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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 21565/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25018 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: robertoraglione @ordineavvocatiroma.org ) pressoil cui studio in Roma via Ricasoli 7 , è elettivamente domici- liato; –ricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona Oggetto:intimazione pa- gamento– iscrizione ipo- tecaria– cartell e di paga- mento del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 12; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sez. staccata di Brescia , n. 1421 / 2 5 / 1 7 , depositata il30.03.17 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, ven iva rigettato l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 676 / 1 5 /201 4 .

I ricors i introduttiv i, riuniti, venivanoproposti dal contribuente avverso le seguenti intimazioni di pagamentonotificategli il 5.4.2013 : 1) n. 022 2013 9001560162 dell’importo di euro 67.963,38 scatu- rentedal mancato pagamento delle somme di cui alla cartella esat- torialen. 022 2006 004422170 000, notificata in data 07.12.2006, inesito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 -delle dichiarazioni fiscali [OSCURATO:PERSONA] presentate con riguardo agli annid’imposta 2000 e 2001; 2)n. 022 2013 9001559960 dell’importo di euro 8.305,19 scatur ente dallacartella di pagamento n. 022 2006 0016300492 000, notificata in data 11.02.2007, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] presentatacon riguardo all’anno d’imposta 2002; 3) n. 022 2013 9001557940 dell’importo di euro 10.190,83 scatu- rente dalla cartella di pagamento n. 022 2006 60000655367 000, notificatain data 20.10.2006, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - di somme soggette a tassazione separatarelative all’anno d’imposta 2001; 4)n. 022 2013 9001558041 dell’importo di euro 5.666,99 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2005 0022373619 000, notificata in data 28.10.2005, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] presentatadall’appellante con riguardo all’anno d’imposta 1997; 5)n. 022 2013 9001558344 dell’importo di euro 1.732,60 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2003 0046972961 000, notificata indata 23.01.2004, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis deld.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] pre- sentatacon riguardo all’anno d’imposta 1999; 6)n. 022 2013 9001558243 dell’importo di euro 550,28 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2003 1004115621 000, notificata indata 5.11.2004 e relativa alla riscossione di entrate di natura ex- tratributaria.

Ilcontribuente riferiva di non aver ricevuto la notifica delle cartelle dacui scaturivano gli avvisi , prospettazione rigettata in primo grado e confermata dal giudice d’appello .

A lla luce della sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale , veniva ritenuta illegittim a la notifica delle cartelle , avvenuta mediante deposito ed affissione pressola [OSCURATO:PERSONA] allorquando il contribuente risultava for- malmente residente in Romania .

Nondimeno , il giudice osserva va chein materia tributaria la notifica zi one non era un requisito di giu- ridicaesistenza e perfezionamento, bensì una conditone integrativa d’efficacia,sicché la sua inesistenza o invalidità non determina va in viaautomatica l'inesistenza dell’atto, allor quando ne risult asse ine- quivocabilmentela piena conoscenza da parte del contribuente entro iltermine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Ammi- nistrazionefinanziaria.

R iteneva così che il vizio di nullità fosse irri- levanteove l’atto avesse raggiunto lo scopo come nel caso di specie.

Ilgiudice al proposito accertava che il contribuente aveva presentato una prima istanza di rate izzazi one al Concessionario per la Riscos- sioneil 6.5.2008 nella quale non solo era riportato il numero di cia- scunadelle cartelle di pagamento, ma erano anche espressamente allegate,a riprova del la piena conoscenza della pretesa impositiva .

Poichéle cartelle di pagamento non erano state impugnate nel ter- minedi cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992 decorrente dal momento della pienaconoscenza, il giudice concludeva che le stesse erano divenute definitive e non potevano essere oggetto di contestazione nel pre- senteprocesso.

Quanto alla motivazione delle intimazioni, emesse in conseguenza delle cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impu- gnazione,la CTR dichiarava che la motivazione risultava soddisfatta conla mera indicazione degli estremi delle cartelle di pagamento che rappresentavanodei prodromi all’emissione delle intimazioni e il cui contenutoera noto in quanto le cartelle erano già in possesso della parte.

Ha proposto ricorso principale per Cassazione il contribuente per quattro motivi , illustrato con memoria, cui replicano con un unico atto difensivo l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, proponendocontroricorso e ricorso incidentale affidato a d un motiv o .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] , in re- lazioneall’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la viola- zionee falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. 60 2 /73 , 140, 142e 156 cod. proc. civ. , da parte della sentenza impugnata che, dopoaver correttamente dichiarato inesistente la notificazione delle cartelledi pagamento prodromiche agli avvisi di intimazione oggetto delcontendere, ha errato a ritenere applicabile alla fattispecie l’isti- tutodel raggiungimento degli effetti.

In calce al motivo si legge inol- tre: « conseguentementesi chiede altresì la declaratoria di nullità e/o illegittimitàdell'ipoteca legale anche in considerazione del fatto che, inseguito allo sgravio, la pretesa erariale è stata fortemente ridotta.Se non si procedesse all'annullamento dell'atto esecutivo, il contri- buente si troverebbe obbligato a versare somme non dovute per cancellarel'ipoteca che ne consegue. » . 2.Con il secondo motivo del ricorso principale, in rapporto all’art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa ap- plicazionedegli artt. 1988 cod. civ. e 329 cod. proc. civ. per essere erroneo il ragionamento giuridico del giudice di appello secondo il quale le istanze di rateizzazione presentate da [OSCURATO:PERSONA], avrebberosortito un effetto pari alla notifica degli atti amministrativi.

Incalce anche al secondo motivo il contribuente riporta il medesimo testogià sopra riprodotto in dipendenza del primo. 3.I due motiv i , di trattazione congiunta, sono affett i da concorrenti profilidi inammissibilità e di infondatezza. 3.1.Lo stesso ricor rente principale a pag.3 afferma che « IlSig.

Giu- seppeTerzo propose sei distinti ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Agenzia delle Entrate di Brescia avverso le summenzionate sei intimazioni di pa- gamento, tutte apparentemente notificate in data 05/04/2013 da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. » .Dunque, il pre- senteprocesso non ha ad oggetto l’iscrizione ipotecaria, come con- fermato anche dalla sentenza impugnata di identico tenore e come del resto implicitamente si desume anche dalla prospettazione del contribuenteil quale afferma , sempre a pag.3, che in ciascun ricorso introduttivo,poi riunito dal giudice di prime cure « il Sig. [OSCURATO:PERSONA] rappresentò altresì la pendenza di un ulteriore ricorso, pro- mossodal medesimo, a seguito di un’iscrizione ipotecaria eseguita daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., anch'essa non preceduta da alcun avviso. » .

Si colloca dunque al di fuori del perimetro della domanda del pro- cessoogni richiesta di statuizione relativa all’iscrizione ipotecaria.

3.2. Tanto premesso, va data continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la nullit ̀ delle notificazioni ̀ disciplinata dall’art.160 cod. proc. civ. tramite rinvio al regime generale della nullit̀ di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., per cui ̀ necessario delimitarela categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso percassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie (Cass. Sez.

Unite 20 luglio 2016 n.14917) .

I requisiti indispensabili per l’esi- stenza della notificazione consistono nell’ attivit ̀̀ di trasmissione dell’attosvolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegnain senso lato.

Soltanto la notificazione priva di uno di tali elementipuò̀ considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilit̀̀ di sanatoria.

Inparticolare, la fattispecie legale minima della notificazione del ri- corso per cassazione non comprende il requisito dell’astratto colle- gamentodel luogo della notificazione con il destinatario.

La notifica- zioneeffettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, an- corché́ privo di astratto collegamento con il destinatario, ̀ dunque affettada nullit ̀̀ e non da inesistenza come ritiene erroneamente il ricorrente e, sul punto, va corretta la motivazione della sentenza impugnata ex art.384 u.c. cod. proc. civ., con la sostituzione della parola “nulla” a “inesistente” , profilo che non determina immuta- zionedel dispositivo . 3.3.Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento, più volte è stato affermato (Cass. Sez. 5 , n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass.Sez. 6 - 5 , n. 6417 del 05/03/2019) che l a sua natura sostan- zialee non processuale non osta all'applicazione di istituti apparte- nenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamodi questi nella disciplina tributaria.

Sicché, il rinvio disposto dall'art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di notifica dellacartella di pagamento, all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, com- porta, in caso di nullità della notificazione della cartella di paga- mento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungi- mentodello scopo , di cui all'art. 156 cod. proc. civ. .

Dal momento che il giudice ha accertato che il contribuente ha presentato una primaistanza di rateazione all’agente della riscossione il 6.05.2008 nellaquale non solo è riportato il numero di ciascuna delle cartelle dipagamento, ma ha anche espressamente indicato che allega copia delle cartelle stesse, non vi è dubbio in merito al raggiungimento deglieffetti. 4.Con il terzo motivo di ricorso principale , ex art.360 primo comma nn.3,4 e 5 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 e 116 , comma 2, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti.

In buona sostanza , il contribuente ritieneche l'impugnata sentenza non abbia adottato alcuna pronun- ciada parte della [OSCURATO:PERSONA] sul merito della dedotta mancata applicazione dell'art. 116, 2° comma cod. proc. civ., secondo il quale il Giudice può qualificare un tale comporta- mentocome ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, come unica fontedi prova e di convincimento. 5.La censura non può trovare ingresso.

5.1. In primo luogo , il mezzo di impugnazione è inammissibile quantoalla sua tecnica di formulazione onnicomprensiva che , in una congeriedi profili di censura eterogenei , ben tre, prospetta una com- mistionedi violazione di legge, nullità della sentenza e del procedi- mentooltre che vizio motivazionale tra loro logicamente incompati- bili.

È costante l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. ad es.

Cass.22settembre 2014 n. 19959) secondo il quale il giudizio di C assa- zioneè un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai mo- tividi ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dallaloro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzatedal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. 5.2.In secondo luogo, l o stesso ricorso riporta che il giudice di prime cureha sancito che « non rilevano, secondo il Collegio, le doglianze di parte ricorrente circa il presunto inadempimento dalla agenzia delle Entrate alla ordinanza n° 69/15/13 circa la produzione di do- cumentazionea supporto della pretesa erariale.

L'esame della docu- mentazionein atti (chiaramente di emissione interna all'AF) porta a consideraresufficienti le motivazioni delle pretese » .

Correttamente il giudice d’appello non ha accolto la doglianza del contribuentea riguardo e al proposito v a rammentato il corretto pro- cedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno de- sunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi(ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), seb- benepreceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi,perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato,nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass.n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione com- plessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presun- zionesemplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto delcontribuente a fornire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- servacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele- mentiistruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nellafattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato e sulla base degli atti il giudice ha accertato l’avvenuta piena cono- scenzada parte del contribuente delle cartelle che hanno originato leintimazioni di pagamento impugnate .

6. Con il quarto motivo del ricorso principale , ai fini dell’art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt.3 della legge n.241/1990 e 7 , comma 1, della leggen.212/2000.

Il contribuente ribadisce che le intimazioni di pa- gamentoimpugnate sono a suo avviso priv e di valida motivazione, tantoin ordine alla pretesa tributaria, quanto circa la quantificazione diinteressi e spese , con conseguente loro nullità.

7. Il motivo è inammissibile in quanto contiene la mera riproposi- zionedella prospettazione di parte già vagliata dal giudice d’appello eda questi disattesa ( « conil quarto motivo, questa difesa ribadisce come gli atti qui impugnati siano privi di valida motivazione (…) » , p.16ricorso).

Varibadito che i l giudizio di cassazione è un giudizio a critica vinco- lata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercitaun controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consentedi riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendovi la propria diversa interpre- tazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti(Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) .

Nelladecisione impugnata è logica l’argomentazione seguita dal giu- dice, secondo la quale la motivazione delle intimazioni, emesse in conseguenza delle cartelle di pagamento divenute definitive per mancataimpugnazione, è esaustiva dal momento che riporta l’indi- cazionedegli estremi delle cartelle di pagamento che rappresentano deiprodromi all’emissione delle intimazioni ed il cui contenuto è noto allaparte in quanto le cartelle sono già in suo possesso.8.Per tutte le ragioni svolte il ricorso principale va conclusivamente rigettatoe resta assorbito il ricorso incidentale condizionato .

Lespese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soc- combenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] , dichiara assorbito il ricorso inci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25018 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: robertoraglione @ordineavvocatiroma.org ) pressoil cui studio in Roma via Ricasoli 7 , è elettivamente domici- liato; –ricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona Oggetto:intimazione pa- gamento– iscrizione ipo- tecaria– cartell e di paga- mento del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 12; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, sez. staccata di Brescia , n. 1421 / 2 5 / 1 7 , depositata il30.03.17 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, ven iva rigettato l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia n. 676 / 1 5 /201 4 . I ricors i introduttiv i, riuniti, venivanoproposti dal contribuente avverso le seguenti intimazioni di pagamentonotificategli il 5.4.2013 : 1) n. 022 2013 9001560162 dell’importo di euro 67.963,38 scatu- rentedal mancato pagamento delle somme di cui alla cartella esat- torialen. 022 2006 004422170 000, notificata in data 07.12.2006, inesito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 -delle dichiarazioni fiscali [OSCURATO:PERSONA] presentate con riguardo agli annid’imposta 2000 e 2001; 2)n. 022 2013 9001559960 dell’importo di euro 8.305,19 scatur ente dallacartella di pagamento n. 022 2006 0016300492 000, notificata in data 11.02.2007, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] presentatacon riguardo all’anno d’imposta 2002; 3) n. 022 2013 9001557940 dell’importo di euro 10.190,83 scatu- rente dalla cartella di pagamento n. 022 2006 60000655367 000, notificatain data 20.10.2006, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - di somme soggette a tassazione separatarelative all’anno d’imposta 2001; 4)n. 022 2013 9001558041 dell’importo di euro 5.666,99 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2005 0022373619 000, notificata in data 28.10.2005, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] presentatadall’appellante con riguardo all’anno d’imposta 1997; 5)n. 022 2013 9001558344 dell’importo di euro 1.732,60 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2003 0046972961 000, notificata indata 23.01.2004, in esito alla liquidazione formale - ex art. 36 - bis deld.P.R. n. 600/73 - della dichiarazione fiscale [OSCURATO:PERSONA] pre- sentatacon riguardo all’anno d’imposta 1999; 6)n. 022 2013 9001558243 dell’importo di euro 550,28 scaturente dallacartella di pagamento n. 022 2003 1004115621 000, notificata indata 5.11.2004 e relativa alla riscossione di entrate di natura ex- tratributaria. Ilcontribuente riferiva di non aver ricevuto la notifica delle cartelle dacui scaturivano gli avvisi , prospettazione rigettata in primo grado e confermata dal giudice d’appello . A lla luce della sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale , veniva ritenuta illegittim a la notifica delle cartelle , avvenuta mediante deposito ed affissione pressola [OSCURATO:PERSONA] allorquando il contribuente risultava for- malmente residente in Romania . Nondimeno , il giudice osserva va chein materia tributaria la notifica zi one non era un requisito di giu- ridicaesistenza e perfezionamento, bensì una conditone integrativa d’efficacia,sicché la sua inesistenza o invalidità non determina va in viaautomatica l'inesistenza dell’atto, allor quando ne risult asse ine- quivocabilmentela piena conoscenza da parte del contribuente entro iltermine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Ammi- nistrazionefinanziaria. R iteneva così che il vizio di nullità fosse irri- levanteove l’atto avesse raggiunto lo scopo come nel caso di specie. Ilgiudice al proposito accertava che il contribuente aveva presentato una prima istanza di rate izzazi one al Concessionario per la Riscos- sioneil 6.5.2008 nella quale non solo era riportato il numero di cia- scunadelle cartelle di pagamento, ma erano anche espressamente allegate,a riprova del la piena conoscenza della pretesa impositiva . Poichéle cartelle di pagamento non erano state impugnate nel ter- minedi cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992 decorrente dal momento della pienaconoscenza, il giudice concludeva che le stesse erano divenute definitive e non potevano essere oggetto di contestazione nel pre- senteprocesso. Quanto alla motivazione delle intimazioni, emesse in conseguenza delle cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impu- gnazione,la CTR dichiarava che la motivazione risultava soddisfatta conla mera indicazione degli estremi delle cartelle di pagamento che rappresentavanodei prodromi all’emissione delle intimazioni e il cui contenutoera noto in quanto le cartelle erano già in possesso della parte. Ha proposto ricorso principale per Cassazione il contribuente per quattro motivi , illustrato con memoria, cui replicano con un unico atto difensivo l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, proponendocontroricorso e ricorso incidentale affidato a d un motiv o . Consideratoche: 1.Con il primo motivo il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] , in re- lazioneall’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la viola- zionee falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. 60 2 /73 , 140, 142e 156 cod. proc. civ. , da parte della sentenza impugnata che, dopoaver correttamente dichiarato inesistente la notificazione delle cartelledi pagamento prodromiche agli avvisi di intimazione oggetto delcontendere, ha errato a ritenere applicabile alla fattispecie l’isti- tutodel raggiungimento degli effetti. In calce al motivo si legge inol- tre: « conseguentementesi chiede altresì la declaratoria di nullità e/o illegittimitàdell'ipoteca legale anche in considerazione del fatto che, inseguito allo sgravio, la pretesa erariale è stata fortemente ridotta.Se non si procedesse all'annullamento dell'atto esecutivo, il contri- buente si troverebbe obbligato a versare somme non dovute per cancellarel'ipoteca che ne consegue. » . 2.Con il secondo motivo del ricorso principale, in rapporto all’art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa ap- plicazionedegli artt. 1988 cod. civ. e 329 cod. proc. civ. per essere erroneo il ragionamento giuridico del giudice di appello secondo il quale le istanze di rateizzazione presentate da [OSCURATO:PERSONA], avrebberosortito un effetto pari alla notifica degli atti amministrativi. Incalce anche al secondo motivo il contribuente riporta il medesimo testogià sopra riprodotto in dipendenza del primo. 3.I due motiv i , di trattazione congiunta, sono affett i da concorrenti profilidi inammissibilità e di infondatezza. 3.1.Lo stesso ricor rente principale a pag.3 afferma che « IlSig. Giu- seppeTerzo propose sei distinti ricorsi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Agenzia delle Entrate di Brescia avverso le summenzionate sei intimazioni di pa- gamento, tutte apparentemente notificate in data 05/04/2013 da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. » .Dunque, il pre- senteprocesso non ha ad oggetto l’iscrizione ipotecaria, come con- fermato anche dalla sentenza impugnata di identico tenore e come del resto implicitamente si desume anche dalla prospettazione del contribuenteil quale afferma , sempre a pag.3, che in ciascun ricorso introduttivo,poi riunito dal giudice di prime cure « il Sig. [OSCURATO:PERSONA] rappresentò altresì la pendenza di un ulteriore ricorso, pro- mossodal medesimo, a seguito di un’iscrizione ipotecaria eseguita daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., anch'essa non preceduta da alcun avviso. » . Si colloca dunque al di fuori del perimetro della domanda del pro- cessoogni richiesta di statuizione relativa all’iscrizione ipotecaria. 3.2. Tanto premesso, va data continuità alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la nullit ̀ delle notificazioni ̀ disciplinata dall’art.160 cod. proc. civ. tramite rinvio al regime generale della nullit̀ di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., per cui ̀ necessario delimitarela categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso percassazione ai soli casi in cui l’atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie (Cass. Sez. Unite 20 luglio 2016 n.14917) . I requisiti indispensabili per l’esi- stenza della notificazione consistono nell’ attivit ̀̀ di trasmissione dell’attosvolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegnain senso lato. Soltanto la notificazione priva di uno di tali elementipuò̀ considerarsi inesistente e improduttiva di effetti senza possibilit̀̀ di sanatoria. Inparticolare, la fattispecie legale minima della notificazione del ri- corso per cassazione non comprende il requisito dell’astratto colle- gamentodel luogo della notificazione con il destinatario. La notifica- zioneeffettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, an- corché́ privo di astratto collegamento con il destinatario, ̀ dunque affettada nullit ̀̀ e non da inesistenza come ritiene erroneamente il ricorrente e, sul punto, va corretta la motivazione della sentenza impugnata ex art.384 u.c. cod. proc. civ., con la sostituzione della parola “nulla” a “inesistente” , profilo che non determina immuta- zionedel dispositivo . 3.3.Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento, più volte è stato affermato (Cass. Sez. 5 , n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass.Sez. 6 - 5 , n. 6417 del 05/03/2019) che l a sua natura sostan- zialee non processuale non osta all'applicazione di istituti apparte- nenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamodi questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall'art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di notifica dellacartella di pagamento, all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, com- porta, in caso di nullità della notificazione della cartella di paga- mento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungi- mentodello scopo , di cui all'art. 156 cod. proc. civ. . Dal momento che il giudice ha accertato che il contribuente ha presentato una primaistanza di rateazione all’agente della riscossione il 6.05.2008 nellaquale non solo è riportato il numero di ciascuna delle cartelle dipagamento, ma ha anche espressamente indicato che allega copia delle cartelle stesse, non vi è dubbio in merito al raggiungimento deglieffetti. 4.Con il terzo motivo di ricorso principale , ex art.360 primo comma nn.3,4 e 5 cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 e 116 , comma 2, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti. In buona sostanza , il contribuente ritieneche l'impugnata sentenza non abbia adottato alcuna pronun- ciada parte della [OSCURATO:PERSONA] sul merito della dedotta mancata applicazione dell'art. 116, 2° comma cod. proc. civ., secondo il quale il Giudice può qualificare un tale comporta- mentocome ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, come unica fontedi prova e di convincimento. 5.La censura non può trovare ingresso. 5.1. In primo luogo , il mezzo di impugnazione è inammissibile quantoalla sua tecnica di formulazione onnicomprensiva che , in una congeriedi profili di censura eterogenei , ben tre, prospetta una com- mistionedi violazione di legge, nullità della sentenza e del procedi- mentooltre che vizio motivazionale tra loro logicamente incompati- bili. È costante l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass.22settembre 2014 n. 19959) secondo il quale il giudizio di C assa- zioneè un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai mo- tividi ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dallaloro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzatedal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso devenecessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. 5.2.In secondo luogo, l o stesso ricorso riporta che il giudice di prime cureha sancito che « non rilevano, secondo il Collegio, le doglianze di parte ricorrente circa il presunto inadempimento dalla agenzia delle Entrate alla ordinanza n° 69/15/13 circa la produzione di do- cumentazionea supporto della pretesa erariale. L'esame della docu- mentazionein atti (chiaramente di emissione interna all'AF) porta a consideraresufficienti le motivazioni delle pretese » . Correttamente il giudice d’appello non ha accolto la doglianza del contribuentea riguardo e al proposito v a rammentato il corretto pro- cedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno de- sunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi(ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), seb- benepreceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi,perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato,nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass.n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione com- plessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presun- zionesemplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto delcontribuente a fornire la prova contraria. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os- servacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di ele- mentiistruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nellafattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato e sulla base degli atti il giudice ha accertato l’avvenuta piena cono- scenzada parte del contribuente delle cartelle che hanno originato leintimazioni di pagamento impugnate . 6. Con il quarto motivo del ricorso principale , ai fini dell’art.360 primocomma n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt.3 della legge n.241/1990 e 7 , comma 1, della leggen.212/2000. Il contribuente ribadisce che le intimazioni di pa- gamentoimpugnate sono a suo avviso priv e di valida motivazione, tantoin ordine alla pretesa tributaria, quanto circa la quantificazione diinteressi e spese , con conseguente loro nullità. 7. Il motivo è inammissibile in quanto contiene la mera riproposi- zionedella prospettazione di parte già vagliata dal giudice d’appello eda questi disattesa ( « conil quarto motivo, questa difesa ribadisce come gli atti qui impugnati siano privi di valida motivazione (…) » , p.16ricorso). Varibadito che i l giudizio di cassazione è un giudizio a critica vinco- lata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercitaun controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consentedi riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendovi la propria diversa interpre- tazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti(Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) . Nelladecisione impugnata è logica l’argomentazione seguita dal giu- dice, secondo la quale la motivazione delle intimazioni, emesse in conseguenza delle cartelle di pagamento divenute definitive per mancataimpugnazione, è esaustiva dal momento che riporta l’indi- cazionedegli estremi delle cartelle di pagamento che rappresentano deiprodromi all’emissione delle intimazioni ed il cui contenuto è noto allaparte in quanto le cartelle sono già in suo possesso.8.Per tutte le ragioni svolte il ricorso principale va conclusivamente rigettatoe resta assorbito il ricorso incidentale condizionato . Lespese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soc- combenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] , dichiara assorbito il ricorso inci
Sentenza Cassazione n. 21565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris