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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 38379/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto 47,398 gr di cocaina e 13,86 gr di hashish, con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo.

2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore, hanno proposto separati ricorsi fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie ascrittagli.

La Corte territoriale avrebbe escluso la mera connivenza non punibile, in forza della sola presenza dell'imputato all'interno dell'auto condotta da Moraniello, possessore, solo quest'ultimo, dello stupefacente sequestrato, come dallo stesso dichiarato, ovvero non riqualificato i fatti in termini di favoreggiamento personale, essendosi [OSCURATO:PERSONA], al più, solo limitato a disfarsi dello stupefacente detenuto da Moraniello, lanciandolo dal finestrino dell'auto.

2.1. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Moraniello, si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta insussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di «lieve entità» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del

199. La Corte territoriale non avrebbe proceduto a una valutazione globale dei fatti ma si sarebbe limitata a valorizzare il solo dato ponderale dello stupefacente.

2.2. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, determinata non partendo dal minimo edittale, anche in termini di ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, laddove, peraltro, Moraniello risulterebbe incensurato.

3. La Procura generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.

2. In primo luogo, l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 4 della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5-8), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2.1. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

2.2.1. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di mera connivenza rispetto alla condotta illecita di Moraniello ovvero di favoreggiamento personale di quest'ultimo, il compendio probatorio caratterizzato dagli esiti del sequestro dello stupefacente e degli elementi oggetto di diretta percezione da parte dagli appartenenti alle forze dell'ordine, circa la condotta di [OSCURATO:PERSONA] volta a nascondere alle forze dell'ordine lo stupefacente, valutati in uno con le dichiarazioni dei due correi, ritenute dal giudice di merito sul punto non credibili perché in oggettivo contrasto con la situazione fattuale di contesto oltre che con la ricostruzione della stessa da parte della Polizia giudiziaria.

2.2. Laddove non in fatto, Peraltro, le censure, non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.2.2.1.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

2.2.2. Orbene, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale con motivazione esente dai prospettati vizi, ha escluso la mera connivenza oltre che il dedotto favoreggiamento personale in ragione dell'accertata condotta di [OSCURATO:PERSONA] che, come relazionato dalla polizia giudiziaria, durante la fuga alla vista delle forze dell'ordine mediante la vettura guidata da Moraniello, ha lanciato lo stupefacente, del quale aveva dunque la diretta disponibilità, dal finestrino del lato passeggero (ove egli era seduto).

Gli elementi di cui innanzi, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente che non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata, sono stati infine valutati in uno con le dichiarazioni rese da entrambi gli imputati, per le quali sarebbe stato Moraniello a lanciare lo stupefacente tramite il finestrino del lato opposto in ragione della presenza, da quel lato, di uno spazio aperto.

Dichiarazioni, come innanzi evidenziato, ritenute prospettanti circostanze false perché in contrasto insanabile non solo con quanto relazionato dagli agenti operanti ma anche con la situazione di contesto, tale da escludere spazi aperti tanto da costringere i fuggitivi ad arrestare la marcia del veicolo per l'impossibilità di transito dovuto al restringimento dello spazio disponibile.

3. Parimenti inammissibili sono le censure di cui ai motivi terzo e primo dedotti, rispettivamente, con i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Mora niello.

3.1. In merito rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610).

3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità», con motivazione esente da censure e con la quale non si confrontano i ricorrenti.

Il giudice di merito, difatti, oltre a valorizzare, peraltro quale elemento assorbente, il dato quanti-qualitativo delle diverse sostanze stupefacenti detenute (47 gr di cocaina, per 236 dosi, e 13 gr di hashish, per 164 dosi), evidenziante il collegamento con soggetti di primo piano nel circuito del narcotraffico, ha valutato le modalità della condotta, nei termini innanzi sintetizzati, peraltro posta in essere, quanto a [OSCURATO:PERSONA], da soggetto gravato da diversi precedenti oltre che sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

4. Inconferenti, per mancato confronto con la ratio decidendi, sono infine le censure di cui ai motivi quarto, del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e secondo, del ricorso proposto nell'interesse di Moraniello, che si appuntano sulla commisurazione giudiziale della pena con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, difatti, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, non solo evidenzia come la pena sia stata determinata partendo quasi dal minimo edittale e, comunque, in termini nettamente inferiori alla media edittale, ma esclude elementi positivamente valutabili ai fini delle circostanze attenuanti generiche, tra cui la mera incensuratezza di Moraniello (ex art. 62-bis, ult. comma, cod. pen.), e valorizza l'assenza di segni di resipiscenza, non ravvisati nelle dichiarazioni di fatti ritenuti non veri, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la condotta di soggetto che ha commesso il reato nonostante sottoposto alla sorveglianza speciale oltre che gravato da precedenti penali.Rileva sul punto peraltro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto 47,398 gr di cocaina e 13,86 gr di hashish, con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore, hanno proposto separati ricorsi fondati, rispettivamente, su quattro e due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie ascrittagli. La Corte territoriale avrebbe escluso la mera connivenza non punibile, in forza della sola presenza dell'imputato all'interno dell'auto condotta da Moraniello, possessore, solo quest'ultimo, dello stupefacente sequestrato, come dallo stesso dichiarato, ovvero non riqualificato i fatti in termini di favoreggiamento personale, essendosi [OSCURATO:PERSONA], al più, solo limitato a disfarsi dello stupefacente detenuto da Moraniello, lanciandolo dal finestrino dell'auto. 2.1. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Moraniello, si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta insussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di «lieve entità» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 199. La Corte territoriale non avrebbe proceduto a una valutazione globale dei fatti ma si sarebbe limitata a valorizzare il solo dato ponderale dello stupefacente. 2.2. Con l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, determinata non partendo dal minimo edittale, anche in termini di ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, laddove, peraltro, Moraniello risulterebbe incensurato. 3. La Procura generale ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In primo luogo, l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 4 della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5-8), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). 2.2.1. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di mera connivenza rispetto alla condotta illecita di Moraniello ovvero di favoreggiamento personale di quest'ultimo, il compendio probatorio caratterizzato dagli esiti del sequestro dello stupefacente e degli elementi oggetto di diretta percezione da parte dagli appartenenti alle forze dell'ordine, circa la condotta di [OSCURATO:PERSONA] volta a nascondere alle forze dell'ordine lo stupefacente, valutati in uno con le dichiarazioni dei due correi, ritenute dal giudice di merito sul punto non credibili perché in oggettivo contrasto con la situazione fattuale di contesto oltre che con la ricostruzione della stessa da parte della Polizia giudiziaria. 2.2. Laddove non in fatto, Peraltro, le censure, non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.2.2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 2.2.2. Orbene, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale con motivazione esente dai prospettati vizi, ha escluso la mera connivenza oltre che il dedotto favoreggiamento personale in ragione dell'accertata condotta di [OSCURATO:PERSONA] che, come relazionato dalla polizia giudiziaria, durante la fuga alla vista delle forze dell'ordine mediante la vettura guidata da Moraniello, ha lanciato lo stupefacente, del quale aveva dunque la diretta disponibilità, dal finestrino del lato passeggero (ove egli era seduto). Gli elementi di cui innanzi, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente che non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata, sono stati infine valutati in uno con le dichiarazioni rese da entrambi gli imputati, per le quali sarebbe stato Moraniello a lanciare lo stupefacente tramite il finestrino del lato opposto in ragione della presenza, da quel lato, di uno spazio aperto. Dichiarazioni, come innanzi evidenziato, ritenute prospettanti circostanze false perché in contrasto insanabile non solo con quanto relazionato dagli agenti operanti ma anche con la situazione di contesto, tale da escludere spazi aperti tanto da costringere i fuggitivi ad arrestare la marcia del veicolo per l'impossibilità di transito dovuto al restringimento dello spazio disponibile. 3. Parimenti inammissibili sono le censure di cui ai motivi terzo e primo dedotti, rispettivamente, con i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Mora niello. 3.1. In merito rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610). 3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità», con motivazione esente da censure e con la quale non si confrontano i ricorrenti. Il giudice di merito, difatti, oltre a valorizzare, peraltro quale elemento assorbente, il dato quanti-qualitativo delle diverse sostanze stupefacenti detenute (47 gr di cocaina, per 236 dosi, e 13 gr di hashish, per 164 dosi), evidenziante il collegamento con soggetti di primo piano nel circuito del narcotraffico, ha valutato le modalità della condotta, nei termini innanzi sintetizzati, peraltro posta in essere, quanto a [OSCURATO:PERSONA], da soggetto gravato da diversi precedenti oltre che sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 4. Inconferenti, per mancato confronto con la ratio decidendi, sono infine le censure di cui ai motivi quarto, del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e secondo, del ricorso proposto nell'interesse di Moraniello, che si appuntano sulla commisurazione giudiziale della pena con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, difatti, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, non solo evidenzia come la pena sia stata determinata partendo quasi dal minimo edittale e, comunque, in termini nettamente inferiori alla media edittale, ma esclude elementi positivamente valutabili ai fini delle circostanze attenuanti generiche, tra cui la mera incensuratezza di Moraniello (ex art. 62-bis, ult. comma, cod. pen.), e valorizza l'assenza di segni di resipiscenza, non ravvisati nelle dichiarazioni di fatti ritenuti non veri, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la condotta di soggetto che ha commesso il reato nonostante sottoposto alla sorveglianza speciale oltre che gravato da precedenti penali.Rileva sul punto peraltro ribadire che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
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