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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 24019/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20634/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia Cavour 305 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] nr. 6, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza nr.8254/2018 della Corte d’Appello di Roma depositata in data 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27/12/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tro la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa in A.S (di seguito , per brevità , «Siremar») , aveva dichiarato l’inefficacia delle rimesse affluite sui conti corrent i accesi da Siremar in bonis presso l’ i stituto di credito a far data dal 6/7/2010 e sino all’ ammissione d ella società, il 17/9/2010 , alla procedura di amministrazione straordinaria, per un importo complessivo di € 227.137,35,calcolato con criterio del « massimo scoperto» previsto dall’art. 70, 3° comma l.fall. , e aveva condannato la convenuta a pagare all'attrice la somma predetta, maggiorata degli interessi legali. 1.1 La corte d’appello: a ) ha escluso che l’atto di citazione fosse affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto; b) ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente individuato l’importo revocabile utilizzando il criterio della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo in cui aveva avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse al momento dell’apertura del concorso; c)ha affermato che le rim esse, considerate non atomisticamente, avevano determinato una consistente e durevole riduzione dell’esposizione debitoriadi Siremar verso [OSCURATO:PERSONA] ; d) ha reputato provata la scientia decotionis della banca per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 103/2010 ; e) ha accertato che l’andamento dei conti, così come riportato in citazione, non era stato oggetto di alcuna contestazione, essendo le difese della convenuta/appellante incentrate sull’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affida to a sette motivi , cui l’A.S. di Siremar ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 164 , 3 ° comma , cpc nonché degli artt. 67 , . 2 ° e 3 ° comma lett. b) e 70 , 3 ° comma , l.fall. : s ost iene che l a sentenza impugnata si fonda su una motivazione apparente, che non consentirebbe di ricostruire l’iter logico sotteso alla statuizione di rigetto di ciascuno dei motivi di appello. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In particolare, il vizio si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 2.2 Nel caso di specie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze e non si pone al di sotto del c.d. minimo costituzionale, in quanto la corte d’appello ha esaminato partitamente tutte le censure sollevate dalla banca col gravame, evidenziandone, in maniera estremamente sintetica ma indubbiamente (e agevolmente) comprensibile, le ragioni di rigetto, come riportate nella parte espositiva d ella presente ordinanza. 3 Con il secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 3°e 4° comma e 164, 4 ° comma cpc e dell’art. 67 , 3 ° comma lett. b l. fall. , la ricorrente lament a il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione, da essa sollevata sul rilievo che nell’atto Siremar in A.S. si era limitata ad elencare le rimesse revocabili.

Assume che, alla luce della riforma di cui alla l.80/2005, che ha introdotto il requisito della consistenza e della durevolezza della singola rimessa, non sarebbe più applicabile la giurisprudenza di questa Corte (richiamata dal giudice d’appello per respingere l’eccezione) che ritiene sufficiente, al fine della determinatezza della domanda, che chi agisce in revocatoria chieda la revoca di tutti i versamenti affluit i sul conto nel periodo sospetto, ma è necessario che l’atto introduttivo del giudizio individui le singoli rimesse aventi i caratteri della consi stenza e durevolezza, integranti elementicostitutivi della domanda 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Anche a ritenere non più applicabile alle azioni revocatorie dei versamenti in conto corrente soggette alla disciplina di cui alla l. 85/2015 l’orientament o giurisprudenziale richiamato in sentenza (che ritiene sufficientemente determinata la domanda che si limita ad indicare i conti correnti e a delimitare il periodo di riferimento delle rimesse con specificazione dell’importo globale) va rilevato che, come riconosciuto dall a stess a ricorrente, l a procedura ha chiesto la declaratoria di inefficacia di rimesse singolarmente elencate in citazione, di cui ha allegato l’assoggettabilità all’azione per aver tutte rid otto, in maniera consistente e durevole , l’esposizione debitoria di Siremar verso [OSCURATO:PERSONA].

Sono stati quindi offerti al giudice tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato ela convenuta è stato post a in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. 4 Con il terzo motivo l’istituto di credito lamenta l’ omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti , costituito dall’esistenza di un contratto di affidamento che imponeva di individuare come rimesse revocabili solo quelle di carattere solutorio, non potendosi ritenere superata dalla nuova normativa la distinzione tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori elaborata dalla giurisprudenza a partire dal 1982. 4.1 Il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità, perché si limita a richiamare alcuni documenti senza riportarne il contenuto e senza perciò chiarire da quali elementi, oggetto di discussione, emergesse la prova dell’esistenza del fido e della naturaripristinatoria di alcune o di tutte le rimesse. 4.2 Non appare superfluo aggiungere che l a questione della persistente rilevanza, nel vigore della nuova disciplina, della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie,è stata già affrontata e risolta in senso negativo da questa Corte che, con la sentenza n. 277/2019 , ha afferma to il principio, che il collegio pienamente condivide e al quale va data continuità, secondo cui « In tema di azione revocatoria fallimentare, il R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 2, lett. b), (nel testo modificato dal d.l. n. 35/2005 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa» . 5 Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 67, 3° comma,lett. b) e 70 l.fall. , non avendo la c orte distrettuale seguito correttamente il procedimento risultante dalla interpretazione del combinato disposto di tali norme , che impone dapprima l’individuazione delle rimesse consistenti e durevoli e solo successivamente la determinazione del quantum entro il perimetro del massimo scoperto. 5.1 Con il quinto motivo la banca prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2 ° e 3 ° comma lett. b ) e 70 l.fall, nonché degli artt.2697 cc, 115 cpc , e 24 e 111 Cost., non avendo Siremar assolto all’onere di produzione in giudizio degli estratti conto bancari relativi ai rapporti di conto corrente con essa intrattenuti, 5.2Il quarto motivo va accolto, con conseguente assorbimento del quinto. 5.3Il giudice distrettuale non ha preso in considerazione le singole rimesse effettuate dalla correntista né ha compiuto, ai fini della valutazione dei requisiti della consistenza e durevolezza, alcuna operazione di raffronto tra i versamenti e le successive operazioni di addebito, idonee eventualmente a neutralizzare le rimesse, ma ha attribuito rilievo al solo dato globale della differenza tra la massima esposizione debitoria della società e l'ammontare residuo della pretesa creditoria alla data di apertura della procedura concorsuale. 5.4 In particolare l'ammontare da restituire è stato quantificato unicamente alla stregua del criterio di cui all’attuale testo dell’art.70 l. fall., il quale dispone, al 3° comma , che qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. 5.5Sennonch é l’individuazione delle rimesse consistenti e durevoli è operazione che deve essere svolta prima e indipendentemente dall’individuazione dell’importo massimo revocabile. 5.6 La conclusione trova conforto nella già citata sentenza n. 277/2019 dove si afferma : « il tema del coordinamento tra l'art. 67, comma 3, lett. b), e la L. Fall., art. 70, comma 3, è stato a lungo dibattuto: e in dottrina si è giustamente evidenziato come le due norme paiano obbedire a logiche diverse, giacché la prima di esse sembra considerare isolatamente le singole rimesse, mentre la seconda mostra di prendere in esame il rapporto nella sua complessità.

E' certo, comunque, che l'art. 70, comma 3, abbia riguardo alla somma da restituire una volta che si siano individuate, in base all'art. 67, comma 3, lett. b), le rimesse da revocare … Peraltro, il dato aritmetico … della differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell'apertura del concorso non è necessariamente indicativo dell'importo che va revocato, perché può essere influenzato da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma della lett. b), comma 2, dell'art. 67: così accade ove vengano in questione le rimesse effettuate da terzi…le quali non sono ritenute revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247)». 5.7Sulla base di tali argomentazione è stato enunciato il principio di diritto che impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit.

D.L. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizi one indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.(cfr. Cass. 277/2019 cit.) . 6 Con il sesto motivo la banca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 l.fall., 2729 cc e 1 d.l. nr. 103/2020, avendo la c orte d’appello erroneamente attribuito valenza indiziaria, ai fini della prova della scientia decotionis , ad un intervento del Governo giustificato non da una situazione di conclamata insolvenza ma, al contrario dalla sussistenza di concrete prospettive di risanamento delle società del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il motivo è inammissibile. 6.2 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827). 6.3 Nel caso di specie la corte d’appello ha tratto, in via presuntiva, la prova della consapevolezza da parte di un soggetto professionalmente qualificato come [OSCURATO:PERSONA] della situazione di insolvenza della Siremar dalla pubblicazione del d.l. del 6/7/2010, attraverso il quale il legislatore, dato atto delle difficoltà finanziarie e di accesso al credito delle società del gruppo Tirrenia, di cui faceva parte anche Siremar, ha consentito al sistema bancario di erogare ulteriori finanziamenti, munendo però i relativi crediti del rango della prededucibilità, esentandoli dalle revocatorie fallimentari e stabilendo che essi avrebbero goduto della garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. 6.4La doglianz a della ricorrente, sotto l’apparen te rubrica del vizio di violazione di legge, si limita in difforme da quella , non sindacabile nella presente sede di legittimità, cui è pervenuta la corte territoriale. 7 Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisiv i, costituit i dagli elementi indiziari (regolare movimentazione dei conti correnti; tempest ivo versamento delle rate di rimborso dei finanziamenti ; insussistenza di situazioni di sofferenza; risultanze della relazione della Corte dei Conti ) da essa allegati a dimostrazione della propriainscientia decoctionis 7.1 Anche questo motivo è inammissibile. 7.2 La censura difetta, in primo luogo, di autosufficienza , non avendo la Banca precisato se, come e quando le predette circostanze siano state devolute all’esame del giudice d’appello, né allegato specificamente al ricorso i documenti, eventualmente prodotti in sede di gravame, atti a provarle (e neppure indicato dove essi siano rintracciabili in atti). 7.3 A ciò si aggiunga che , come insegna questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., fra molte,Cass.- ord. - 2018, n. 27415 /018 ).

7.4. D’altro canto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( cfr Cass. 11892/2016 23153/2018 e 20553/2021. 8 All’accoglimento del quarto motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per il correlato nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20634/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma , v ia Cavour 305 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., in persona dei [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] nr. 6, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza nr.8254/2018 della Corte d’Appello di Roma depositata in data 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27/12/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tro la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa in A.S (di seguito , per brevità , «Siremar») , aveva dichiarato l’inefficacia delle rimesse affluite sui conti corrent i accesi da Siremar in bonis presso l’ i stituto di credito a far data dal 6/7/2010 e sino all’ ammissione d ella società, il 17/9/2010 , alla procedura di amministrazione straordinaria, per un importo complessivo di € 227.137,35,calcolato con criterio del « massimo scoperto» previsto dall’art. 70, 3° comma l.fall. , e aveva condannato la convenuta a pagare all'attrice la somma predetta, maggiorata degli interessi legali. 1.1 La corte d’appello: a ) ha escluso che l’atto di citazione fosse affetto da nullità per indeterminatezza dell’oggetto; b) ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente individuato l’importo revocabile utilizzando il criterio della differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo in cui aveva avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo delle stesse al momento dell’apertura del concorso; c)ha affermato che le rim esse, considerate non atomisticamente, avevano determinato una consistente e durevole riduzione dell’esposizione debitoriadi Siremar verso [OSCURATO:PERSONA] ; d) ha reputato provata la scientia decotionis della banca per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 103/2010 ; e) ha accertato che l’andamento dei conti, così come riportato in citazione, non era stato oggetto di alcuna contestazione, essendo le difese della convenuta/appellante incentrate sull’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affida to a sette motivi , cui l’A.S. di Siremar ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 164 , 3 ° comma , cpc nonché degli artt. 67 , . 2 ° e 3 ° comma lett. b) e 70 , 3 ° comma , l.fall. : s ost iene che l a sentenza impugnata si fonda su una motivazione apparente, che non consentirebbe di ricostruire l’iter logico sotteso alla statuizione di rigetto di ciascuno dei motivi di appello. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In particolare, il vizio si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 2.2 Nel caso di specie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze e non si pone al di sotto del c.d. minimo costituzionale, in quanto la corte d’appello ha esaminato partitamente tutte le censure sollevate dalla banca col gravame, evidenziandone, in maniera estremamente sintetica ma indubbiamente (e agevolmente) comprensibile, le ragioni di rigetto, come riportate nella parte espositiva d ella presente ordinanza. 3 Con il secondo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 3°e 4° comma e 164, 4 ° comma cpc e dell’art. 67 , 3 ° comma lett. b l. fall. , la ricorrente lament a il rigetto dell’eccezione di nullità della citazione, da essa sollevata sul rilievo che nell’atto Siremar in A.S. si era limitata ad elencare le rimesse revocabili. Assume che, alla luce della riforma di cui alla l.80/2005, che ha introdotto il requisito della consistenza e della durevolezza della singola rimessa, non sarebbe più applicabile la giurisprudenza di questa Corte (richiamata dal giudice d’appello per respingere l’eccezione) che ritiene sufficiente, al fine della determinatezza della domanda, che chi agisce in revocatoria chieda la revoca di tutti i versamenti affluit i sul conto nel periodo sospetto, ma è necessario che l’atto introduttivo del giudizio individui le singoli rimesse aventi i caratteri della consi stenza e durevolezza, integranti elementicostitutivi della domanda 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Anche a ritenere non più applicabile alle azioni revocatorie dei versamenti in conto corrente soggette alla disciplina di cui alla l. 85/2015 l’orientament o giurisprudenziale richiamato in sentenza (che ritiene sufficientemente determinata la domanda che si limita ad indicare i conti correnti e a delimitare il periodo di riferimento delle rimesse con specificazione dell’importo globale) va rilevato che, come riconosciuto dall a stess a ricorrente, l a procedura ha chiesto la declaratoria di inefficacia di rimesse singolarmente elencate in citazione, di cui ha allegato l’assoggettabilità all’azione per aver tutte rid otto, in maniera consistente e durevole , l’esposizione debitoria di Siremar verso [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati quindi offerti al giudice tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato ela convenuta è stato post a in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. 4 Con il terzo motivo l’istituto di credito lamenta l’ omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti , costituito dall’esistenza di un contratto di affidamento che imponeva di individuare come rimesse revocabili solo quelle di carattere solutorio, non potendosi ritenere superata dalla nuova normativa la distinzione tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori elaborata dalla giurisprudenza a partire dal 1982. 4.1 Il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità, perché si limita a richiamare alcuni documenti senza riportarne il contenuto e senza perciò chiarire da quali elementi, oggetto di discussione, emergesse la prova dell’esistenza del fido e della naturaripristinatoria di alcune o di tutte le rimesse. 4.2 Non appare superfluo aggiungere che l a questione della persistente rilevanza, nel vigore della nuova disciplina, della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie,è stata già affrontata e risolta in senso negativo da questa Corte che, con la sentenza n. 277/2019 , ha afferma to il principio, che il collegio pienamente condivide e al quale va data continuità, secondo cui « In tema di azione revocatoria fallimentare, il R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 2, lett. b), (nel testo modificato dal d.l. n. 35/2005 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa» . 5 Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 67, 3° comma,lett. b) e 70 l.fall. , non avendo la c orte distrettuale seguito correttamente il procedimento risultante dalla interpretazione del combinato disposto di tali norme , che impone dapprima l’individuazione delle rimesse consistenti e durevoli e solo successivamente la determinazione del quantum entro il perimetro del massimo scoperto. 5.1 Con il quinto motivo la banca prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2 ° e 3 ° comma lett. b ) e 70 l.fall, nonché degli artt.2697 cc, 115 cpc , e 24 e 111 Cost., non avendo Siremar assolto all’onere di produzione in giudizio degli estratti conto bancari relativi ai rapporti di conto corrente con essa intrattenuti, 5.2Il quarto motivo va accolto, con conseguente assorbimento del quinto. 5.3Il giudice distrettuale non ha preso in considerazione le singole rimesse effettuate dalla correntista né ha compiuto, ai fini della valutazione dei requisiti della consistenza e durevolezza, alcuna operazione di raffronto tra i versamenti e le successive operazioni di addebito, idonee eventualmente a neutralizzare le rimesse, ma ha attribuito rilievo al solo dato globale della differenza tra la massima esposizione debitoria della società e l'ammontare residuo della pretesa creditoria alla data di apertura della procedura concorsuale. 5.4 In particolare l'ammontare da restituire è stato quantificato unicamente alla stregua del criterio di cui all’attuale testo dell’art.70 l. fall., il quale dispone, al 3° comma , che qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. 5.5Sennonch é l’individuazione delle rimesse consistenti e durevoli è operazione che deve essere svolta prima e indipendentemente dall’individuazione dell’importo massimo revocabile. 5.6 La conclusione trova conforto nella già citata sentenza n. 277/2019 dove si afferma : « il tema del coordinamento tra l'art. 67, comma 3, lett. b), e la L. Fall., art. 70, comma 3, è stato a lungo dibattuto: e in dottrina si è giustamente evidenziato come le due norme paiano obbedire a logiche diverse, giacché la prima di esse sembra considerare isolatamente le singole rimesse, mentre la seconda mostra di prendere in esame il rapporto nella sua complessità. E' certo, comunque, che l'art. 70, comma 3, abbia riguardo alla somma da restituire una volta che si siano individuate, in base all'art. 67, comma 3, lett. b), le rimesse da revocare … Peraltro, il dato aritmetico … della differenza tra la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto e il saldo negativo del conto al momento dell'apertura del concorso non è necessariamente indicativo dell'importo che va revocato, perché può essere influenzato da accrediti diversi da quelli da prendere in considerazione a norma della lett. b), comma 2, dell'art. 67: così accade ove vengano in questione le rimesse effettuate da terzi…le quali non sono ritenute revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e sempre che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento o non abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23597; Cass. 7 dicembre 2012, n. 22247)». 5.7Sulla base di tali argomentazione è stato enunciato il principio di diritto che impone al giudice del merito di accertare la revocabilità della rimessa stessa avendo riguardo, oltre che alla consistenza, alla durevolezza di essa: accertamento che non può essere surrogato dalla semplice quantificazione della differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto dal successivo art. 70, comma 3 (nel testo novellato dal cit. D.L. n. 35 del 2005 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 169 del 2008), giacché quest'ultima disposizi one indica solo il limite massimo dell'importo che il convenuto in revocatoria può essere tenuto a restituire.(cfr. Cass. 277/2019 cit.) . 6 Con il sesto motivo la banca denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 l.fall., 2729 cc e 1 d.l. nr. 103/2020, avendo la c orte d’appello erroneamente attribuito valenza indiziaria, ai fini della prova della scientia decotionis , ad un intervento del Governo giustificato non da una situazione di conclamata insolvenza ma, al contrario dalla sussistenza di concrete prospettive di risanamento delle società del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 Il motivo è inammissibile. 6.2 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827). 6.3 Nel caso di specie la corte d’appello ha tratto, in via presuntiva, la prova della consapevolezza da parte di un soggetto professionalmente qualificato come [OSCURATO:PERSONA] della situazione di insolvenza della Siremar dalla pubblicazione del d.l. del 6/7/2010, attraverso il quale il legislatore, dato atto delle difficoltà finanziarie e di accesso al credito delle società del gruppo Tirrenia, di cui faceva parte anche Siremar, ha consentito al sistema bancario di erogare ulteriori finanziamenti, munendo però i relativi crediti del rango della prededucibilità, esentandoli dalle revocatorie fallimentari e stabilendo che essi avrebbero goduto della garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. 6.4La doglianz a della ricorrente, sotto l’apparen te rubrica del vizio di violazione di legge, si limita in difforme da quella , non sindacabile nella presente sede di legittimità, cui è pervenuta la corte territoriale. 7 Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisiv i, costituit i dagli elementi indiziari (regolare movimentazione dei conti correnti; tempest ivo versamento delle rate di rimborso dei finanziamenti ; insussistenza di situazioni di sofferenza; risultanze della relazione della Corte dei Conti ) da essa allegati a dimostrazione della propriainscientia decoctionis 7.1 Anche questo motivo è inammissibile. 7.2 La censura difetta, in primo luogo, di autosufficienza , non avendo la Banca precisato se, come e quando le predette circostanze siano state devolute all’esame del giudice d’appello, né allegato specificamente al ricorso i documenti, eventualmente prodotti in sede di gravame, atti a provarle (e neppure indicato dove essi siano rintracciabili in atti). 7.3 A ciò si aggiunga che , come insegna questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., fra molte,Cass.- ord. - 2018, n. 27415 /018 ). 7.4. D’altro canto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( cfr Cass. 11892/2016 23153/2018 e 20553/2021. 8 All’accoglimento del quarto motivo del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per il correlato nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione del
Sentenza Cassazione n. 24019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris