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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 14319/2025

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TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], PIETRUZZI PRIMA, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.2410/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; RG 9562-2023 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 9562-2023 Numero registro generale 9562/2023 Numero sezionale 623/2025 Numero di raccolta generale 14319/2025 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Data pubblicazione 29/05/2025 cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], PIETRUZZI PRIMA, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.2410/2022 pubblicata in data 27 ottobre 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; RG 9562-2023 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 9562-2023 Numero registro generale 9562/2023 Numero sezionale 623/2025 Numero di raccolta generale 14319/2025 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Data pubblicazione 29/05/2025 cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r
Decreto Cassazione n. 14319/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris