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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47834/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14793/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 5 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14793/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla ritenuta recidiva; Ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati (cfr., pag. 5 sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 47834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris