CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2019
Cassazione n. 01505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata e dife sa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima, in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , 39. -ricorrente– Contro CAPPELLOTTO s.p.a., rappresentata e dife sa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 9. -controricorrenti- Avverso la sentenza delCorte di Appello di Torino n. 1390/2019 del 19.7.2019. Oggetto: Brevetto industriale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio Cappellotto s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Torino, sez. Impresa, in data 9.2.2018, Cappellotto s.p.a., operante sul mercato delle macchine e attrezzature per la pulizia, raccolta e traporto dei rifiuti urbani fluidi, aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo che, accertata la contraffazione del brevetto di cui è titolare con la fabbricazione e vendita dei camion [OSCURATO:PERSONA] con naspi B, C e C combi da parte della convenuta, questa fosse condannata al risarcimento dei danni e ai provvedimenti conseguenti. Nel giudizio l'attrice intendeva far valere la frazione italiana del brevetto, come depositata in Italia il 10.1.2013; Sulla base dell'esito di due procedimenti cautelari azionati precedentemente, che avevano confermato la validità del brevetto con delle limitazioni, era stato disposto un approfondimento della consulenza tecnica d'ufficio; questo aveva confermato la validità del brevetto come modello, e la contraffazione; controparte aveva segnalato al Tribunale che, già alla fine del 2005, aveva sostituito il camion [OSCURATO:PERSONA] oggetto di controversia con veicoli, anch'essi commercializzati con il nome [OSCURATO:PERSONA], che installavano un naspo superiore di conformazione differente rispetto a quello che appariva ritratto nelle immagini allegate all'atto di citazione della Cappellotto s.p.a. I l Tribunale di Torino aveva dichiarato con sentenza non definitiva del 3.12.2013 la validità della porzione italiana del brevetto europeo di Cappellotto come brevetto per invenzione industriale e aveva dichiarato sussistente la contraffazione del brevetto da parte dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] con naspo superiore di Farid s.p.a.,; la causa era proseguita per la quantificazione del danno; nel corso della CTU contabile Farid s.p.a. aveva depositato alcuni disegni tecnico- progettuali relativi, oltre che al "vecchio" modello, individuato come "A", anche ad altri tre "nuovi" modelli di camion [OSCURATO:PERSONA] dotati di naspo superiore, definiti come "modelli B, C e C combi". Con sentenza definitiva del 14.11.2014 il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni per € 591.403,96, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, rilevando che dei 1345 mezzi della linea [OSCURATO:PERSONA] solo 184 erano dotati di naspo. Il giudizio di appello relativo con la conferma della validità del brevetto di Cappellotto s.p.a. e della sua contraffazione ad opera di Farid s.p.a. ma la quantificazione del danno era stata limitata a soli tre camion, corrispondenti al "modello A", non avendo la Corte ritenuto giustificata la presunzione che tutti i 184 camion [OSCURATO:PERSONA] presentassero un naspo costituente contraffazione; nei confronti della sentenza della Corte d'Appello pendeva il ricorso per cassazione. Cappellotto s.p.a. aveva,quindi, introdotto il presente giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la contraffazione e la vendita di camion [OSCURATO:PERSONA] installanti naspi superiori differenti dal modello A. Si era costituita ritualmente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto nel merito delle domande di controparte, con reiterazione, in via riconvenzionale, della domanda di declaratoria di nullitàdel brevetto azionato. Il Tribunale di Torino, si era pronunciato con la sentenza non definitiva del 9.2.2018 respingendo eccezioni preliminari proposte. Nella CTU contabile si dà atto che la verifica dei camion di Farid ha permesso di individuare che i camion modello A sono solo 3 . Nelle conclusioni si rileva che «sono stati prodotti e commercializzati negli anni dal 2005 1345 modelli [OSCURATO:PERSONA] prodotti, di questi 80 sono attrezzati con naspo superiore con braccio guida tubo brandeggiabile, di questi 80 solo 3 in palesecontraffazione rispetto alla tipologia brevettata».Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torinoha respinto l’appello, ma anche l’appello incidentale, ed ha condannato alle spese l’appellante. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha presentato ricorso con due motiv i , articolati in molteplicipunti. Cappellotto s.p.a.ha prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrenteha dedotto: 1. Violazione dell'art. 2 909 c.c. e dell’art. 39 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non vi sia stato un accertamento, suscettibile di passare in giudicato, da parte del Tribunale di Torino nel primo giudizio in ordine alla legittimità dei modelli B,C e C combi e che il medesimo giudicato non era rinvenibile nemmeno nella susseguente sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva valutato l’aspetto ai soli fini della quantificazione del danno. A dire della ricorrente negli atti della Cappellotto era stato precisato che tutta la produzione della Farid di camion [OSCURATO:PERSONA]/ADR fosse in contraffazione del suo brevetto e che la tipologia di tipo A era stata indicata soltanto a titolo esemplificativo. La Corte avrebbe omesso di considerare il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno ai fini dell’individuazione del petitum della controversia. La sentenza avrebbe omesso di considerare le caratteristiche proprie del processo industrialistico e avrebbe ignorato che nel lungo lasso di tempo del giudizio la società lesa nel brevetto non avrebbe mai assolto al suo onere probatorio in relazione ai naspi effettivamente lesi oltre la generica iniziale definizione di “alcuni esemplari”. Avrebbe erroneamente interpretato l’oggetto delle CTU espletate ritenendole limitate al solo modello A. Ed era incorsa nel medesimo errore sulla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 1° luglio 2016 che si sarebbe limitata ad affermare che la Cappellotto non aveva assolto al suo onere probatorio sulla contraffazione dei modelli B, C e C combi. Rilevava, infine, che anche nel successivo ricorso in Cassazione sulla sentenza del 1° luglio 2016 la Cappellotto aveva reiterato la domanda di risarcimento dei danni per l’intera produzione con il rischio di una duplicazione di risarcimenti tra i due filoni giudiziari, che non è stato attutito dal rigetto dell’eccezione di litispendenza. 2. Violazione d ell'art. 2909 c.c. e dell’art. 39 c.p.c. ai se nsi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le medesime doglianze della prima articolata censura integrerebbero Violazione e/o falsa applicazionedella normativa indicata. 3. In data 2 3 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha depositato atto di rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. che risulta accettato da Cappellotto. Nell’atto si afferma che le spese di litesono state regolate secondo accordi privati ex art. 391 c.p.c. L’atto di rinuncia è stato sottoscritto dalla intimata Cappellotto s.p.a. va pertanto dichiarata l’estinzione del processo senza che occorra provvedere sulle spese del relativo giudizio P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della