CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 05070/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniele con decorrenza dal 21.01.2022. In motivazione, il Tribunale sottolinea di condividere la motivazione posta alla base del provvedimento di sospensione della misura alternativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza, motivato dalla aggressione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in una con le altre informazioni negative sulle condotte dell'affidato emergenti dalla notizia di reato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Daniele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]