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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1992

Cassazione n. 07669/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/01/1992 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdat-o-avvise--alfe-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34707/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 luglio 2021 il Tribunale di Como ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per cessioni di stupefacenti, estorsioni e porto d'arma da sparo semiautomatica in luogo pubblico. 2.

L'imputato lamenta la violazione di legge perché i fatti dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dovevano essere qualificati ai sensi del comma 5 e perché doveva essere prosciolto dal reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che la prova della responsabilità risiedeva in un'intercettazione in cui egli, conversando con tale [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe vantato di aver minacciato il Piatti di farsi consegnare la somma di euro 300 di cui era debitore nei confronti del Sub.

Tale circostanza non era stata riscontrata.

Non solo il Piatti non era stato sentito a sommarie informazioni, ma anche il [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito al pestaggio, non aveva reso dichiarazioni concludenti.

Tali elementi avrebbero dovuto portare alla pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tanto più che il Giudice aveva assolto il coimputato Sub, accusato di essere il suo mandante. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01).

Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] o è stato giudicato separatamente.

La difesa del ricorrente non ha documentato gli elementi di interferenza tra le due posizioni e ha sostenuto in modo generico che l'assoluzione del mandante avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dell'esecutore.

Peraltro, non consta che tale circostanza sia stata dedotta nel giudizio innanzi al Tribunale di Como.

RG 34707/2021 La giurisprudenza di legittimità ha precisato poi che è possibile sollevare eccezioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti solo quando la stessa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non è nei caso in esame, in cui sono contestate plurime cessioni di cocaina a svariati soggetti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P .

Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/01/1992 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdat-o-avvise--alfe-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34707/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 luglio 2021 il Tribunale di Como ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per cessioni di stupefacenti, estorsioni e porto d'arma da sparo semiautomatica in luogo pubblico. 2. L'imputato lamenta la violazione di legge perché i fatti dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dovevano essere qualificati ai sensi del comma 5 e perché doveva essere prosciolto dal reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la prova della responsabilità risiedeva in un'intercettazione in cui egli, conversando con tale [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe vantato di aver minacciato il Piatti di farsi consegnare la somma di euro 300 di cui era debitore nei confronti del Sub. Tale circostanza non era stata riscontrata. Non solo il Piatti non era stato sentito a sommarie informazioni, ma anche il [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito al pestaggio, non aveva reso dichiarazioni concludenti. Tali elementi avrebbero dovuto portare alla pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tanto più che il Giudice aveva assolto il coimputato Sub, accusato di essere il suo mandante. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è più ammessa la possibilità di censurare l'omessa motivazione in merito all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento (tra le più recenti, Cass., Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnauoi, Rv. 279761-01). Peraltro, nel caso in esame il Giudice ha pure motivato sulle ragioni, rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, per cui non ha pronunciato il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] o è stato giudicato separatamente. La difesa del ricorrente non ha documentato gli elementi di interferenza tra le due posizioni e ha sostenuto in modo generico che l'assoluzione del mandante avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dell'esecutore. Peraltro, non consta che tale circostanza sia stata dedotta nel giudizio innanzi al Tribunale di Como. RG 34707/2021 La giurisprudenza di legittimità ha precisato poi che è possibile sollevare eccezioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti solo quando la stessa risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Cass., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01), il che non è nei caso in esame, in cui sono contestate plurime cessioni di cocaina a svariati soggetti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P . Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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