Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25397/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: D'ANGELO Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la pena inflitta riconoscendo allo stesso le circostanze attenuanti generiche e lamenta che «la motivazione è alquanto generica.

La sentenza si riferisce alle modalità del fatto»; ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili, in primo luogo per la sua totale a- specificità, poiché la censura di omessa motivazione da parte del giudice dell'appellodeimotiviarticolati con l'atto di gravame onera ilricorrentedella necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività delmotivonegletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto diricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; considerato, sotto altro profilo, che le uniche doglianze dedotte in appello e non oggetto di rinuncia (quelle inerenti alla dosimetria della pena) sono state, sia pur parzialmente, accolte e la Corte territoriale ha motivato congruamente sulla ragione per la quale ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con riduzione non nella massina estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: D'ANGELO Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la pena inflitta riconoscendo allo stesso le circostanze attenuanti generiche e lamenta che «la motivazione è alquanto generica. La sentenza si riferisce alle modalità del fatto»; ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili, in primo luogo per la sua totale a- specificità, poiché la censura di omessa motivazione da parte del giudice dell'appellodeimotiviarticolati con l'atto di gravame onera ilricorrentedella necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività delmotivonegletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto diricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; considerato, sotto altro profilo, che le uniche doglianze dedotte in appello e non oggetto di rinuncia (quelle inerenti alla dosimetria della pena) sono state, sia pur parzialmente, accolte e la Corte territoriale ha motivato congruamente sulla ragione per la quale ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con riduzione non nella massina estensione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deci
Sentenza Cassazione n. 25397/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris