha carattere di decisività maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi". Peraltro, si è osservato anche che per determinare l'equità del processo assume rilievo anche l'accertamento della imprevedibilità del mancato esame del teste (Corte Edu, 23/6/2016 [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia; Corte Edu 16,7.2019 [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda). 1.6. In linea con tale orientamento, questa Corte ha stabilito che Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione "de relato", quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. pen.). (Sez. 2 -n. 15492 del 05/02/2020 Rv. 279148 - 01). 1.7. L'evoluzione dell'indirizzo suesposto, teso a non irrigidire la regola della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, si esprime nell'ulteriore decisione delle Sezioni unite di questa Corte, per cui la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione, non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez. U - n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 30/03/2022) Rv. 282808 - 01). 1.8. La suesposta prospettiva offre elementi significativi per il tema in esame, connotato invero anche dalla particolarità per cui la prova dichiarativa non raccolta in sede dibattimentale non integra una prova a carico dell'imputato, quanto piuttosto una prova utilizzata in senso decisivo dal primo giudice per l'assoluzione del ricorrente.1.9. Ebbene, richiamati i principi suesposti, va ribadito che non sussiste una regola assoluta per cui se non è possibile rinnovare la prova non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio, e nel contempo che ai sensi dell'art.111 comma 4 Cost. solo non è possibile provare la colpevolezza di un imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore; cosicchè non può non rilevarsi come ove la prova a discarico dell'imputato provenga da un soggetto che si sia sottratto all'esame legittimamente, come nel caso di specie in cui il coimputato si è avvalso in appello della facoltà di non rispondere, tale circostanza non può impedire il ribaltamento della decisione assolutoria, seppure attraverso un ridimensionamento della portata favorevole delle affermazioni del soggetto non riesaminato. Tanto anche in considerazione della circostanza per cui l'esercizio della facoltà utilizzata dal coimputato integra una legittima impossibilità di esaminarlo, peraltro imprevedibile, e nel contempo non si configura per l'imputato, come di seguito ulteriormente evidenziato, alcuna specifico pregiudizio conseguente al mancato esame del soggetto interessato. E comunque, l'eventuale ribaltamento della sentenza assolutoria potrà avvenire purchè la valutazione della prova a discarico acquisita in primo grado avvenga attraverso un rigoroso vaglio, anche alla luce dei dati di contesto, e senza escludere il potere dovere del giudice, proprio in un'ottica di massimizzazione delle garanzie procedurali, di acquisire ulteriori dati reperibili, utili e corroborare il fondamento delle dichiarazioni favorevoli. 1.10. Vanno peraltro aggiunte, tenendo conto del caso di specie, ulteriori considerazioni. Stabilita l'astratta legittimità della rivalutazione di affermazioni del coimputato favorevoli e decisive per l'imputato, quali quelle in esame, pur a fronte del mancato esame del dichiarante in sede di appello, va osservato che il vaglio delle stesse appare condotto nel caso di specie con rigore, in conformità con gli indirizzi suesposti, atteso che la corte ha ragionevolmente e puntualmente affermato l'inattendibilità delle affermazioni del coimputato, tese a scagionare da ogni responsabilità il ricorrente, sia per ragioni intrinseche alle stesse - siccome generiche, poco puntuali sulle circostanze della acquisizione come sulle finalità della stessa nonché inverosimili a fronte delle scarse risorse disponibili nonché della personalità del [OSCURATO:PERSONA] ed incompatibili con il personale possesso di un ingente quantitativo di droga,- sia estrinseche. In quanto smentite da dati acquisiti - quanto alla riferita lunga assenza (per circa un mese) dell'imputato dai locali ove era custodita la droga, a fronte dell'osservazione del ricorrente, da parte della p.g., nel predetto periodo, proprio nell'immobile al cui interno erano i detti ambienti ( vano soppalcato adibito a ufficio e bagno e servizi) e in altra occasione nella immediata prossimità - ovvero superate da altre significative circostanze: quali la effettiva disponibilità dei locali in parola da parte del Cantarella, titolare del panificio all'interno dei quali essi erano collocati; il libero accesso dell'imputato agli stessi, seppur interessati dalla contestuale ma non esclusiva occupazione, a titolo precario, mediante brande con materasso, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] oltre che dell'altro dipendete del Cantarella, Zannino; la vicinanza, al capannone del panificio, del garage adibito ad abitazione del Cantarella; l'esperienza del medesimo nel settore del traffico degli stupefacenti; il rapporto confidenziale e di fiducia con i due coimputati suoi dipendenti, tanto da ospitarli nei termini anzidetti. L'adeguatezza del suesposto vaglio consegue, del resto, a conferma della sussistenza di una complessiva equità del processo come richiesto, anche alla assenza di specifici rilievi del ricorrente diretti a rappresentare, con puntualità, i profili che invece con l'esame del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto approfondire a sostegno della validità delle affermazioni del medesimo, dirette a escludere ogni corresponsabilità del Cantarella. Inoltre, in ossequio al già richiamato indirizzo convenzionale, per cui i citati fattori compensativi, alla luce dei quali verificare l'equità del giudizio, sono in relazione con il riconosciuto valore della prova dichiarativa non assunta, "nel senso che più la prova ha carattere di decisività maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi", non è secondario, nel caso di specie, sul piano della accennata necessaria valutazione del "peso " della prova, sia il dato per cui le affermazioni per le quali l'autore non è stato esaminato in appello provengono da un coimputato, come tale legittimato anche a dire il falso, sia quello per cui essa si inserisce in un contesto probatorio che nella ragionevole prospettiva della corte di appello appare ricco di altre circostanze utili di per sé per ricostruire l'attribuibilità della droga. 2. Si tratta, invero, di una motivazione che rispetta i canoni della motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione, atteso che con la stessa la corte di appello non solo ha spiegato le ragioni della inattendibilità delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma ha altresì elaborato una ricostruzione della vicenda che riconduce, con estrema logicità e coerenza, tale da relegare nei margini dell'inverosimile ed errato la opposta prospettazione assolutoria, la detenzione della droga anche al ricorrente, quale effettivo titolare del panificio e degli ambienti ove era occultata la droga, di cui aveva reale e concreta disponibilità. Il tutto, in coerenza con il principio per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; nel medesimo senso, Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Rv. 242330 Pappalardo; Sez. 5, Sentenza n.54300 del 14/09/2017 Rv. 272082 Banchero) e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchè preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato. La sentenza di appello, in tali casi, deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (cfr. Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 Rv. 242330 - 01 Pappalardo). Si è pertanto precisato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchè in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Sez. 6 n. 51898 del 11/07/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 278056 - 01 P.). Trattandosi, dunque, di una motivazione immune da vizi, va ribadito anche il principio per cui, riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 3. Consegue la complessiva infondatezza dei primi tre motivi esaminati. 4. Inammissibile è l'ultimo motivo. Va premesso che con la sentenza citata in ricorso la Corte Costituzionale (sent. n. 222 2018 del 25/09/2018 depositata il 05/12/2018;) ha tra l'altro precisato che le pene di entità quantitativa fissa stabilita per legge, possono essere coerenti con il sistema costituzionale a condizione che l'analisi strutturale della fattispecie dimostri la loro proporzione rispetto ai comportamenti tipizzati riconducibili alla fattispecie di reato. Alla luce di tale premessa è manifestamente infondata la generale osservazione della illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. con riferimento alla pena accessoria applicata nel caso concreto, quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, solo perché di durata predeterminata e fissa. E generica appare, e quindi inidonea a prospettare una questione di incostituzionalità non manifestamente infondata, la richiesta di sollevare la questione medesima, in assenza di una ragionata e articolata prospettazione che, tra l'altro, sviluppi una analisi strutturale della fattispecie dimostrando la asserita sproporzione della pena rispetto ai comportamenti tipizzati riconducibili alla fattispecie di riferimento, tenendo altresì conto della rilevanza, in questa prospettiva, della condotta concreta ascritta. 5. Sulla base delle considerazioni che preced
Sentenza Cassazione n. 27457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris