CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) per il reato di lesioni aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fatto avvenuto in una piazza di Pinerolo allorché la persona offesa era accorsa per difendere da un'aggressione da parte di più soggetti tale [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado i due imputati erano stati assolti dall'addebito di rapina ai danni della predetta persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA], con la formula 'per non aver commesso il fatto'. 2. Contro la sentenza di cui sopra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione perché il verdetto di penale responsabilità era stato confermato in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte di appello avrebbe trascurato che un riscontro alla tesi difensiva dell'imputato — secondo la quale egli si era aggirato nella piazza alla ricerca del figlioletto, allontanatosi da lui e dalla compagna — era stata confermata dal teste Fortunato. Lo scontro che si era consumato nella piazza teatro dei fatti quella sera era avvenuto tra persone di età molto inferiore e per motivi estranei al Dellagaren. Aggiunge il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] si trovava già sul posto e che quel cognome è molto comune tra soggetti di etnia sinti. A seguire il ricorrente, pur non formulando una vera e propria doglianza sul punto, lascia intendere di avere dubbi sulla correttezza dell'operato dei Carabinieri di Pinerolo che effettuarono il riconoscimento, sia quanto al luogo dove esso avvenne, sia quanto al numero esiguo di foto che l'album conteneva ed alle caratteristiche dei soggetti effigiati, che alla descrizione fornita da parte del soggetto chiamato al riconoscimento. Altro aspetto mal valutato — si legge nel ricorso — attiene all'utilizzo della bottiglia da parte dell'autore del fatto ed al vaglio della testimonianza di Fortunato, impropriamente ritenuta una conferma all'ipotesi accusatoria, mentre al più essa avrebbe validato una ricostruzione del reato come colposo. 2.2. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata su un'argomentazione equivoca e non riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di ricorso — che si rivolgono al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — sono inammissibili siccome versati in fatto ed aspecifici, nonché in quanto ripropositivi di questioni già affrontate nell'atto di appello e che hanno ricevuto un'adeguata risposta dalla Corte di merito, che ha reso, sul punto, una motivazione immune da contraddittorietà o vizi logici. 1.1. In ordine al riconoscimento fotografico dell'imputato, come osservato dalla Corte territoriale, tutte le censure dell'appello che riguardavano le modalità di effettuazione hanno trovato un ostacolo alla loro valutazione nella mancata messa a disposizione del Tribunale prima e della Corte di appello poi, da parte degli imputati, degli atti di indagine svolti dai Carabinieri (cfr. pagg. 2 e 8 della sentenza impugnata, a proposito della mancanza di consenso delle difese alla proposta del pubblico ministero di acquisirli); ebbene, il ricorrente pare ignorare questa risposta, riproducendo le medesime argomentazioni critiche, peraltro sfumate e talvolta "perplesse", con cui aveva già censurato in appello il modus procedendi dei Militari nell'effettuazione del riconoscimento. D'altronde le doglianze che il ricorrente formula in ordine alla presunta carenza formale delle operazioni di riconoscimento fotografico da parte del soggetto chiamato a svolgerlo, senza tuttavia censurare l'attendibilità soggettiva di quest'ultimo, non tengono conto della solida ed univoca esegesi di questa Corte, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (ex multis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). Riguardo all'argomento di censura concernente la testimonianza di Ciuni, che ha parlato di due aggressori alti, mentre i Dellagaren non lo sono, il ricorrente trascura la risposta chiarificatrice della Corte distrettuale a proposito dell'analogo motivo di appello, laddove si è chiarito che il riferimento all'altezza atteneva a due soggetti nel gruppo degli aggressori, ma non necessariamente ai Dellagaren. 1.2. Quanto alla testimonianza del Fortunato — in tesi dotata di una portata in bonam partem trascurata dalla Corte di appello — va rilevato che, nella sentenza impugnata, il tema viene affrontato e che la versione resa dal predetto è stata ritenuta non scagionante, in quanto egli aveva affermato che lui stesso e l'imputato avevano comunque dovuto ricorrere alle mani (ancorché non in modo «estremamente violento»), aggiungendo che ciò si era reso necessario per passare tra la "folla" presente nella piazza (al fine di raggiungere il figlioletto del prevenuto), ma di tale folla non vi era un'effettiva traccia, trattandosi di non più di trenta persone. Anche questa risposta non è affrontata nel ricorso, che persegue una propria direttrice critica che trascura l'argomentazione dei Giudici di appello. 1.3. Per il resto, le argomentazioni di cui ai motivi in esame peccano di genericità e si risolvono in osservazioni sparse, prive di un affiato critico specifico rispetto al costrutto della Corte distrettuale, spesso portatrici della versione difensiva della presenza neutra di Dellagaren nella piazza, adeguatamente smentita dai Giudici di merito. 2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (la gravità del fatto, definizione adeguatamente circostanziata, cfr. pag. 9) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, a prescindere dalla non pertinenza dell'osservazione della Corte circa la neutralità dell'incensuratezza (il ricorrente registra invece precedenti per furto, estorsione e reati in materia di armi, cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) ed alla scarsa chiarezza del riferimento all'attesa della sentenza». Anzi, l'esistenza dei precedenti penali, per quanto apparentemente trascurata dalla Corte di appello, è un dato che ulteriormente milita per la negazione del beneficio. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Q dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro