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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LAMIRI Rochdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bolzano, ha rideter- minato la pena nei suoi confronti, in relazione ai reati ascritti ai capi da a) a j) (un furto in appartamento, due furti aggravati, un furto semplice, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, due episodi di minaccia aggravata, la man- cata indicazione delle proprie generalità e il porto di armi fuori dalla propria abitazione, in anni due mesi tre giorni 25 di reclusione ed euro 1.025 di multa previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle contestate aggravanti e alla recidiva.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a valori medio minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di precedenti penali.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e si- mili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, De- naro, rv. 245596).

3.1. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.4. parimenti insindacabile dinanzi al giudice di legittimità risulta il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, valutato in termini di equi- valenza laddove il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva è precluso dal disposto dell'art.69 comma 4 cod.pen. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.LAMIRI Rochdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bolzano, ha rideter- minato la pena nei suoi confronti, in relazione ai reati ascritti ai capi da a) a j) (un furto in appartamento, due furti aggravati, un furto semplice, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, due episodi di minaccia aggravata, la man- cata indicazione delle proprie generalità e il porto di armi fuori dalla propria abitazione, in anni due mesi tre giorni 25 di reclusione ed euro 1.025 di multa previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle contestate aggravanti e alla recidiva. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non im- prontata al minimo edittale e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a valori medio minimi edittali, evidenziando la ricorrenza di precedenti penali. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e si- mili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, De- naro, rv. 245596). 3.1. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.4. parimenti insindacabile dinanzi al giudice di legittimità risulta il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, valutato in termini di equi- valenza laddove il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva è precluso dal disposto dell'art.69 comma 4 cod.pen. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della c
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