CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Lecce, Sez. riesame, ha rigettato l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere attività lavorativa in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per il quale é stato condannato con sentenza emessa il 9.7.2021 dal Gup presso il Tribunale di Lecce, poi appellata. La Corte d'appello di Lecce aveva accolto la richiesta di aggravamento della misura avanzata dalla Procura Generale in quanto in data 8.10.2022 i Carabinieri di Brindisi avevano intercettato lo Schena, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, alla guida di un' Audi A3 su cui aveva appena preso posto un uomo. Alla vista degli operanti si era allontanato a forte velocità incurante delle intimazioni di alt ponendo in serio pericolo l'incolumità degli inseguitori e degli utenti della strada. Al termine dell'inseguimento lo Schena aveva poi arrestato la marcia, si era dato alla fuga ed infine era stato bloccato e tratto in arresto dagli operanti. La Corte d'appello aveva quindi ritenuto che all'accertata consumazione del delitto di evasione dovesse conseguire per legge la revoca della misura gradata e la sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen. Assume di essere stato fermato nella fascia oraria consentita, atteso che l'arresto è stato eseguito alle ore 13 e 10 di un sabato quando l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa autorizzava il prevenuto a rientrare presso la sua abitazione alle ore 14 sicché nessuna violazione delle prescrizioni impostegli era stata commessa non essendo quindi stata stata posta in essere una condotta riconducibile nell'alveo dell'art. 385 cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la puntuale ricostruzione dei fatti di cui all'ordinanza impugnata in data 8 ottobre 2022 alle ore 13 e 10 in occasione dell'intervento dei Carabinieri di Brindisi, lo Schena si. trovava in un luogo diverso e distante rispetto al suolo agricolo sito in Brindisi ove lo stesso, ristretto in regime di arresti domiciliari, era autorizzato a recarsi per svolgere attività lavorativa dalle ore 4 e 30 alle ore 14 dal lunedi al sabato alle dipendenze del padre [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda agricola da questi gestita. L'attuale previsione di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. non stabilisce un rigido meccanismo applicativo e, nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, salvo che il fatto sia di lieve entità, attribuisce al giudice un potere discrezionale, che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione, al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, Leonardi, Rv. 275260). Si è così precisato che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze caute/ari. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Lecce, il quale, dopo aver chiarito che non é in discussione la condotta materiale tenuta dallo Schena, ormai cristallizzata nella sentenza emessa dal Tribunale di Brinidisi il 26.10.2022 al termine del giudizio celebratosi con rito direttissimo, ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 385 cod.pen. e conseguentemente la violazione di cui all'art. 276 comma 1 ter cod.proc. pen. atteso che, se é vero che il prevenuto era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 4 e 30 alle 14, lo stesso é stato rintracciato dai militari alle 13 e 10 ma in luogo del tutto diverso dall'azienda agricola ove prestava attività lavorativa. Nè può sostenersi, ha rilevato il Tribunale, che lo stesso stesse rientrando presso la propria abitazione dal luogo ove svolgeva l'attività lavorativa.Il Tribunale ha quindi escluso la lieve entità del fatto, e ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non fosse più idonea a fronteggiare le esigenze cautelari presenti nel caso in esame. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le censure, invero sollevate dal ricorrente in modo generico, hanno trovato adeguata risposta da parte del giudice territoriale, che ha motivato il proprio convincimento con argomentazioni immuni da vizi‘ sindacabili in questa sede. Ne discende che il ricorso t manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all