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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 32715/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Roma del 26/03/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione dellamisura, alternativa alla detenzione, dell’affidamento in prova al servizio sociale o,in via gradata, della detenzione domiciliare.1.1.

Il Tribunale ha premesso che [OSCURATO:PERSONA], soggetto “libero sospeso”,deve espiare la pena di mesi undici e giorni quindici di reclusione giustaprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Roma concernente due distinte condanneper delitti di furto commessi nel 2008.A fondamento della decisione di rigetto, ha quindi posto, in primis,l’apprezzamento dell’allarmante caratura criminale del condannato (così pag. 2della motivazione: «risulta che lo [OSCURATO:PERSONA] annovera segnalazioni pregiudizievolifin dalla minore età sino al 2014 per una carriera criminale durata più di quattrodecenni…commettendo reati contro il patrimonio»).Ha, poi, rimarcato come il domicilio che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato perl’ipotesi di accoglimento dell’istanza sia inidoneo, stante la presenza in detto sitodel fratello Romualdo, che ha però dichiarato di non essere disponibile adaccogliere il congiunto, e di tale [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sottoposta ad unamisura alternativa alla detenzione.Ha, altresì, evidenziato come il condannato non abbia dato corso ad un serioprocesso di revisione critica del proprio agito criminale.Ha così reputato, sulla scorta di una sintetica valutazione dei dati appenarappresentati, di non poter formulare una prognosi favorevole qualificando «ilpericolo di recidiva […] concreto e non contenibile con misure alternative alladetenzione, comunque inapplicabili in assenza di un domicilio idoneo».2.[OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.)in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.Il difensore lamenta l ’apparenza dell ’ordito argomentativo delprovvedimento.

Il Tribunale, fondando la propria negativa determinazione sulfatto che il condannato non disponga di un domicilio idoneo, ha, invero,radicalmente obliterato di considerare la produzione documentale operata in data27 gennaio 2026.

Con essa era stata, invero, prospettata la possibilità cheSpiotta potesse usufruire di una diversa abitazione rispetto a quellaoriginariamente indicata in istanza («sita in Roma, via Rasella»), una dimorache, sulla scorta degli accertamenti dallo stesso Tribunale delegati, era risultataadeguata allo scopo (così pag. 3 del ricorso: «il collegio ha motivato il propriodiniego sulla scorta dell’assenza di un domicilio idoneo ignorando…l’esitodell’istruttoria esperita su disposizione dello stesso Tribunale tramite l’escussionedel locatore del nuovo immobile, il quale confermava la propria disponibilità adaccogliere il condannato»).Censura, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto il fatto cheSpiotta ha prospettato la volontà di sottoporsi ad un programma dirisocializzazione (così pag. 4 del ricorso: «presso l’associazione di volontariatoArte e Città a colori da svolgersi il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle ore 9.00alle ore 13.00, tenendo peraltro conto dell’età del condannato […] e dunque dellasua inidoneità a svolgere attività lavorativa»).2.2.

Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n.354 (d’ora in avanti: Ord. pen.).Il difensore lamenta che il Tribunale, nel porre a fondamento del suopercorso argomentativo la valorizzazione dei numerosi precedenti penali delricorrente, non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici a più ripreseespressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come la gravitàdel reato o i precedenti penali non possano, da soli, assurgere ad elementidecisivi per legittimare il rigetto della richiesta di accesso ad una misuraalternativa alla detenzione.Contesta, altresì, che il Tribunale non ha nemmeno acquisito la relazionedell’U.E.P.E. («accertamento che si palesava assolutamente fondamentale anchein virtù della estrema risalenza nel tempo della condotta contestata nel titoloesecutivo […] circa 18 anni fa»), trascurato, poi, di apprezzare che il certificatodei carichi pendenti non annoveri alcuna iscrizione («nei molti anni successivi aifatti in esecuzione non ha commesso ulteriori illeciti che possano obiettivamentefondare un giudizio di pericolosità sociale») e formulato, infine, in terminiassertivi, un giudizio di assenza di revisione critica in capo al condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che ilprovvedimento impugnato palesa i vizi che per il suo tramite sono statidenunciati.2.L’ordinanza impugnata rivela, anzitutto, una censurabile carenzamotivazionale nella parte in cui il Tribunale ha omesso di operare qualsivogliaconfronto con le deduzioni sviluppate a corredo della produzione operata nelladata del 27 gennaio 2026 e con le quali la difesa ha prospettato una questionetutt’altro che marginale o accessoria – quale, per l’appunto, la sopravvenutadisponibilità di altro domicilio rispetto a quello in origine indicato –potenzialmente idonea ad incidere in modo significativo sull’esito del giudizio.È noto come, pur non essendo il giudice tenuto a confutare analiticamenteogni singolo argomento difensivo, egli non possa tuttavia prescindere dall’esamedelle allegazioni che investano profili decisivi o rilevanti della questione a luidemandata o che, per il loro contenuto, esigano una risposta esplicita ocomunque chiaramente desumibile dall’impianto argomentativo della decisione.Nel caso di specie, il totale silenzio serbato rispetto all’allegazione operatadalla difesa – e, anzi, l’assunzione di una determinazione che si muove in unverso alla stessa radicalmente eccentrico – induce fondatamente a ritenere cheessa sia stata colpevolmente pretermessa, determinando così un deficitmotivazionale del provvedimento che incide sulla completezza e sullaverificabilità del percorso decisorio.3.L’apprezzamento del vizio di legge appena rimarcato assume valenzaassorbente ed impone già l’annullamento con rinvio per nuovo esame delprovvedimento.

Non può, pur tuttavia, non evidenziarsi come anche la secondadoglianza sia meritevole di positivo apprezzamento.4.Va al riguardo premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale,disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzionecarceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che puòessere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge,allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condottain istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa,anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad unagià avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.Primo presupposto per l’ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che ilprocesso di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto ilgià conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazionecondizionale, previsto dal codice penale (tra le altre, Sez. 1, n. 43687 del07/10/2010, Loggia, Rv. 248984 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti,Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413 - 01),tanto che, ove il presupposto dell’emenda non sia riscontrato, o non lo sia nellamisura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena –diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47-ter Ord. pen. – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alladetenzione domiciliare alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo dicommissione di nuovi reati, come affermato da Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009,Castiglione, Rv. 243745 - 01.Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all’art. 47 Ord. pen.si fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasisuccessivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimentosociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzoermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, aifini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur nonpotendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedentipenali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche lacondotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01), in tal senso deponendo il tenore letteraledell’art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., nella parte in cui condiziona l’affidamento alconvincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato,contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che eglicommetta altri reati.Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora laconsiderazione dell’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contestofamiliare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1,n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985 - 01).

Tra gli elementi positiviche possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito dellaprova nell’ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, losvolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o,per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anchel’ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un’attività dipubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agliartt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, comestabilito dal comma 2-bis dell’art. 47 Ord. pen. introdotto con il decreto-legge 4luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.112.5.Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoniermeneutici appena sinteticamente delineati.La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmenteapprezzabile ove si ponga mente al fatto che il decidente, dimentico delleindicazioni interpretative sopra ricordate, ha fondato il rigetto della richiesta diconcessione del la misura alternativa di cui al l ’art. 47 Ord. pen.sull’apprezzamento, in via pressoché esclusiva, del numero e della gravità deidelitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna lungo un arco temporaleoltremodo significativo e di non meglio definite «segnalazioni pregiudizievoli»protrattesi dalla minore età e sino al 2014.Ciò, però, ha fatto nel corpo di un giudizio che è stato formulato senza nelcontempo procedere ad una prudente considerazione dell’entità non esorbitantedella pena che il condannato è chiamato ad espiare, senza valutare, poi, ilrilevantissimo intervallo temporale trascorso dal momento in cui sono staticonsumati i reati la cui condanna deve essere espiata (oltre diciassette anni) e,più in generale, il parimenti significativo iato decorso dall’ultimo momento in cuiil predetto ha manifestato la propria indole criminale (circa dodici anni) e senza,da ultimo e soprattutto, operare alcuna concreta valutazione dei tratti che lapersonalità del condannato disvela nell’attualità.6.Sulla scorta delle considerazioni spese, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma che, libero nell’esito, sia, però, emendato dai segnalatiprofili di criticità.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma del 26/03/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la concessione dellamisura, alternativa alla detenzione, dell’affidamento in prova al servizio sociale o,in via gradata, della detenzione domiciliare.1.1. Il Tribunale ha premesso che [OSCURATO:PERSONA], soggetto “libero sospeso”,deve espiare la pena di mesi undici e giorni quindici di reclusione giustaprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Roma concernente due distinte condanneper delitti di furto commessi nel 2008.A fondamento della decisione di rigetto, ha quindi posto, in primis,l’apprezzamento dell’allarmante caratura criminale del condannato (così pag. 2della motivazione: «risulta che lo [OSCURATO:PERSONA] annovera segnalazioni pregiudizievolifin dalla minore età sino al 2014 per una carriera criminale durata più di quattrodecenni…commettendo reati contro il patrimonio»).Ha, poi, rimarcato come il domicilio che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato perl’ipotesi di accoglimento dell’istanza sia inidoneo, stante la presenza in detto sitodel fratello Romualdo, che ha però dichiarato di non essere disponibile adaccogliere il congiunto, e di tale [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sottoposta ad unamisura alternativa alla detenzione.Ha, altresì, evidenziato come il condannato non abbia dato corso ad un serioprocesso di revisione critica del proprio agito criminale.Ha così reputato, sulla scorta di una sintetica valutazione dei dati appenarappresentati, di non poter formulare una prognosi favorevole qualificando «ilpericolo di recidiva […] concreto e non contenibile con misure alternative alladetenzione, comunque inapplicabili in assenza di un domicilio idoneo».2.[OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.)in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.Il difensore lamenta l ’apparenza dell ’ordito argomentativo delprovvedimento. Il Tribunale, fondando la propria negativa determinazione sulfatto che il condannato non disponga di un domicilio idoneo, ha, invero,radicalmente obliterato di considerare la produzione documentale operata in data27 gennaio 2026. Con essa era stata, invero, prospettata la possibilità cheSpiotta potesse usufruire di una diversa abitazione rispetto a quellaoriginariamente indicata in istanza («sita in Roma, via Rasella»), una dimorache, sulla scorta degli accertamenti dallo stesso Tribunale delegati, era risultataadeguata allo scopo (così pag. 3 del ricorso: «il collegio ha motivato il propriodiniego sulla scorta dell’assenza di un domicilio idoneo ignorando…l’esitodell’istruttoria esperita su disposizione dello stesso Tribunale tramite l’escussionedel locatore del nuovo immobile, il quale confermava la propria disponibilità adaccogliere il condannato»).Censura, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto il fatto cheSpiotta ha prospettato la volontà di sottoporsi ad un programma dirisocializzazione (così pag. 4 del ricorso: «presso l’associazione di volontariatoArte e Città a colori da svolgersi il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle ore 9.00alle ore 13.00, tenendo peraltro conto dell’età del condannato […] e dunque dellasua inidoneità a svolgere attività lavorativa»).2.2. Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n.354 (d’ora in avanti: Ord. pen.).Il difensore lamenta che il Tribunale, nel porre a fondamento del suopercorso argomentativo la valorizzazione dei numerosi precedenti penali delricorrente, non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici a più ripreseespressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come la gravitàdel reato o i precedenti penali non possano, da soli, assurgere ad elementidecisivi per legittimare il rigetto della richiesta di accesso ad una misuraalternativa alla detenzione.Contesta, altresì, che il Tribunale non ha nemmeno acquisito la relazionedell’U.E.P.E. («accertamento che si palesava assolutamente fondamentale anchein virtù della estrema risalenza nel tempo della condotta contestata nel titoloesecutivo […] circa 18 anni fa»), trascurato, poi, di apprezzare che il certificatodei carichi pendenti non annoveri alcuna iscrizione («nei molti anni successivi aifatti in esecuzione non ha commesso ulteriori illeciti che possano obiettivamentefondare un giudizio di pericolosità sociale») e formulato, infine, in terminiassertivi, un giudizio di assenza di revisione critica in capo al condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che ilprovvedimento impugnato palesa i vizi che per il suo tramite sono statidenunciati.2.L’ordinanza impugnata rivela, anzitutto, una censurabile carenzamotivazionale nella parte in cui il Tribunale ha omesso di operare qualsivogliaconfronto con le deduzioni sviluppate a corredo della produzione operata nelladata del 27 gennaio 2026 e con le quali la difesa ha prospettato una questionetutt’altro che marginale o accessoria – quale, per l’appunto, la sopravvenutadisponibilità di altro domicilio rispetto a quello in origine indicato –potenzialmente idonea ad incidere in modo significativo sull’esito del giudizio.È noto come, pur non essendo il giudice tenuto a confutare analiticamenteogni singolo argomento difensivo, egli non possa tuttavia prescindere dall’esamedelle allegazioni che investano profili decisivi o rilevanti della questione a luidemandata o che, per il loro contenuto, esigano una risposta esplicita ocomunque chiaramente desumibile dall’impianto argomentativo della decisione.Nel caso di specie, il totale silenzio serbato rispetto all’allegazione operatadalla difesa – e, anzi, l’assunzione di una determinazione che si muove in unverso alla stessa radicalmente eccentrico – induce fondatamente a ritenere cheessa sia stata colpevolmente pretermessa, determinando così un deficitmotivazionale del provvedimento che incide sulla completezza e sullaverificabilità del percorso decisorio.3.L’apprezzamento del vizio di legge appena rimarcato assume valenzaassorbente ed impone già l’annullamento con rinvio per nuovo esame delprovvedimento. Non può, pur tuttavia, non evidenziarsi come anche la secondadoglianza sia meritevole di positivo apprezzamento.4.Va al riguardo premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale,disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzionecarceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che puòessere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge,allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condottain istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa,anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad unagià avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.Primo presupposto per l’ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che ilprocesso di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto ilgià conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazionecondizionale, previsto dal codice penale (tra le altre, Sez. 1, n. 43687 del07/10/2010, Loggia, Rv. 248984 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti,Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413 - 01),tanto che, ove il presupposto dell’emenda non sia riscontrato, o non lo sia nellamisura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena –diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47-ter Ord. pen. – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alladetenzione domiciliare alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo dicommissione di nuovi reati, come affermato da Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009,Castiglione, Rv. 243745 - 01.Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all’art. 47 Ord. pen.si fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasisuccessivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimentosociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzoermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, aifini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur nonpotendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedentipenali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche lacondotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01), in tal senso deponendo il tenore letteraledell’art. 47, commi 2 e 3, Ord. pen., nella parte in cui condiziona l’affidamento alconvincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato,contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che eglicommetta altri reati.Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora laconsiderazione dell’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condottedevianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contestofamiliare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1,n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985 - 01). Tra gli elementi positiviche possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito dellaprova nell’ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, losvolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o,per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anchel’ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un’attività dipubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agliartt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, comestabilito dal comma 2-bis dell’art. 47 Ord. pen. introdotto con il decreto-legge 4luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.112.5.Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoniermeneutici appena sinteticamente delineati.La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmenteapprezzabile ove si ponga mente al fatto che il decidente, dimentico delleindicazioni interpretative sopra ricordate, ha fondato il rigetto della richiesta diconcessione del la misura alternativa di cui al l ’art. 47 Ord. pen.sull’apprezzamento, in via pressoché esclusiva, del numero e della gravità deidelitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna lungo un arco temporaleoltremodo significativo e di non meglio definite «segnalazioni pregiudizievoli»protrattesi dalla minore età e sino al 2014.Ciò, però, ha fatto nel corpo di un giudizio che è stato formulato senza nelcontempo procedere ad una prudente considerazione dell’entità non esorbitantedella pena che il condannato è chiamato ad espiare, senza valutare, poi, ilrilevantissimo intervallo temporale trascorso dal momento in cui sono staticonsumati i reati la cui condanna deve essere espiata (oltre diciassette anni) e,più in generale, il parimenti significativo iato decorso dall’ultimo momento in cuiil predetto ha manifestato la propria indole criminale (circa dodici anni) e senza,da ultimo e soprattutto, operare alcuna concreta valutazione dei tratti che lapersonalità del condannato disvela nell’attualità.6.Sulla scorta delle considerazioni spese, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma che, libero nell’esito, sia, però, emendato dai segnalatiprofili di criticità. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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