CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 10 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di edificio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata. Letta la memoria a sostegno della richiesta di rimessione degli atti al presidente della corte di cassazione ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., con nuovo motivo relativo alla estinzione del reato per avvenuta prescrizione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è privo di specificità ed è finalizzato ad ottenere, mediante generiche doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, a pagine 7, 8 e 9, hanno sottolineato le molteplici occasioni in cui era stata riscontrata la presenza dell'imputato nell'immobile occupato, anche a prescindere dalla proprietà del cane; Considerato che le censure relative al difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono prive di specificità e manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha congruamente argomentato l'applicazione della recidiva e il diniego delle generiche a pagine 9 e 10, in ragione dei numerosissimi precedenti penali a carico del prevenuto e dei fatti in contestazione integranti una reiterata occupazione abusiva, le cui modalità di realizzazione dimostravano l'elevata pervicacia a delinquere dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Da tale declaratoria discende l'inidoneità del ricorso stesso a introdurre ritualmente il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, con conseguente formazione del cosiddetto giudicato sostanziale; ciò preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato eventualmente sopravvenuta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Cori1ier esten