CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il pravvédimento impugnato ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 18.11.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Torino che aveva dichiarato di non doversi procedere sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento della liberazione anticipata per il semestre dal 13.01.2020 al 13.07.2021. Rilevato che è inammissibile l'unico motivo dedotto evdenuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per aver il Magistrato di Sorveglianza erroneamente ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al riconoscimento del beneficio a seguito del venir meno, nelle more della decisione, del presupposto della sussistenza di un rapporto esecutivo penale in corso di esecuzione, atteso che il ricorrente è stato scarcerato per fine pena in data 13.11.2021, prima del provvedimento impugnato. Ritenuto che le doglianze difensive sono da ritenersi infondate in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste l'interesse del condannato, scarcerato nelle more del procedimento, alla definizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego della liberazione anticipata, data la fungibilità dell'eventuale periodo di riduzione della pena (Sez. 1, n. 20176 del 02/04/2009, Rv. 244011) di cui il ricorrente deve comunque dimostrare l'interesse in relazione a un periodo ulteriore di detenzione non indicato in ricorso. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel nostro caso, riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dalla legittimità della pretesa del ricorrente di essere scarcerato prima della data individuata quale fine pena, stabilita per il 18/02/2019. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno - al contrario di quanto si è verificato nel caso in esame, in conseguenza della scarcerazione di Schillaci - per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199- 01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01). In questa cornice, non appaiono pertinenti i riferimenti al "credito di pena", effettuati dalla difesa con riferimento a successivi ed eventuali periodi di detenzione, atteso che, nelle ipotesi previste dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, con la conseguenza che tale disciplina non può essere applicata per un reato che non risulta ancora commesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 50481 del 9/10/2019, Frisari, Rv. 277825; Sez. 1, Sentenza n. 8109 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, dep. 09/06/2000, Palomba, Rv. 216418-01). Rilevato, pertanto, che si ravvisano cause di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]