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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 1981

Cassazione n. 30899/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1981 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, 1'11 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Nuoro il 24 giugno 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 20 gennaio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, stimata di giustizia, ha revocato la sospensione condizionale della Pena ed ha sostituito la sanzione con i lavori di pubblica utilità.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge vizio di motivazione: a) quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; b) e quanto alla omessa concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I motivi sono infatti meramente reiterativi di doglianze già svolte con l'atto di appello ed anche aspecifici, in quanto non si confrontano con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 9-10 della sentenza impugnata; ed è ben noto che i motivi di impugnazione devono considerarsi non specifici ma solo apparenti quando omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Ftv. 243838).

Nello specifico, la Corte territoriale ha valorizzato l'essere stato Corrias colto alla guida in orario serale all'interno di centro abitato, ove il percolo è più intenso, così escludendo la speciale tenuità del fatto; ed ha negato le attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivamente valutabili.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/06/1981 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, 1'11 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Nuoro il 24 giugno 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 20 gennaio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, stimata di giustizia, ha revocato la sospensione condizionale della Pena ed ha sostituito la sanzione con i lavori di pubblica utilità. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge vizio di motivazione: a) quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; b) e quanto alla omessa concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi sono infatti meramente reiterativi di doglianze già svolte con l'atto di appello ed anche aspecifici, in quanto non si confrontano con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 9-10 della sentenza impugnata; ed è ben noto che i motivi di impugnazione devono considerarsi non specifici ma solo apparenti quando omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Ftv. 243838). Nello specifico, la Corte territoriale ha valorizzato l'essere stato Corrias colto alla guida in orario serale all'interno di centro abitato, ove il percolo è più intenso, così escludendo la speciale tenuità del fatto; ed ha negato le attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivamente valutabili. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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