CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dichiarando al contempo, in riforma della pronunzia di primo grado, non doversi procedere nei suoi confronti per i concorrenti reati di bancarotta semplice documentale ed appropriazione indebita perché estinti per prescrizione. Rilevato che con memoria la difesa ha osservato che, al momento della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era difensore dell'imputato, bensì lo assisteva nella sua diversa qualità di parte civile pure assunta nel medesimo procedimento. Ritenuto che, anche tenuto conto di tale precisazione, il primo motivo di ricorso è in ogni caso manifestamente infondato, atteso che il Fusco, oltre che dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], era comunque assistito anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha eccepito nel giudizio d'appello l'omessa notifica al codifensore, non potendo obiettare di non avere avuto conoscenza della sua nomina, poiché egli era tenuto a verificare lo stato degli atti nel fascicolo processuale. In proposito va infatti ribadito che la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore ritualmente avvisato (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187). Il secondo motivo è invece aspecifico nella contestazione dell'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza che ha precisa in maniera esauriente e coerente alle risultanze esposte le ragioni delle conclusioni cui la Corte è giunta sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend