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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02621/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29518/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MESSINA n. 837/2017 depositata il31/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 27.12.2001, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Barcellona P.G. con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], gli veniva ingiunto il pagamento della somma di vecchie lire 11.487.364 a titolo di compenso per attività professionali.

L’opponente eccepiva l’inesistenza del credito per non aver mai conferito incarico professionale e, in subordine, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod. civ.,ovvero quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.

1.1. Con sentenza 13.12.2012 il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava l’opposizione.

2. Con sentenza n. 837/2017 la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appellodel Pirri, rideterminava il credito del professionistain €. 4.021,83 (oltre interessi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo),osservando: - che i rilievi concernenti tre delle cinque prestazioni contestate dall’appellante dovevanoritenersi effettivamente fondati in quanto non adeguatamente provati dall’ingegnere; - dovevano , invece, ritenersi eseguite le due restanti prestazioni vantate dal professionista (progetto di sanatoria e calcoli degli oneri concessori), i cui compensi andavano liquidati nella misura ritenuta congrua dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, posto che in primo grado l’opponente non aveva mosso rilievi sulla congruità della parcella vistata dal predetto Ordine.

3. Avverso detta sentenza ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza.

Resiste concontroricorso l’ingegnere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3)e 4) cod. proc. civ.

Omessa e/o erronea valutazione delle prove.

Violazione dell’onere probatorio a carico esclusivo di parte opposta-appellata exart. 2697 cod. civ.

Contestazione dell’opponente- appellante sia dell’an che del quantum .

Irrilevanza giuridica e probatoria del parere di congruità dell’Ordine degli Ingegneri.

Sussistenza di prove documentali contrarie.

Il ricorrente contesta l’effettivo conferimento dell’incarico, l’effettivo espletamento dell’attività professionale nonché il quantum delle prestazioni professionali, lamentando l’omessa valutazione di taluni documenti acquisiti in atti, dai quali risulta inequivocabilmente che la pratica di sanatoria fu presentata al Comune di [OSCURATO:PERSONA] da altro professionista, non già dal Recupero.

Sempre acquisite in atti sono presenti le contestazioni del Pirro, tramite legale, ai pretesi crediti asseritamente derivanti da prestazioni professionali arbitrariamente riportate in parcella dal Recupero.

2.1. Il motivo è infondato.

Innanzitutto, va chiarito che, come affermato dalle SSUU (v. sentenza n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Nel caso in esame si è chiaramente fuori da tali ipotesi e quindi la censura non coglie nel segno.

2.2. Parimenti non ricorre nel caso in esame l'asserita violazione dell'art. 2697 cod . civ., che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5)c.p.c. (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634 –01).

Quanto al vizio di violazione di norme di diritto,esso consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; v. anche Cass. n. 24155/2017).

Nel caso di specie, la Corte di merito – nel d eterminare le somme spettanti al professionista per progetto di sanatoria e calcoli oneri concessori - ha fatto riferimento alla misura ritenuta congrua del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sulla base del principio di non contestazione,posto che in primo grado il Pirri non aveva mosso rilievi sulla congruità della parcella vistata dal predetto Ordine (v. sentenza p. 7).

2.3. In definitiva, la doglianza - strutturata intorno ad una lunga riproduzione di scritti di difensivi -si traduce in un'inammissibile critica alla motivazione della sentenza (come si dichiara espressamente a pagg. 8,10 e 13 del ricorso) e, in definitiva, in unaistanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2946 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Sussistenza della prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.

Violazione dell’onere probatorio exart. 2697 cod. civ. a carico esclusivo di parte opposta in relazione alla presunta data di esecuzione delle prestazioni professionali de quibus.

Omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta l’omesso esame, valutazione e pronunzia, da parte della Corte d’Appello di Messina, dell’eccezione di prescrizione estintiva ordinaria ex art. 2946 cod. civ. ritualmente e tempestivamente sollevata dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi del giudizio, avendo il giudice di seconde cure unicamente rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale.

Poiché il dies a quoper la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione coincide con la data dell’effettivo espletamento delle prestazioni professionali (non con la data di conferimento dell’incarico), spetta al professionista dimostrare la data dell’espletamento delle prestazioni professionali contestate.

3.1. Il motivo è inammissibile , in quanto pone una questione di diritto(prescrizione estintiva ordinaria) che la Corte di merito non ha trattato,senza dimostrare di averla specificamente sollevata nell'atto di appelloattraverso la trascrizione del relativo passaggio: la doglianza deve quindi ritenersi nuova ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01 ) .

Conseguentemente, non ricorre neppure ilvizio di omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello (non potendosi certamente attribuire rilievo alle difese introdotte in primo grado e tardivamente richiamate in appello solo nelle difese conclusionali: cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20 232 del 23/06/2022 Rv. 665155;Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005 Rv. 582835).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato con addebito di spese alla parte soccombente.

Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29518/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MESSINA n. 837/2017 depositata il31/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 27.12.2001, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Barcellona P.G. con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], gli veniva ingiunto il pagamento della somma di vecchie lire 11.487.364 a titolo di compenso per attività professionali. L’opponente eccepiva l’inesistenza del credito per non aver mai conferito incarico professionale e, in subordine, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod. civ.,ovvero quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. 1.1. Con sentenza 13.12.2012 il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava l’opposizione. 2. Con sentenza n. 837/2017 la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appellodel Pirri, rideterminava il credito del professionistain €. 4.021,83 (oltre interessi dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo),osservando: - che i rilievi concernenti tre delle cinque prestazioni contestate dall’appellante dovevanoritenersi effettivamente fondati in quanto non adeguatamente provati dall’ingegnere; - dovevano , invece, ritenersi eseguite le due restanti prestazioni vantate dal professionista (progetto di sanatoria e calcoli degli oneri concessori), i cui compensi andavano liquidati nella misura ritenuta congrua dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, posto che in primo grado l’opponente non aveva mosso rilievi sulla congruità della parcella vistata dal predetto Ordine. 3. Avverso detta sentenza ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. Resiste concontroricorso l’ingegnere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3)e 4) cod. proc. civ. Omessa e/o erronea valutazione delle prove. Violazione dell’onere probatorio a carico esclusivo di parte opposta-appellata exart. 2697 cod. civ. Contestazione dell’opponente- appellante sia dell’an che del quantum . Irrilevanza giuridica e probatoria del parere di congruità dell’Ordine degli Ingegneri. Sussistenza di prove documentali contrarie. Il ricorrente contesta l’effettivo conferimento dell’incarico, l’effettivo espletamento dell’attività professionale nonché il quantum delle prestazioni professionali, lamentando l’omessa valutazione di taluni documenti acquisiti in atti, dai quali risulta inequivocabilmente che la pratica di sanatoria fu presentata al Comune di [OSCURATO:PERSONA] da altro professionista, non già dal Recupero. Sempre acquisite in atti sono presenti le contestazioni del Pirro, tramite legale, ai pretesi crediti asseritamente derivanti da prestazioni professionali arbitrariamente riportate in parcella dal Recupero. 2.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto, va chiarito che, come affermato dalle SSUU (v. sentenza n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel caso in esame si è chiaramente fuori da tali ipotesi e quindi la censura non coglie nel segno. 2.2. Parimenti non ricorre nel caso in esame l'asserita violazione dell'art. 2697 cod . civ., che si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5)c.p.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634 –01). Quanto al vizio di violazione di norme di diritto,esso consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; v. anche Cass. n. 24155/2017). Nel caso di specie, la Corte di merito – nel d eterminare le somme spettanti al professionista per progetto di sanatoria e calcoli oneri concessori - ha fatto riferimento alla misura ritenuta congrua del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sulla base del principio di non contestazione,posto che in primo grado il Pirri non aveva mosso rilievi sulla congruità della parcella vistata dal predetto Ordine (v. sentenza p. 7). 2.3. In definitiva, la doglianza - strutturata intorno ad una lunga riproduzione di scritti di difensivi -si traduce in un'inammissibile critica alla motivazione della sentenza (come si dichiara espressamente a pagg. 8,10 e 13 del ricorso) e, in definitiva, in unaistanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis: Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 2946 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Sussistenza della prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. Violazione dell’onere probatorio exart. 2697 cod. civ. a carico esclusivo di parte opposta in relazione alla presunta data di esecuzione delle prestazioni professionali de quibus. Omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’omesso esame, valutazione e pronunzia, da parte della Corte d’Appello di Messina, dell’eccezione di prescrizione estintiva ordinaria ex art. 2946 cod. civ. ritualmente e tempestivamente sollevata dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi del giudizio, avendo il giudice di seconde cure unicamente rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale. Poiché il dies a quoper la decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione coincide con la data dell’effettivo espletamento delle prestazioni professionali (non con la data di conferimento dell’incarico), spetta al professionista dimostrare la data dell’espletamento delle prestazioni professionali contestate. 3.1. Il motivo è inammissibile , in quanto pone una questione di diritto(prescrizione estintiva ordinaria) che la Corte di merito non ha trattato,senza dimostrare di averla specificamente sollevata nell'atto di appelloattraverso la trascrizione del relativo passaggio: la doglianza deve quindi ritenersi nuova ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019, Rv. 652251 – 02; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01 ) . Conseguentemente, non ricorre neppure ilvizio di omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello (non potendosi certamente attribuire rilievo alle difese introdotte in primo grado e tardivamente richiamate in appello solo nelle difese conclusionali: cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20 232 del 23/06/2022 Rv. 665155;Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005 Rv. 582835). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato con addebito di spese alla parte soccombente. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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