Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16195/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.1.

Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., ilProcuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possonoproporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale disorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge.La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intenderenel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre cheall'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanzadi motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali lamotivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente oassolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice dimerito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentativedel provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggilogici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.Sez.

U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2.

Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può esseredisposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatticon l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie diindicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno,indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e nonnecessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019,Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggettivo, la posizione dalmedesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizioe la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, ancheconsiderata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venirmeno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713),che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla primaapplicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico egenerico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamentopenitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).3. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale disorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti eseguendo un percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato lasussistenza del pericolo, legittimante la proroga del regime differenziato, che ilricorrente, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa riprendere icontatti con l'organizzazione nella quale ha a lungo militato disimpegnando unruolo di primo piano.

Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in rispostaai rilievi difensivi:- la biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA];- il ruolo di vertice assunto dallo stesso all'interno dell'organizzazione mafiosadi appartenenza per un lungo periodo (ha occupato una posizione di vertice delmandamento di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, tra i più influenti di Cosa nostrapalermitana, come successore di [OSCURATO:PERSONA]),- la consumazione di una pluralità di reati fine di particolare gravità;- la perdurante attività del clan di conclamata apparenza, ampiamentedimostrata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino all’anno 2025- la non cessata preminenza del mandamento di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato capo inseno all’organizzazione Cosa nostra sia per la perdurante militanza dei soggettistorici, legati a [OSCURATO:PERSONA] da subordinazione gerarchica, sia per l'ingresso di nuoviadepti.Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione,nient'affatto illogica, che l'odierno ricorrente, in virtù del ruolo di spicco ricopertoin passato all'interno del clan a cagione ed in conseguenza del rapporto privilegiatocon gli esponenti storici del gruppo ancora operativi, rappresenta, ancora oggi,anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimentodell'intera organizzazione.Né in senso contrario depongono i risultanti dell'osservazione inframuraria chenon indicano significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispettoal passato deviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungocondivisi.

Anzi, la relazione comportamentale segnala l’assenza di “qualsivogliasegnare di riflessione sulla gravità del passato deviante”4. [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale motivazione, il ricorsosi è limitato acontestazioni generiche, senza c:onfrontarsi con il richiamato percorsogiustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente,mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solopresente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciandoformalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e nonconsentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto taleinsindacabile in sede di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assumeche non sono stati presi in ponderazione elementi fattuali dimostrativi dell'attualitàdel pericolo di collegamenti del ricorrente con l'ambiente criminaled'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità,ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso diprovenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da"prove nuove".

Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento dellasua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o c:ontatti avvengano.La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata allacapacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazionedel regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quelloche occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurantecollegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazionicriminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementisopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenerecontatti con le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del2004).Né, infine, risulta chiarita la sola affermata decisività ai fini della decisionedelle memorie integrative non valutate.6. [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che, a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., ilProcuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possonoproporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale disorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge.La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intenderenel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre cheall'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanzadi motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali lamotivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente oassolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice dimerito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentativedel provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggilogici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2. Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può esseredisposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatticon l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie diindicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno,indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e nonnecessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019,Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggettivo, la posizione dalmedesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizioe la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, ancheconsiderata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venirmeno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713),che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla primaapplicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico egenerico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamentopenitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).3. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale disorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti eseguendo un percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato lasussistenza del pericolo, legittimante la proroga del regime differenziato, che ilricorrente, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa riprendere icontatti con l'organizzazione nella quale ha a lungo militato disimpegnando unruolo di primo piano. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in rispostaai rilievi difensivi:- la biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA];- il ruolo di vertice assunto dallo stesso all'interno dell'organizzazione mafiosadi appartenenza per un lungo periodo (ha occupato una posizione di vertice delmandamento di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù, tra i più influenti di Cosa nostrapalermitana, come successore di [OSCURATO:PERSONA]),- la consumazione di una pluralità di reati fine di particolare gravità;- la perdurante attività del clan di conclamata apparenza, ampiamentedimostrata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino all’anno 2025- la non cessata preminenza del mandamento di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato capo inseno all’organizzazione Cosa nostra sia per la perdurante militanza dei soggettistorici, legati a [OSCURATO:PERSONA] da subordinazione gerarchica, sia per l'ingresso di nuoviadepti.Sulla base di tali dati fattuali, il Tribunale è pervenuto alla conclusione,nient'affatto illogica, che l'odierno ricorrente, in virtù del ruolo di spicco ricopertoin passato all'interno del clan a cagione ed in conseguenza del rapporto privilegiatocon gli esponenti storici del gruppo ancora operativi, rappresenta, ancora oggi,anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimentodell'intera organizzazione.Né in senso contrario depongono i risultanti dell'osservazione inframuraria chenon indicano significativi mutamenti tali da far ipotizzare un ripensamento rispettoal passato deviante ed una messa in discussione dei valori mafiosi a lungocondivisi. Anzi, la relazione comportamentale segnala l’assenza di “qualsivogliasegnare di riflessione sulla gravità del passato deviante”4. [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di tale motivazione, il ricorsosi è limitato acontestazioni generiche, senza c:onfrontarsi con il richiamato percorsogiustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente,mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solopresente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciandoformalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e nonconsentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto taleinsindacabile in sede di legittimità.5. [OSCURATO:PERSONA] che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assumeche non sono stati presi in ponderazione elementi fattuali dimostrativi dell'attualitàdel pericolo di collegamenti del ricorrente con l'ambiente criminaled'appartenenza, giacché essa si fonda sull'errata equiparazione tra attualità,ovvero perduranza, della capacità di collegamenti con l'ambiente mafioso diprovenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da"prove nuove". Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento dellasua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o c:ontatti avvengano.La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata allacapacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l'utile pregressa applicazionedel regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quelloche occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurantecollegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazionicriminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementisopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenerecontatti con le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del2004).Né, infine, risulta chiarita la sola affermata decisività ai fini della decisionedelle memorie integrative non valutate.6. [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente