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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 04948/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26718-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], successore “ ex lege ” dell’INPDAP, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]-Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO , MariaMORRONE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Dismissione di beni pubblici di enti previdenziali - Offerta di acquisto rivolta ai conduttori ex art. 3, comma 20,d.l. n. 351 del 2001 - Interpretazione della norma R.G.N.26718/2020 Cron.

Rep.

Ud.14/09/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] MENICUCCI , elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LOLLINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]SASSETTI; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LOLLINI, rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] SASSETTI ; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], successore “ ex lege ” dell’I NPDAP, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]-Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO , MariaMORRONE -controricorrente al ricorso incidentale - Avversola sentenza n. 1442/2020 d ella Corte d’appello di Firenze , depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .[OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA], quale successore “ex lege” dell’INPDAP, in proprio e come procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] - Società di Cartolarizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), ricorre, sulla base ditre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1442/20, del 28 luglio 2020, della Corte d’appello di Firenze, che –quale giudice del rinvio, all’esito della decisione di questa Corte n. 12751/15, del 19 giugno 2015 – ha così provveduto.

Essa ha accolto il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, avverso la sentenza n. 1218/04, del 22 dicembre 2004, del Tribunale di Livorno, e quindi accertato il loro diritto ad acquistare la proprietà (nonché, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], l’usufrutto) delle unità immobiliari condotte in locazione alle condizioni previste dall’art. 1 della legge 23 aprile 2004, n. 104, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che l’INPDAP, dovendo procedere alla dismissione del proprio patrimonio, avviava un’indagine tra quanti conducevano in locazione gli appartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in Livorno, al fine di conoscerne la disponibilità all’acquisto degli stessi, con diritto di prelazione, ad un prezzo di mercato ridotto del 30%.

Successivamente l’INPDAP, quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA], società alla quale erano stati ceduti gli immobili suddetti, inviava proposte di acquisto e/o usufrutto, assegnando un termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di conversione del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351), purché la volontà di acquisto fosse stata manifestata dagli interessati entro il 31 ottobre 2001.Ciò detto, i conduttori interessati si rivolgevano, in via d’urgenza, al Tribunale di Livorno, per impedire il decorso di tale termine, conseguendo il richiesto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., non tutti, però , vedendosi riconoscere – all’esito del giudizio di merito – il diritto ad acquistare gli immobili alle condizioni di cui alla già citata legge n. 104 del 2004, riconoscimento limitatoa quanti, tra di essi, avevano manifestato volontà in tal senso entro la suddetta data del 31 ottobre 2001.

Esperito gravame da coloro i quali non rientravano in tale condizione, il giudice di appello lo accoglieva, pronunciando, però, sentenza annullata da questa Corte, su ricorso dell’INPDAP, per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., e ciò sul presupposto che il giudizio di appello non fosse stato radicato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quantunque essa fosse litisconsorte necessaria, quale cessionaria del patrimonio dell’INPDAP.

All’esito del giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d’appello fiorentina, previa estromissione di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva nuovamente il gravame dei conduttori – o per taluni di essi, dei loro eredi –provvedendo nei termini sopra indicati. 3.Avverso la sentenza della Corte toscana ha proposto ricorso per cassazione l’INPDAP, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410.

Si censura la sentenza impugnata là dove afferma – sul presupposto che, ai sensi della norma suddetta, il prezzo di vendita delle unità immobiliari, per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, venga determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001 – che allorquando venne condotta dall’INPDAP l’indagine conoscitiva, ovvero nel febbraio 2000, “non fu richiesto, ai conduttori, l’adozione di alcuna forma particolare per manifestare laloro volontà di acquisto”, e che “soltanto nel settembre 2003 furono formalizzate le proposte di acquisto”, risultando, però, “a tale data decorso il termine per la manifestazione della volontà di avvalersi del diritto di prelazione”, visto che “la legge n. 410 del 2001 è entrata in vigore il 24/11/2001, giorno della sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] quindi successivamente al termine per la manifestazione (da trasmettersi tramite racc. a/r) di avvalersi della prelazione”.

In particolare, il ricorrente si duole della decisione assunta dalla Corte fiorentina, là dove afferma di essersi pronunciata “superando la mera dizione letterale” della norma suddetta, nonché “interpretandola in modo estensivo”, sì da “determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore”, e dunque riconoscendo agli appellanti di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1 della legge n. 104 del 2004, sebbene non avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che la fattispecie oggetto di giudizio risulta disciplinata dall’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, come sostituito dalla legge di conversione n. 410 del 2001, nonché, infine, modificato – all’esito di ulteriori interventi emendativi, succedutesi nel tempo – dal suddetto d.l. n. 41 del 2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 104 del 2004.

Esso, in particolare, individua quali condizioni per l’acquisto degli immobili condotti in locazione che la relativa manifestazione di volontà siacomunicata con raccomandata a/r entro il 31 ottobre 2001.Risulterebbe, dunque, evidente – secondo il ricorrente – che il legislatore ha inteso definire le “aspettative di quei conduttori che avevano effettivamente manifestato la volontà di acquisto in riscontro ai saggi effettuati da alcuni Enti nel 2000”.

Peraltro, la data prescelta per la comunicazione non sarebbe “affatto incongrua, atteso che è di quaranta giorni successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 351 del 2001”, avendo, oltretutto, la legge di conversione – a seguito del recepimento di un emendamento governativo – modificato la previsione originaria, che ammetteva i conduttori ad acquisire gli immobili alla condizione che avessero comunicato la loro manifestazione di volontà tra la data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 351 del 2001 e il31 ottobre 2001.

D’altra parte, l’impossibilità di disattendere la condizione in esame sarebbe confermata dalla pronuncia con cui questa Corte ha attribuito natura di “norma di stretta interpretazione” alla previsione di cui all’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, non suscettibile, pertanto, di alcuna interpretazione estensiva (è citata Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2020, n. 9260).

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dall’art. 1 della l. 23 aprile 2004, n. 104.

L’erronea applicazione dell’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001 si tradurrebbe in “viziata considerazione” dell’art. 1 del d.l. n. 41 del 2004, che risulterebbe non applicabile al caso di specie, in assenza del presupposto necessario costituito dalla tempestiva comunicazione.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per essere stato disatteso il principio dell’ermeneutica legislativa secondo cui “in claris non fit interpretatio”, essendo, nella specie, l’interpretazione letterale l’unica possibile.

4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, riservandosi di formulare eccezioni –non avendo potuto accedere alla cancelleria di questa Corte, in ragione della emergenza sanitaria da “Covid-19” – in ordine alla tempestività del deposito del ricorso e alla ritualità delle asseverazioni di conformità, agli originali digitali, delle copie analogiche degli atti depositati dal ricorrente.

5. Ha resistito all’avversaria impugnazione, altresì, [OSCURATO:PERSONA], il quale –oltre a fare proprie le medesime considerazioni (anche al riguardo del deposito del ricorso) degli altri controricorrenti –ha proposto pure ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

5.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 476 cod. civ., censurando la decisione della Corte fiorentina di estrometterlo dal giudizio, per non aver documentato la qualità di unico erede del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA].

Assume, al riguardo, il ricorrente incidentale che, ai fini dell’accettazione dell’eredità, può rilevare anche solo un comportamento inequivoco, quale sarebbe – nella specie – la riassunzione del giudizio già intrapreso dal “de cuius”.

6. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

7. L’INPDAP ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

9. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

10. In via preliminare, deve rilevarsi che –diversamente da quanto preannunciato nei due atti di controricorso – nessuna eccezione è stata formulata in ordine alla tempestività del deposito del ricorso e alla ritualità delle asseverazioni di conformità della copia analogica depositata all’originale digitale notificato in via telematica. 11.Ciò detto, il ricorso principale – i cui tre motivi sono da esaminare unitariamente, data la loro connessione – è da accogliere.

11.1. La disamina del contenuto di detta impugnazione, tuttavia, va preceduta dalla ricostruzione della legislazione succedutasi in materia, già operata, peraltro, da questa Corte in precedenti arresti (cfr., in particolare, Cass. Sez. 2, sent. 10 marzo 2020, n. 6733).

11.1.1. Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che l’art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995,n. 335, ha delegato il G overno ad emanare uno o più decreti legislativi , volti a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare deglienti previdenziali pubblici.Il d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, emanato in attuazione della delega, ha previsto una ricognizione del patrimonio immobiliare da realizzarsi da parte d e gli stessi enti previdenziali proprietari, seguendo criteri e parametri omogen ei fissati dal Ministro del lavoro edella previdenza sociale, sulla base della quale gli enti suddetti avrebbero dovuto determinare i programmi di cessione delpatrimonio immobiliare.

In particolare, l’art. 2, comma 3, lett. b),del citato decreto ha stabilito che, nei programmi di cessione, si sarebbe dovuta prevedere, tra l ’ altro, l ’ alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi ed in applicazione dei criteri di cui all ’ art. 6.

L ’ art. 6, al comma 5, infatti, ha previsto che “ agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitatodagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori”.

Il successivo comma 6, infine, ha stabilito ch e “ nel caso che l’immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non esercitil ’ opzione per l ’ acquisto dell ’ immobile stesso, l’ente proprietario dell ’ immobile condiziona la vendita all’obbligo dell’acquirente alrinnovo del contratto (…)” .

Su tale impianto normativo si è, poi, innestato l’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, che ha previsto, al comma 20, per un verso, che “le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicatinell’offerta”, e, per altro verso, che “le unità immobiliari,escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, perle quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della pred etta manifestazione divolontà di acquisto”.

11.1.2. Tuttavia , in ragione del fatto che le dismissioni previste in via ordinaria –dal già citato d. lgs . n. 104 del 1996 – ed in via straordinaria (dall ’ art. 7 del d ecreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, conv ertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 140) avevano avuto solo parziale attuazione, è intervenuta ladisciplina di cui all’ art. 3, commi 10, 11 e 20, del d.l. n. 351 del2001.

In particolare, i commi 10 e 11 del suddetto art. 3 hannodisciplinato la sorte dei beni non venduti alla data del 31ottobre 2001, stabilendo, in sostanza, che i beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi di dismissione, che non erano stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, dovesseroessere alienati con le modalità di cui al medesimo d.l. n. 351 del 2001 .

Per parte propria, i l comma 20, pure riferibile ai beni non venduti entro tale data, ha dettato una norma di salvezza delle procedure già avviate sulla base della precedente disciplina.

Esso, infatti, ha prev isto – in deroga a quanto stabilito,in generale, da i sopra illustrati commi 10 e 11 – che i beni già oggetto delle procedure suddette , e rimasti invenduti, non fossero assoggettatialle disposizioni del medesimo d.l. n. 351 del 2001, nel caso in cui le unità immobiliari risultassero già definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, dall ’ ente proprietario , ai conduttori , ovvero questi ultimi, in assenza dell’offerta in opzione, avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001, ma a condizione, in quest’ultimo caso, che non si trattasse di unità di pregio,ai sensi del comma 13.

11.1.3. La norma testé illustrata, di carattere indubbiamente transitorio, ha introdotto, quanto alla prima ipotesi, un ’ opzione legale, cioè un diritto di opzione che non era pattizio ma discendeva dalla legge (così come d ’ altronde quello previsto dall’art. 3, comma 3), ove ne sussiste ssero le condizioni previste dalla legge stessa: in tanto la vendita restava disciplinata dal prezzo e dalle altre condizioni dell ’ offerta, in quanto risultava esservistata già un’offerta in opzione entro il 26 settembre 2001.

Il secondo inciso – quale risulta dopo la prima modifica apportata con l’art. 26, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , conv ertito, con modificazioni, nell a legge 24 novembre 2003,n. 326, e la seconda, recata, invece, dal l ’ art. 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003,n. 350 – si è limitato astabilire, per l’ipotesi in cui l’ offerta in opzione non vi sia stata, la possibilità, per i conduttori, di avvalersi dei benefici della precedente normativa, se ed in quanto abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001, e sempre che non si sia trattato di unità immobiliari considerate di pregio ai sensidel comma 13 dello stesso art. 3.

11.2. Orbene, passando all’esegesi della disciplina testé illustrata, deve rilevarsi come questa Corte a bbia ripetutamente affermato che, in temadi dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, “ il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali, riconosciuto dal d . l gs.16 febbraio 1996, n. 104, è esercitabile esclusivamente quando l’ente abbia validamente ed adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell’Ente di cedere l’immobile”,con la conseguenza che “non può configurarsi un obbligo didismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto taleprospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli inanomale e sistematiche procedure ablative” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit., che richiama, testualmente, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 21988, Rv.619701-01; in senso conforme pure Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2012, n. 6055; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2013, n. 21596; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2004, n. 20550).

L’insussistenza di un autonomo diritto potestativo dei conduttori di acquistare la proprietà degli immobili condotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell’entratain vigore dell’art. 3, comma 20, del citato d.l. n. 351 del 2001, che, come visto, ha disciplinato la vendita delle unità immobiliari per lequali i conduttori abbiano manifestato la loro volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001.

Esito, questo, raggiunto sul rilievo – che si intende, qui, nuovamente ribadire – secondo il quale “ tale disposizione non prevede affattouna procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietar io ”, giacché “si limita semplicemente a stabilire che tali immobili saranno venduti al prezzo e allecondizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit., nonché l’ulteriore giurisprudenza dalla stessa richiamata).In sostanza, si è pervenuti alla conclusione che l’ultima parte del comma 20 dell’art. 3 del d.l. 351 del 2003 , “ non attribuisce ai conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici un diritto di acquistare l’immobile locato che prescinda da una manifestazione della volontà di vendere da parte dell ’ ente proprietario: la norma, piuttosto, si limita ad attribuire ai conduttori di immobili rientranti in un programmadi dismissione, per i quali alla data del 26settembre 2001 non fosse stata ancora formulata l’offerta di opzione da parte dell’ente proprietario, la possibilità di determinare, mediante la formulazione di una manifestazione di volontà di acquisto entroil 31 ottobre 2001, il prezzo e le condizioni di acquisto in base allanormativa vigente alla data non già della (comunque necessaria) offerta dell ’ ente proprietario, ma della predettamanifestazione di volontà ” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit.).

D’altra parte, si era già evidenziato –sempre nella giurisprudenza di questa Corte – che la norma suddetta “ non conferiva ai conduttori unincondizionato diritto di opzione e/o di prelazione, ma prevedeva che l ’ unità abitativa locata dovesse essere loro venduta, se ed in quanto oggetto di un programma didismissione, al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto, purché intervenuta entro il 31 ottobre 2001, con le modalità ivi previste, e non riferita ad immobili di pregio” ( così , in motivazione,Cass.

Sez. 3, sent. n. 6055 del 2012, cit .).

Siffattainterpretazione, peraltro, trova un’inequivoca, seppur indiretta, conferma nell’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2004, n. 104, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41.

Tale norma, infatti, con espresso riferimento ai conduttoriche avevano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale deve essere determinato « al momento dell’offerta in opzione (della quale quindi, evidentemente, postula la necessaria sussistenza) e con le modalità di cui al comma 2,sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001»: valea dire, alla luce del disposto del citato comma 2, «(…) applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto - legge n. 351 del 2001 (e cioè in forza dei valori correnti di mercato), coefficienti aggregati di abbattimentocalcolati dall’Agenzia del territorio sulla base di eventualiaumenti di valore degli immobili tra la data della suddettaofferta in opzione ed i valori medi di mercato del mese diottobre 2001 (…)» (si veda, del pari, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit.).

11.3. Facendo, pertanto, applicazione dei principi di cui sopra alla presente fattispecie, ne deriva che i l testo del comma 20 dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2003 , convertito , con modificazioni , dall’art. 1 della l . n. 410 del 2001, non lascia spazio ad alcuna interpretazione “correttiva”, essendo chiarissimo nello stabilire che le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avvisodi ricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto (ovvero quelle delineate dal d.l. n. 41 del 2004 , convertito , con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 104 del2004).

D’altra parte, converge nel medesimo senso anche la constatazione che questa Corte – come rammentato dalla ricorrente – ha rimarcato il “carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla «cartolarizzazione» degli immobili pubblici” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2020, n. 9260, Rv. 657688-01).

La sola alternativa all’accoglimento del ricorso, astrattamente prospettabile, potrebbe essere costituita – in ipotesi – da un incidente di costituzionalità, che rimetta alla Corte delle leggi il vaglio di conformità della norma suddetta agli artt. 3 (e 97) Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza (e della lesione del “legittimo affidamento”).

Tuttavia, un’iniziativa siffatta –a giudizio di questa Collegio – risulterebbe esposta al rischio di una declaratoria di inammissibilità, alla stregua del principio che postula “l’irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata” (da ultimo, Corte Cost., ord. 20 aprile 2016, n. 122), atteso che, nella specie, a rendere incongrua l’applicazione del termine del 31 ottobre 2001 è la circostanza accidentale che allorquando venne condotta dall’INPDAP l’indagine conoscitiva, ovvero nel febbraio 2000, “non fu richiesto, ai conduttori, l’adozione di alcuna forma particolare per manifestare la loro volontà di acquisto”, e che “soltanto nel settembre 2003 furono formalizzate le proposte di acquisto”.

Tanto, dunque, osta –secondo questa Corte –perché si possa provvedere a norma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, sollevando questione di legittimità costituzionale.

11.4. In conclusione, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito ( oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto:“Il testo del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, va interpretato nel senso che le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, sicchétali condizioni – qualora tale volontà sia stata manifestata sotto il vigore del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 23 aprile 2004, n. 104 –vanno individuate in quelle di cui all’art. 1, comma 1, del testé citato d.l. n. 41 del 2004”.

12. Il ricorso incidentale del Ghiselli, invece, va rigettato.

12.1. Il solo motivo con esso proposto non è fondato, dovendo darsi seguito al principio – enunciato da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica – secondo cui chi, “assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede” (Cass. Sez.

Un., sent. 29 maggio 2014, n. 12065, Rv. 630997-01).

13. Le spese del presente giudizio – quanto al rapporto processuale, ormai definito, tra il Ghiselli e l’[OSCURATO:PERSONA] – seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente incidentale e liquidate come da dispositivo.14.

A carico del ricorrente incidentale , stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Firenze , in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Rigetta, invece, il ricorso incidentale,condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a ll’[OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26718-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], successore “ ex lege ” dell’INPDAP, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]-Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO , MariaMORRONE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Dismissione di beni pubblici di enti previdenziali - Offerta di acquisto rivolta ai conduttori ex art. 3, comma 20,d.l. n. 351 del 2001 - Interpretazione della norma R.G.N.26718/2020 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] MENICUCCI , elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LOLLINI, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]SASSETTI; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LOLLINI, rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] SASSETTI ; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], successore “ ex lege ” dell’I NPDAP, in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]-Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO , MariaMORRONE -controricorrente al ricorso incidentale - Avversola sentenza n. 1442/2020 d ella Corte d’appello di Firenze , depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .[OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA], quale successore “ex lege” dell’INPDAP, in proprio e come procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] - Società di Cartolarizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), ricorre, sulla base ditre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1442/20, del 28 luglio 2020, della Corte d’appello di Firenze, che –quale giudice del rinvio, all’esito della decisione di questa Corte n. 12751/15, del 19 giugno 2015 – ha così provveduto. Essa ha accolto il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, avverso la sentenza n. 1218/04, del 22 dicembre 2004, del Tribunale di Livorno, e quindi accertato il loro diritto ad acquistare la proprietà (nonché, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], l’usufrutto) delle unità immobiliari condotte in locazione alle condizioni previste dall’art. 1 della legge 23 aprile 2004, n. 104, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che l’INPDAP, dovendo procedere alla dismissione del proprio patrimonio, avviava un’indagine tra quanti conducevano in locazione gli appartamenti siti in [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in Livorno, al fine di conoscerne la disponibilità all’acquisto degli stessi, con diritto di prelazione, ad un prezzo di mercato ridotto del 30%. Successivamente l’INPDAP, quale procuratore della [OSCURATO:PERSONA], società alla quale erano stati ceduti gli immobili suddetti, inviava proposte di acquisto e/o usufrutto, assegnando un termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di conversione del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351), purché la volontà di acquisto fosse stata manifestata dagli interessati entro il 31 ottobre 2001.Ciò detto, i conduttori interessati si rivolgevano, in via d’urgenza, al Tribunale di Livorno, per impedire il decorso di tale termine, conseguendo il richiesto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., non tutti, però , vedendosi riconoscere – all’esito del giudizio di merito – il diritto ad acquistare gli immobili alle condizioni di cui alla già citata legge n. 104 del 2004, riconoscimento limitatoa quanti, tra di essi, avevano manifestato volontà in tal senso entro la suddetta data del 31 ottobre 2001. Esperito gravame da coloro i quali non rientravano in tale condizione, il giudice di appello lo accoglieva, pronunciando, però, sentenza annullata da questa Corte, su ricorso dell’INPDAP, per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., e ciò sul presupposto che il giudizio di appello non fosse stato radicato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quantunque essa fosse litisconsorte necessaria, quale cessionaria del patrimonio dell’INPDAP. All’esito del giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte d’appello fiorentina, previa estromissione di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva nuovamente il gravame dei conduttori – o per taluni di essi, dei loro eredi –provvedendo nei termini sopra indicati. 3.Avverso la sentenza della Corte toscana ha proposto ricorso per cassazione l’INPDAP, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma – sul presupposto che, ai sensi della norma suddetta, il prezzo di vendita delle unità immobiliari, per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, venga determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001 – che allorquando venne condotta dall’INPDAP l’indagine conoscitiva, ovvero nel febbraio 2000, “non fu richiesto, ai conduttori, l’adozione di alcuna forma particolare per manifestare laloro volontà di acquisto”, e che “soltanto nel settembre 2003 furono formalizzate le proposte di acquisto”, risultando, però, “a tale data decorso il termine per la manifestazione della volontà di avvalersi del diritto di prelazione”, visto che “la legge n. 410 del 2001 è entrata in vigore il 24/11/2001, giorno della sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] quindi successivamente al termine per la manifestazione (da trasmettersi tramite racc. a/r) di avvalersi della prelazione”. In particolare, il ricorrente si duole della decisione assunta dalla Corte fiorentina, là dove afferma di essersi pronunciata “superando la mera dizione letterale” della norma suddetta, nonché “interpretandola in modo estensivo”, sì da “determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore”, e dunque riconoscendo agli appellanti di avvalersi delle condizioni di cui all’art. 1 della legge n. 104 del 2004, sebbene non avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Rileva, al riguardo, il ricorrente che la fattispecie oggetto di giudizio risulta disciplinata dall’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, come sostituito dalla legge di conversione n. 410 del 2001, nonché, infine, modificato – all’esito di ulteriori interventi emendativi, succedutesi nel tempo – dal suddetto d.l. n. 41 del 2004, convertito con modificazioni dalla l. n. 104 del 2004. Esso, in particolare, individua quali condizioni per l’acquisto degli immobili condotti in locazione che la relativa manifestazione di volontà siacomunicata con raccomandata a/r entro il 31 ottobre 2001.Risulterebbe, dunque, evidente – secondo il ricorrente – che il legislatore ha inteso definire le “aspettative di quei conduttori che avevano effettivamente manifestato la volontà di acquisto in riscontro ai saggi effettuati da alcuni Enti nel 2000”. Peraltro, la data prescelta per la comunicazione non sarebbe “affatto incongrua, atteso che è di quaranta giorni successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 351 del 2001”, avendo, oltretutto, la legge di conversione – a seguito del recepimento di un emendamento governativo – modificato la previsione originaria, che ammetteva i conduttori ad acquisire gli immobili alla condizione che avessero comunicato la loro manifestazione di volontà tra la data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 351 del 2001 e il31 ottobre 2001. D’altra parte, l’impossibilità di disattendere la condizione in esame sarebbe confermata dalla pronuncia con cui questa Corte ha attribuito natura di “norma di stretta interpretazione” alla previsione di cui all’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, non suscettibile, pertanto, di alcuna interpretazione estensiva (è citata Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2020, n. 9260). 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dall’art. 1 della l. 23 aprile 2004, n. 104. L’erronea applicazione dell’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001 si tradurrebbe in “viziata considerazione” dell’art. 1 del d.l. n. 41 del 2004, che risulterebbe non applicabile al caso di specie, in assenza del presupposto necessario costituito dalla tempestiva comunicazione. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per essere stato disatteso il principio dell’ermeneutica legislativa secondo cui “in claris non fit interpretatio”, essendo, nella specie, l’interpretazione letterale l’unica possibile. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, riservandosi di formulare eccezioni –non avendo potuto accedere alla cancelleria di questa Corte, in ragione della emergenza sanitaria da “Covid-19” – in ordine alla tempestività del deposito del ricorso e alla ritualità delle asseverazioni di conformità, agli originali digitali, delle copie analogiche degli atti depositati dal ricorrente. 5. Ha resistito all’avversaria impugnazione, altresì, [OSCURATO:PERSONA], il quale –oltre a fare proprie le medesime considerazioni (anche al riguardo del deposito del ricorso) degli altri controricorrenti –ha proposto pure ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. 5.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 476 cod. civ., censurando la decisione della Corte fiorentina di estrometterlo dal giudizio, per non aver documentato la qualità di unico erede del proprio padre, [OSCURATO:PERSONA]. Assume, al riguardo, il ricorrente incidentale che, ai fini dell’accettazione dell’eredità, può rilevare anche solo un comportamento inequivoco, quale sarebbe – nella specie – la riassunzione del giudizio già intrapreso dal “de cuius”. 6. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 7. L’INPDAP ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 9. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 10. In via preliminare, deve rilevarsi che –diversamente da quanto preannunciato nei due atti di controricorso – nessuna eccezione è stata formulata in ordine alla tempestività del deposito del ricorso e alla ritualità delle asseverazioni di conformità della copia analogica depositata all’originale digitale notificato in via telematica. 11.Ciò detto, il ricorso principale – i cui tre motivi sono da esaminare unitariamente, data la loro connessione – è da accogliere. 11.1. La disamina del contenuto di detta impugnazione, tuttavia, va preceduta dalla ricostruzione della legislazione succedutasi in materia, già operata, peraltro, da questa Corte in precedenti arresti (cfr., in particolare, Cass. Sez. 2, sent. 10 marzo 2020, n. 6733). 11.1.1. Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che l’art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995,n. 335, ha delegato il G overno ad emanare uno o più decreti legislativi , volti a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare deglienti previdenziali pubblici.Il d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, emanato in attuazione della delega, ha previsto una ricognizione del patrimonio immobiliare da realizzarsi da parte d e gli stessi enti previdenziali proprietari, seguendo criteri e parametri omogen ei fissati dal Ministro del lavoro edella previdenza sociale, sulla base della quale gli enti suddetti avrebbero dovuto determinare i programmi di cessione delpatrimonio immobiliare. In particolare, l’art. 2, comma 3, lett. b),del citato decreto ha stabilito che, nei programmi di cessione, si sarebbe dovuta prevedere, tra l ’ altro, l ’ alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi ed in applicazione dei criteri di cui all ’ art. 6. L ’ art. 6, al comma 5, infatti, ha previsto che “ agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitatodagli stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori”. Il successivo comma 6, infine, ha stabilito ch e “ nel caso che l’immobile ad uso residenziale sia locato ad un conduttore che non esercitil ’ opzione per l ’ acquisto dell ’ immobile stesso, l’ente proprietario dell ’ immobile condiziona la vendita all’obbligo dell’acquirente alrinnovo del contratto (…)” . Su tale impianto normativo si è, poi, innestato l’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, che ha previsto, al comma 20, per un verso, che “le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicatinell’offerta”, e, per altro verso, che “le unità immobiliari,escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, perle quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della pred etta manifestazione divolontà di acquisto”. 11.1.2. Tuttavia , in ragione del fatto che le dismissioni previste in via ordinaria –dal già citato d. lgs . n. 104 del 1996 – ed in via straordinaria (dall ’ art. 7 del d ecreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, conv ertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 140) avevano avuto solo parziale attuazione, è intervenuta ladisciplina di cui all’ art. 3, commi 10, 11 e 20, del d.l. n. 351 del2001. In particolare, i commi 10 e 11 del suddetto art. 3 hannodisciplinato la sorte dei beni non venduti alla data del 31ottobre 2001, stabilendo, in sostanza, che i beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi di dismissione, che non erano stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, dovesseroessere alienati con le modalità di cui al medesimo d.l. n. 351 del 2001 . Per parte propria, i l comma 20, pure riferibile ai beni non venduti entro tale data, ha dettato una norma di salvezza delle procedure già avviate sulla base della precedente disciplina. Esso, infatti, ha prev isto – in deroga a quanto stabilito,in generale, da i sopra illustrati commi 10 e 11 – che i beni già oggetto delle procedure suddette , e rimasti invenduti, non fossero assoggettatialle disposizioni del medesimo d.l. n. 351 del 2001, nel caso in cui le unità immobiliari risultassero già definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, dall ’ ente proprietario , ai conduttori , ovvero questi ultimi, in assenza dell’offerta in opzione, avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001, ma a condizione, in quest’ultimo caso, che non si trattasse di unità di pregio,ai sensi del comma 13. 11.1.3. La norma testé illustrata, di carattere indubbiamente transitorio, ha introdotto, quanto alla prima ipotesi, un ’ opzione legale, cioè un diritto di opzione che non era pattizio ma discendeva dalla legge (così come d ’ altronde quello previsto dall’art. 3, comma 3), ove ne sussiste ssero le condizioni previste dalla legge stessa: in tanto la vendita restava disciplinata dal prezzo e dalle altre condizioni dell ’ offerta, in quanto risultava esservistata già un’offerta in opzione entro il 26 settembre 2001. Il secondo inciso – quale risulta dopo la prima modifica apportata con l’art. 26, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , conv ertito, con modificazioni, nell a legge 24 novembre 2003,n. 326, e la seconda, recata, invece, dal l ’ art. 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003,n. 350 – si è limitato astabilire, per l’ipotesi in cui l’ offerta in opzione non vi sia stata, la possibilità, per i conduttori, di avvalersi dei benefici della precedente normativa, se ed in quanto abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001, e sempre che non si sia trattato di unità immobiliari considerate di pregio ai sensidel comma 13 dello stesso art. 3. 11.2. Orbene, passando all’esegesi della disciplina testé illustrata, deve rilevarsi come questa Corte a bbia ripetutamente affermato che, in temadi dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, “ il diritto di prelazione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali, riconosciuto dal d . l gs.16 febbraio 1996, n. 104, è esercitabile esclusivamente quando l’ente abbia validamente ed adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell’Ente di cedere l’immobile”,con la conseguenza che “non può configurarsi un obbligo didismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto taleprospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli inanomale e sistematiche procedure ablative” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit., che richiama, testualmente, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 21988, Rv.619701-01; in senso conforme pure Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2012, n. 6055; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2013, n. 21596; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2004, n. 20550). L’insussistenza di un autonomo diritto potestativo dei conduttori di acquistare la proprietà degli immobili condotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a seguito dell’entratain vigore dell’art. 3, comma 20, del citato d.l. n. 351 del 2001, che, come visto, ha disciplinato la vendita delle unità immobiliari per lequali i conduttori abbiano manifestato la loro volontà di acquisto entro il 31ottobre 2001. Esito, questo, raggiunto sul rilievo – che si intende, qui, nuovamente ribadire – secondo il quale “ tale disposizione non prevede affattouna procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietar io ”, giacché “si limita semplicemente a stabilire che tali immobili saranno venduti al prezzo e allecondizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit., nonché l’ulteriore giurisprudenza dalla stessa richiamata).In sostanza, si è pervenuti alla conclusione che l’ultima parte del comma 20 dell’art. 3 del d.l. 351 del 2003 , “ non attribuisce ai conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici un diritto di acquistare l’immobile locato che prescinda da una manifestazione della volontà di vendere da parte dell ’ ente proprietario: la norma, piuttosto, si limita ad attribuire ai conduttori di immobili rientranti in un programmadi dismissione, per i quali alla data del 26settembre 2001 non fosse stata ancora formulata l’offerta di opzione da parte dell’ente proprietario, la possibilità di determinare, mediante la formulazione di una manifestazione di volontà di acquisto entroil 31 ottobre 2001, il prezzo e le condizioni di acquisto in base allanormativa vigente alla data non già della (comunque necessaria) offerta dell ’ ente proprietario, ma della predettamanifestazione di volontà ” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit.). D’altra parte, si era già evidenziato –sempre nella giurisprudenza di questa Corte – che la norma suddetta “ non conferiva ai conduttori unincondizionato diritto di opzione e/o di prelazione, ma prevedeva che l ’ unità abitativa locata dovesse essere loro venduta, se ed in quanto oggetto di un programma didismissione, al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto, purché intervenuta entro il 31 ottobre 2001, con le modalità ivi previste, e non riferita ad immobili di pregio” ( così , in motivazione,Cass. Sez. 3, sent. n. 6055 del 2012, cit .). Siffattainterpretazione, peraltro, trova un’inequivoca, seppur indiretta, conferma nell’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2004, n. 104, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41. Tale norma, infatti, con espresso riferimento ai conduttoriche avevano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale deve essere determinato « al momento dell’offerta in opzione (della quale quindi, evidentemente, postula la necessaria sussistenza) e con le modalità di cui al comma 2,sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001»: valea dire, alla luce del disposto del citato comma 2, «(…) applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto - legge n. 351 del 2001 (e cioè in forza dei valori correnti di mercato), coefficienti aggregati di abbattimentocalcolati dall’Agenzia del territorio sulla base di eventualiaumenti di valore degli immobili tra la data della suddettaofferta in opzione ed i valori medi di mercato del mese diottobre 2001 (…)» (si veda, del pari, Cass. Sez. 2, sent. n. 6733 del 2020, cit.). 11.3. Facendo, pertanto, applicazione dei principi di cui sopra alla presente fattispecie, ne deriva che i l testo del comma 20 dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2003 , convertito , con modificazioni , dall’art. 1 della l . n. 410 del 2001, non lascia spazio ad alcuna interpretazione “correttiva”, essendo chiarissimo nello stabilire che le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avvisodi ricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto (ovvero quelle delineate dal d.l. n. 41 del 2004 , convertito , con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 104 del2004). D’altra parte, converge nel medesimo senso anche la constatazione che questa Corte – come rammentato dalla ricorrente – ha rimarcato il “carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla «cartolarizzazione» degli immobili pubblici” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 20 maggio 2020, n. 9260, Rv. 657688-01). La sola alternativa all’accoglimento del ricorso, astrattamente prospettabile, potrebbe essere costituita – in ipotesi – da un incidente di costituzionalità, che rimetta alla Corte delle leggi il vaglio di conformità della norma suddetta agli artt. 3 (e 97) Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza (e della lesione del “legittimo affidamento”). Tuttavia, un’iniziativa siffatta –a giudizio di questa Collegio – risulterebbe esposta al rischio di una declaratoria di inammissibilità, alla stregua del principio che postula “l’irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata” (da ultimo, Corte Cost., ord. 20 aprile 2016, n. 122), atteso che, nella specie, a rendere incongrua l’applicazione del termine del 31 ottobre 2001 è la circostanza accidentale che allorquando venne condotta dall’INPDAP l’indagine conoscitiva, ovvero nel febbraio 2000, “non fu richiesto, ai conduttori, l’adozione di alcuna forma particolare per manifestare la loro volontà di acquisto”, e che “soltanto nel settembre 2003 furono formalizzate le proposte di acquisto”. Tanto, dunque, osta –secondo questa Corte –perché si possa provvedere a norma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, sollevando questione di legittimità costituzionale. 11.4. In conclusione, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito ( oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto:“Il testo del comma 20 dell’art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, va interpretato nel senso che le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, sicchétali condizioni – qualora tale volontà sia stata manifestata sotto il vigore del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 23 aprile 2004, n. 104 –vanno individuate in quelle di cui all’art. 1, comma 1, del testé citato d.l. n. 41 del 2004”. 12. Il ricorso incidentale del Ghiselli, invece, va rigettato. 12.1. Il solo motivo con esso proposto non è fondato, dovendo darsi seguito al principio – enunciato da questa Corte nella sua massima sede nomofilattica – secondo cui chi, “assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede” (Cass. Sez. Un., sent. 29 maggio 2014, n. 12065, Rv. 630997-01). 13. Le spese del presente giudizio – quanto al rapporto processuale, ormai definito, tra il Ghiselli e l’[OSCURATO:PERSONA] – seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente incidentale e liquidate come da dispositivo.14. A carico del ricorrente incidentale , stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Firenze , in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Rigetta, invece, il ricorso incidentale,condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a ll’[OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
Sentenza Cassazione n. 04948/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris