CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela assolutamente generico, limitandosi a reiterare la tesi difensiva dell'assenza di responsabilità alla luce delle acquisizioni probatorie processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere es ensore i n II President