CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto disporsi la trasmissionedegli atti al Tribunale di Palermo, previa qualificazione dell'impugnazione come opposizionee, in subordine, l’annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], a seguitodell’intervenuta applicazione della riduzione di un sesto della pena inflittagli con sentenzairrevocabile in applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva chiesto, inrelazione alla pena come rideterminata, il riconoscimento dei benefici della sospensionecondizionale e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non concessi insede di cognizione a cagione del superamento dei limiti editali, venuto meno in sedeesecutiva.A ragione della decisione osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,in difetto di una norma che lo preveda, il giudice adito in sede esecutiva non può sospenderecondizionalmente la pena ridotta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. entro i limiti di cuiall’art. 163 cod. pen. per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito agiudizio abbreviato.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art442 comma 2- bis, cod. pen. e all’art. 164 cod. pen. nonché disapplicazione del principiostabilito dalla sentenza della Corte costituzionale numero 208 del 2024, che, valorizzando iprincipi di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, ha riconosciuto al giudicedell'esecuzione il potere - dovere di verificare la concedibilità dei benefici ogni qualvolta lapena residua, ridotta ex lege, rientri nel limite dei due anni di reclusione.2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare un precedentegiurisprudenziale, per di più divenuto inapplicabile a seguito dell'intervento della Cortecostituzionale.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art 164 cod. pen. e omessa valutazionedei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. alla stregua dei quali non poteva che formularsi unaprognosi favorevole al condannato in ordine all’astensione dalla reiterazione di ulterioricondotte delittuose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo è fondato ed assorbente.1. L’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ha introdotto nell’ordinamento processualeun meccanismo premiale, per effetto del quale la pena viene ridotta di un sesto nell’ipotesi incui il soggetto, dichiarato colpevole in esito a un giudizio abbreviato, non propongaimpugnazione contro la sentenza di condanna.Tale riduzione è espressamente indicata dalla legge quale «ulteriore» rispetto a quelladella metà, o di un terzo, già prevista dal comma precedente in conseguenza della scelta delrito, e risponde alla medesima logica deflattiva, quella di incentivare, dopo la già avvenutaadozione di un modello processuale più celere, perché caratterizzato dalla rinuncia allegaranzie del contraddittorio nella formazione della prova, la rinuncia aggiuntiva a coltivareimpugnazioni volte alla sola mitigazione del trattamento sanzionatorio.Quanto ai confini del potere surrogatorio concesso al giudice dell’esecuzione, comecorrettamente rilevato dal ricorrente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.208 del 2024 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod.proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concederealtresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perchéla pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione ditali benefici- non è più applicabile il contrario principio enunciato da questa Corte nellasentenza citata nel provvedimento in forza del quale «Il giudice dell'esecuzione non puòconcedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effettodella mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridottola pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrarenei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sedeesecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dallalegge.» (Sez. 1, n. 37899 del 09/07/2024, Focsa, Rv. 287012-01).Pertanto, il giudice dell’esecuzione è legittimato ad applicare sia la sospensionecondizionale della pena sia la non menzione, ma, secondo la ratio che ha presieduto alladeclaratoria di illegittimità costituzionale, purché i benefici siano stati negati nella fasecognitiva per la presenza della condizione ostativa costituita dalla misura della pena inflitta.Solo in questo caso «non può certamente ravvisarsi alcun reale vulnus al giudicato qualoraquel giudizio prognostico che non è stato compiuto dal giudice della cognizione siacompiuto, poi, dal giudice dell’esecuzione, anche alla luce di eventuali elementi sintomaticisopravvenuti» (così Corte cost. cit., § 4.1.2. del Cons. dir.).Come chiarito da Sez. 1, n. 6790 del 2026, non mass., «i poteri del giudicedell’esecuzione in tema di sospensione condizionale della pena, conseguente alla suarimodulazione sotto soglia ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si espandono… nella sola misura in cui, rimosso l’ostacolo normativo che aveva impedito al giudice dellacognizione di provvedere sul beneficio, risulti che il mancato riconoscimento di quest’ultimofosse realmente il prodotto di quell’ostacolo; il che, invero, deve ritenersi ogniqualvolta, afronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., la decisionegiudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento … L’intervento del giudicedell’esecuzione … non può essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione dellaquestione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine, che sia stata giàespressamente trattata nel processo ed ivi risolta con decisione ormai divenutairrevocabile».2. Con riferimento al rito, va data continuità all’orientamento giurisprudenziale secondocui «Il procedimento esecutivo riguardante l'applicazione della riduzione di pena di cui all'art.442, comma 2-bis cod. proc. pen. si svolge de plano con possibilità di opposizione, anchedopo l'intervento correttivo del 2024, in virtù del richiamo operato al riguardo dall'art. 676,comma 1, cod. proc. pen., dovendosi il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo ritenere uncaso specifico di estinzione (parziale) di pena post giudicato. Laddove, invece, ilprocedimento sia attivato su istanza di parte e, comunque, sia connotato da un oggetto piùampio rispetto alla mera, parziale amputazione della pena in conseguenza dell'omessaimpugnazione della sentenza di primo grado, resa in esito a giudizio svoltosi nelle forme delrito abbreviato, dovrà essere utilmente seguita la procedura ex art. 666 cod. proc. pen.».(Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA]. 288150 - 01)Dal momento che nel caso in esame la richiesta del condannato, pur avendo comepresupposto la già disposta riduzione della pena ex art. 442, comma 3-bis cod. proc. pen.,ha ad oggetto la concessione della sospensione condizionale della pena, il Giudicedell’esecuzione adito ai fini della decisione deve necessariamente seguire lo schemaordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., che contempla la fissazione dell’udienza incontraddittorio e l’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza definitoria.3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essereannullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, qualegiudice dell'esecuzione, affinché, in piena autonomia decisionale, provveda sulla originariaistanza nel rispetto del contraddittorio tra le parti, fissando l’udienza prevista dall’art. 666,comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale diPalermo - ufficio G.i.p.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente