CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/04/2025 emessa dalla Corte di appello diBolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/04/2025 la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza del Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciute le attenuanti genericheprevalenti sull'aggravante, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 618di multa (oltre alle pene accessorie di legge) per il reato di cui agli artt. 628,comma 2 e 3 n. 1, cod. pen. (così riqualificati i fatti a lui ascritti).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c)ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 24, 101, 111 Cost., 125 cod. proc.pen. nonché mancanza di motivazione.Il difensore deduce che nel dibattimento di primo grado aveva eccepito lanullità per omessa traduzione degli atti introduttivi del giudizio in lingua notaall'imputato in quanto era emerso che lo stesso non parlava la lingua italiana econtestualmente aveva chiesto la remissione in termini per chiedere il giudizioabbreviato. Tali richieste erano stata immotivatamente rigettate dal Tribunale ereiterate nei motivi di appello. La Corte di appello aveva tuttavia omesso dimotivare sul punto, così come il Tribunale aveva in precedenza omesso dipronunciarsi sulla richiesta di remissione in termini.2.2. Con il secondo e terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c)ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 143, 178, 179 cod. proc. pen., 24 e111 Cost., nonché mancanza o insufficienza della motivazione in relazione allaeccezione di nullità e alla richiesta di remissione in termini di cui al primo motivo(nullità per omessa traduzione degli atti introduttivi in lingua nota all'imputatoalloglotta).Il difensore rileva che lo stesso Tribunale aveva nominato un interpreteall'imputato per consentirgli di rendere esame, dando quindi atto dellainsufficiente conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana (peraltroprocedimenti che la difesa aveva prodotto), poi, in maniera illogica econtraddittoria, gli stessi giudici avevano disatteso l'eccezione di nullità peromessa traduzione dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen., dell'avviso difissazione dell'udienza udienza preliminare; omessa traduzione che avevaimpedito all'imputato di difendersi adeguatamente e di chiedere il giudizioabbreviato. Investita di specifico motivo di gravame, la Corte di appello si eralimitata a rilevare che in sede di udienza preliminare l'imputato non eracomparso, il difensore nulla aveva eccepito sicché l'eventuale nullità era daritenersi sanata. Si trattava, a detta del difensore, di motivazione incongrua chenon rispondeva alla questione posta.2.3. Con il quarto e quinto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e)cod. proc. pen., violazione dell'art. 628 cod. pen. nonché illogicità dellamotivazione e travisamento della prova in ordine alla affermazione diresponsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria.La difesa rileva che l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato dirapina impropria consumata, nonostante dagli atti processuali emergesse lacarenza del requisito della immediatezza della violenza e risultasse chiaramentel'interruzione del nesso causale tra appropriazione e violenza. Dall'istruttoriadibattimentale era infatti emerso: che l'imputato era già uscito dall'eserciziocommerciale con il bene che aveva sottratto all'interno del negozio; che l'addettoalla sicurezza lo aveva raggiunto all'esterno del locale e lo aveva invitato aseguirlo nel suo ufficio per chiarire la sua posizione; che l'imputato si era recatospontaneamente nell'ufficio dell'addetto e che solo in quel momento, a frontedelle contestazioni di costui, aveva usato violenza o minaccia nei suoi confronti.A detta del difensore emergeva dunque chiaramente che la violenza non erastata posta in essere immediatamente dopo l'impossessamento e che l'azione disottrazione era già ultimata nel momento in cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva reagito. LaCorte di appello aveva invece travisato la prova asserendo che vi era continuitàtra violenza e sottrazione in quanto l'imputato si era accorto delle ragionidell'invito invito dell'addetto solo in un successivo momento e quindi solo alloraaveva reagito con violenza.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.1. I primi tre motivi, sono strettamente connessi in quanto prospettano,seppur sotto diversi profili, le medesime questioni. Gli stessi, dunque, possonoessere trattati congiuntamente.I motivi si fondano tutti sulla presunta mancanza di conoscenza della linguaitaliana da parte dell'imputato che avrebbe imposto la traduzione degli atti delgiudizio ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen.; mancanza di conoscenza che, adetta del difensore, avrebbe impedito all'odierno ricorrente di comprendere ilsignificato degli atti introduttivi del giudizio di merito e quindi di accedere adeventuali riti alternativi – per richiedere i quali si era anche avanzata, in viasubordinata, richiesta di remissione in termini –.1.1. E' doveroso premettere che in tema di diritto alla traduzione degli atti,l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della linguaitaliana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede dilegittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 – 01).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ampiamente motivato (inmaniera tutt'altro che illogica o contraddittoria) in ordine al fatto che l'imputatoaveva una adeguata conoscenza dell'italiano, valorizzando il fatto che: 1) almomento dell'arresto in flagranza aveva interloquito in italiano con gli agentioperanti; 2) all'udienza di convalida dell'arresto, celebrata senza l'interprete,aveva risposto nella nostra lingua alle domande del giudice. Il Tribunale hadunque ritenuto che l'imputato parlava italiano sulla base elementi di fatto chiari(che peraltro la difesa non contesta). Non è poi dato riscontrare alcunacontraddizione nel fatto che lo stesso giudice del dibattimento di primo gradoaveva nominato un interprete all'imputato, in quanto era stato chiarito che talenomina era finalizzata unicamente ad agevolarlo in sede di esame ove ve nefosse stato bisogno. Né si può ritenere sussistente una contraddizione insanabilenella motivazione, in virtù del fatto che la difesa aveva prodotto in giudizio unverbale di interrogatorio di altro procedimento nel quale l'[OSCURATO:PERSONA] risultavaassistito da un interprete. Ed infatti, dalla lettura del verbale allegato agli attirisulta che l'interprete era stato nominato in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato alla PG (delegata all'assunzione delle sue dichiarazioni) di noncomprendere e parlare “sufficientemente bene” la lingua italiana. Giustamentetale documento è stato ritenuto inidoneo a mettere in discussione quantodirettamente constatato dal giudice nell'udienza di convalida relativa a questoprocedimento. Peraltro, va anche evidenziato che, come si dirà in seguito, risultadagli atti che l'imputato (che si trova in Italia almeno dal 2011, anno del primoreato riportato nel suo certificato penale) è comparso personalmente alla primaudienza preliminare e anche in quella sede, senza assistenza di interprete (esenza che il difensore presente sollevasse eccezioni in ordine all'adeguatezzadella sua conoscenza della lingua) aveva nominato un difensore di fiducia einterloquito con il giudice che rinviava ad altra udienza (senza ravvisarel'esigenza di nominargli un interprete per la stessa).Il difensore, nel ricorso in esame, non si confronta con tali argomenti deigiudici di merito, limitandosi a reiterare doglianze che sono già state disattese,come detto, con motivazione congrua e non illogica.1.2. Quanto poi alla presunta mancanza di motivazione delle sentenze inordine alla richiesta di remissione in termini al fine di chiedere il rito abbreviato,avanzata dalla difesa in via subordinata in caso di rigetto dell'eccezione di nullitàper violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., va rilevato quanto segue. Risultaevidente che l'istanza di remissione in termini, al pari dell'eccezione di nullità,trovava il suo presupposto (giuridico e fattuale) nella mancanza di adeguataconoscenza dell'italiano da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, una volta chei giudici di merito hanno ritenuto che tale conoscenza non difettava e hannoquindi rigettato l'eccezione di nullità, non avevano necessità di motivareulteriormente sulla richiesta di remissione in termini che deve dunque ritenersiimplicitamente disattesa.A quanto sopra esposto si deve aggiungere che, in relazione alla possibilitàdi accedere al rito abbreviato (che costituiva l'oggetto dell'istanza ex art. 175cod. proc. pen.), la difesa del ricorrente omette completamente di considerareche l'imputato era comparso alla prima udienza preliminare e in quella sedeaveva chiesto e ottenuto dal giudice un rinvio proprio per valutare la possibilità,unitamente al difensore di fiducia che aveva nominato, di chiedere riti alternativi.All'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato non era tuttavia comparso, e ilgiudice, presente il difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA] (che nulla aveva eccepito ochiesto) aveva disposto il rinvio a giudizio. E' quindi evidente che, come rilevatodalla sentenza di appello, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa e lamancata comparizione dell'imputato all'udienza di rinvio non poteva che essereinterpretata come rinuncia alla facoltà di richiedere riti alternativi.2. Anche il quarto e quinto motivo di ricorso, ponendo di fatto le stessequestioni, possono essere trattati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.Questa Corte ha infatti più volte affermato che nella rapina impropria, laviolenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello dellasottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché,per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale trasottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le duediverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo iprincipi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da noninterrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere alfine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurareal colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv.285038 – 02; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171). Come èstato precisato, ciò comporta che sia ancora in atto, non la sottrazione, bensìl'assicurazione dell'impossessamento della cosa, o che sia in corso di svolgimentola reazione difensiva privata o repressiva pubblica (Sez. 2, n. 3721 del18/05/1990, Villa, Rv. 186764). Pertanto, il requisito della "immediatezza",richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in sensorigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguitodi assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità (Sez. 6, n. 2410del 25/06/1999, Concas, Rv. 214926); infatti, tra la violenza costitutiva del reatoe l'impossessamento deve sussistere un nesso di causalità tale da averecarattere di strumentalità, sicché l'impossessamento sia diretta derivazione dellaviolenza stessa (Sez. 2, n. 42076 del 03/11/2010, Arillo, Rv. 248509).Di tali principi la Corte di merito, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, ha fatto corretta applicazione. Ed infatti, come ammette la stessadifesa, l'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale ha fermato l'Essadmiimmediatamente dopo che questi era uscito dal negozio con la merce sottratta enon pagata, e lo ha quindi invitato a seguirlo nel suo ufficio dove poco dopo èstata posta in essere la condotta di minaccia. Quando l'imputato ha intimiditol'addetto con l'arma impropria in suo possesso, all'evidente fine di procurarsil'impunità, l'azione di recupero della refurtiva, iniziata immediatamente dopo lasottrazione, era ancora in atto. La condotta di aggressione posta in essere devedunque ritenersi in rapporto di strumentalità e di consequenzialità con ilprecedente furto, tale per cui quest'ultimo e la violenza costituiscono un'azionecomplessiva e tra essi non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità. Corretta èdunque la qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria.Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente