CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 32462/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12563/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 936/01/19, depositata il 17/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate Riscossione (ADER) ricorrono, con due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte, indicata in epigrafe, che — in controver sia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emanata in seguito a controllo automatizzato ex art. 36 - bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che evidenziava l’indebita compensazione dell’Irpef dovuta per il 2013 con un credito inesistente e mai esposto in dichiarazione — ha disatteso l’appello dell’Amministrazione finanziaria e ha confermato la sentenza (n. 18/02/2018) della Commissione tributaria provinciale di Novara, che aveva accolto il ricorso del contribuente; 2. per la C.T.R. nella specie doveva essere emanato un avviso di accertamento, correttamente motivato, anziché una cartella di pagamento, trattandosi di illecito connesso a più atti, a fronte di una cartella riguardante la sola dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2014, il che rendeva evidente che (cfr. pag. 4 della sentenza) «il ricorrente non è stato posto nella condizione di conoscere il fondamento della pretesa (con tutte le conseguenze anche sul diritto alla difesa)»; 3. la causa è stata rimessa a questa sezione con ordinanza interlocutoria della Cass., Sez. VI-5, n. 13882/2022, dopo che il contribuente aveva depositato una memoria; 4. con istanza depositata il 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia disposta la sospensione del processo fino al 16/01/2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, per gli effetti di cui all’art. 5, comma 12, legge 31 agosto 2022, n. 130; 5. si deve disporre in conformità dell’istanza; P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, legge n. 130 del 2022. Così de