CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 1959
Cassazione n. 25993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1959 avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Velletri ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 9 e 17 TULPS , e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di 136,00 euro di ammenda. Secondo la ricostruzione del giudice del merito, Mottola, nella qualità di titolare dell'esercizio denominato "[OSCURATO:PERSONA]", aveva venduto ad altro esercizio, denominato "Pirotecnicomania", artifizi appartenenti alla categoria F3, riconducibile alla IV categoria, per un quantitativo pari a 6,798 chilogrammi, superiore al limite massimo consentito dalla licenza prefettizia 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce insussistenza del fatto e difetto dell'elemento soggettivo. Lamenta, in particolare, che il Tribunale, trascurando la documentazione in atti e le dichiarazioni liberatorie rese dal titolare dell'esercizio di vendita al minuto "Pirotecnicomania", abbia considerato gli artifici pirotecnici indicati nell'imputazione, rinvenuti presso la sede di tale ultima impresa, come merce consegnata dal Mottola e non come giacenza di magazzino acquistata dall'acquirente presso altri rivenditori. 2.2. Con il secondo motivo denunzia la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., nonostante la minima eccedenza del materiale esplodente rivenuto rispetto al limite consentito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, interamente versato in fatto, propone una lettura alternativa del materiale probatorio da sovrapporre a quella del Tribunale, tutt'altro che illogica. L'accertamento della colpevolezza è stato, infatti, fondato su risultanze di fonti di prova di particolare attendibilità: le fotografie scattate all'interno del deposito dove sono stati rinvenuti gli artifici detenuti in eccesso e le etichettature apposte sulla merce. Le une e le altre indicano in modo oggettivo, a prescindere dalle dichiarazioni degli interessati, rimaste comunque prive di riscontro, non solo l'appartenenza degli artifici pirici alla categoria F3f ma anche la loro provenienza dalla rivendita di cui era titolare l'odierno ricorrente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, nel disattendere la richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione dell'elevato pericolo derivante dall'illecita circolazione dei fuochi di artificio. Si tratta di motivazione plausibile e comunque sindacabile solo attraverso nuovi apprezzamenti di merito preclusi in questa sede. 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co