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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04991/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 29295 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].C.R.L., in persona del l egale rappresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore,con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA].43; –ricorrente – contro Oggetto:art.21 d.P.R. n.633/72-fatturazione differitae super differita - societàconsortile AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] della Re- gioneSiciliana n.2028 /29/2015 depositata il 19 maggio 2015, non no- tificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana,veniva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- sortilea [OSCURATO:PERSONA], operante nel settore della grande di- stribuzione a supermercati e ipermercati, avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Palermo n.324/7/13 che aveva rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente.

Il ricorso introduttivo contestavail provvedimento di irrogazione sanzioni relativo ad II.DD. eIVA 2006 emesso dall’Am ministrazione finanziaria ex art.16 comma 7del d.lgs. n.472/97 per tardività delle fatturazioni relative alla vendita conconsegna diretta a terzi effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzoe aprile 2005.

Nella fattispecie la contribuente, società co nsor- tile,aveva agito in veste di “collettore” o “centrale acquisti” di beni che poiaveva distribuito tra le proprie consorziate, le quali, a loro volta, li avevanotrasferiti a delle società affiliate, propri clienti abituali. 2.Il giudice di primo grado confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria,ritenendo in particolare che avesse correttamente applicato insenso restrittivo il disposto dell’art.21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R.n.633/72 recante disposizioni sulla fatturazione delle operazi oni in caso di operazione triangolare.

La CTR a sua volta interpretava la disposizione suddetta in modo non estensivo, in quanto il termine “terzi”di cui alla norma citata era ritenuto riferito al soggetto destina- tariofinale della cessione senza che pote sse contemplare ulteriori pas- saggitra cedente, cessionario e terzo. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso.

Consideratoche: 4.Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera diconsiglio per la rilevanza della questione controversa e ritenuto per taleragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M.

LaCorte: rinviala causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 29295 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].C.R.L., in persona del l egale rappresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore,con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA].43; –ricorrente – contro Oggetto:art.21 d.P.R. n.633/72-fatturazione differitae super differita - societàconsortile AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] della Re- gioneSiciliana n.2028 /29/2015 depositata il 19 maggio 2015, non no- tificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana,veniva rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]- sortilea [OSCURATO:PERSONA], operante nel settore della grande di- stribuzione a supermercati e ipermercati, avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Palermo n.324/7/13 che aveva rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente. Il ricorso introduttivo contestavail provvedimento di irrogazione sanzioni relativo ad II.DD. eIVA 2006 emesso dall’Am ministrazione finanziaria ex art.16 comma 7del d.lgs. n.472/97 per tardività delle fatturazioni relative alla vendita conconsegna diretta a terzi effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzoe aprile 2005. Nella fattispecie la contribuente, società co nsor- tile,aveva agito in veste di “collettore” o “centrale acquisti” di beni che poiaveva distribuito tra le proprie consorziate, le quali, a loro volta, li avevanotrasferiti a delle società affiliate, propri clienti abituali. 2.Il giudice di primo grado confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria,ritenendo in particolare che avesse correttamente applicato insenso restrittivo il disposto dell’art.21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R.n.633/72 recante disposizioni sulla fatturazione delle operazi oni in caso di operazione triangolare. La CTR a sua volta interpretava la disposizione suddetta in modo non estensivo, in quanto il termine “terzi”di cui alla norma citata era ritenuto riferito al soggetto destina- tariofinale della cessione senza che pote sse contemplare ulteriori pas- saggitra cedente, cessionario e terzo. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera diconsiglio per la rilevanza della questione controversa e ritenuto per taleragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M. LaCorte: rinviala causa
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