CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 15/12/2020, riformava parzialmente (assolvendo l'imputato dalle imputazioni relative alle armi, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, in data 27/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto abusivi di pistola a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n.4 cod. pen., e all'applicazione della recidiva contestata. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che l'ampia motivazione della Corte in ordine al diniego delle attenuanti generiche (gravi precedenti anche specifici, spiccata inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio, elevato pericolo di recidiva desunto dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, professionalità palesata nell'azione delittuosa, ecc.) risulta del tutto in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Altrettanto incensurabile risulta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., essendo stata esclusa - con valutazione di merito non illogica (trattandosi di Euro 200) - la possibilità di considerare la somma rapinata "lievissima" o "pressoché irrisoria", come inderogabilmente richiesto dalla costante giurisprudenza in materia. È solo opportuno precisare che l'arresto giurisprudenziale citato in ricorso induce a valutazioni ancor più rigorose, dovendosi escludere la concedibilità dell'attenuante anche in caso di modesto valore della cosa sottratta, qualora la vittima riporti un beneficio economico più consistente). A non diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha diffusamente e tutt'altro che illogicamente motivato il proprio convincimento, attraverso una valutazione diacronica dei precedenti a carico del ricorrente, delle concrete modalità della rapina (commessa durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale), delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio in ordine alla necessità di delinquere per procurarsi il danaro per l'acquisto di cocaina. Del tutto inconsistente appare, a fronte di tali convergenti elementi, il rilievo difensivo in ordine al mancato apprezzamento della condotta del [OSCURATO:PERSONA] post delictum, della sua presa Di coscienza, ecc. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ' [OSCURATO:PERSONA]