Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 1980

Cassazione n. 18434/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 11/09/2025, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato a lei contestato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaprescrizione, trattandosi di fatti commessi tra il 27 e il 29 novembre 2017 e considerati gli atti interruttivi del termine prescrizionale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Essendo i fatti risalenti al 27 e il 29 novembre 2017, il termine prescrizionale, pari a sette anni e mezzo, è maturato il 27 maggio 2025, cui va computata, trattandosi di reato commessa nella vigenza della legge c.d.

Orlando, la sospensione del termine di un anno e mezzo tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella d'appello, nonché il periodo di sospensione del termine ind CERERITI decorrente dalla data della lettura del dispositivo della sentenza impugnata.

Al riguardo, si osserva che con sentenza n.38 del 23 marzo 2026, depositata nelle more della stesura della motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della legge n.103/2017 relativamente ai fatti commessi tra l'agosto 2017 e dicembre 2019.

Ne segue che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 11/09/2025, il termine di prescrizione non era ancora maturato e che alla data odierna il reato non è ancora prescritto.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla l P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 11/09/2025, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione e conseguente estinzione del reato a lei contestato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaprescrizione, trattandosi di fatti commessi tra il 27 e il 29 novembre 2017 e considerati gli atti interruttivi del termine prescrizionale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Essendo i fatti risalenti al 27 e il 29 novembre 2017, il termine prescrizionale, pari a sette anni e mezzo, è maturato il 27 maggio 2025, cui va computata, trattandosi di reato commessa nella vigenza della legge c.d. Orlando, la sospensione del termine di un anno e mezzo tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella d'appello, nonché il periodo di sospensione del termine ind CERERITI decorrente dalla data della lettura del dispositivo della sentenza impugnata. Al riguardo, si osserva che con sentenza n.38 del 23 marzo 2026, depositata nelle more della stesura della motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della legge n.103/2017 relativamente ai fatti commessi tra l'agosto 2017 e dicembre 2019. Ne segue che, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 11/09/2025, il termine di prescrizione non era ancora maturato e che alla data odierna il reato non è ancora prescritto. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla l P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris