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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1981

Cassazione n. 22151/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, che peraltro muovono all'apparato motivazionale della sentenza impugnata censure di merito.

1.1. I motivi si limitano infatti a denunziare il vizio di illogicità manifesta della motivazione, indicando una possibile alternativa ricostruzione dei fatti ed una alternativa identificazione delle responsabilità, in ragione del possesso equivoco del mezzo di provenienza furtiuva.

L'assunto, di pari dignità logica, non consente di superare la solidità del costrutto motivazionale costituito dalla duplice pronuncia conforme sul punto; le due motivazioni si integrano a vicenda e fanno leva su un insieme di elementi storici apprezzati nel merito, quali il possesso e l'uso comune del ciclomotore che manifestava evidenti tracce della sua illecita provenienza, nella consapevolezza di trovarsi a condividere il possesso di una res illecita.

Così rifiutando evidentemente il ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni spese nei provvedimenti di merito.

1.2. La Corte territoriale ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la ricezione, il possesso e l'uso di un bene che reca cifre alfanumeriche identificative, la cui tracciabilità nella circolazione commerciale è pertanto evidente e tale da qualificare in termini di dolo generico (nella forma eventuale: Sez.

U., n. 12433, del 26/11/2009) la volontà di chi lo riceve e ne fa uso- il dato relativo alla conduzione occasionale del mezzo costituisce elemento assolutamente neutro ai fini di diversificare le responsabilità.

Con tale dato logico occorreva dunque confrontarsi nel merito allegando circostanze tali da confutarne la univocità.

1.2. La Corte di merito ha inoltre espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della dosimetria, posto che con la stessa si esprime un giudizio negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare la diminuzione della pena, anche in presenza di una confessione che si palesa del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento dei fatti già empiricamente conclamati.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, che peraltro muovono all'apparato motivazionale della sentenza impugnata censure di merito. 1.1. I motivi si limitano infatti a denunziare il vizio di illogicità manifesta della motivazione, indicando una possibile alternativa ricostruzione dei fatti ed una alternativa identificazione delle responsabilità, in ragione del possesso equivoco del mezzo di provenienza furtiuva. L'assunto, di pari dignità logica, non consente di superare la solidità del costrutto motivazionale costituito dalla duplice pronuncia conforme sul punto; le due motivazioni si integrano a vicenda e fanno leva su un insieme di elementi storici apprezzati nel merito, quali il possesso e l'uso comune del ciclomotore che manifestava evidenti tracce della sua illecita provenienza, nella consapevolezza di trovarsi a condividere il possesso di una res illecita. Così rifiutando evidentemente il ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni spese nei provvedimenti di merito. 1.2. La Corte territoriale ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la ricezione, il possesso e l'uso di un bene che reca cifre alfanumeriche identificative, la cui tracciabilità nella circolazione commerciale è pertanto evidente e tale da qualificare in termini di dolo generico (nella forma eventuale: Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009) la volontà di chi lo riceve e ne fa uso- il dato relativo alla conduzione occasionale del mezzo costituisce elemento assolutamente neutro ai fini di diversificare le responsabilità. Con tale dato logico occorreva dunque confrontarsi nel merito allegando circostanze tali da confutarne la univocità. 1.2. La Corte di merito ha inoltre espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della dosimetria, posto che con la stessa si esprime un giudizio negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giustificare la diminuzione della pena, anche in presenza di una confessione che si palesa del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento dei fatti già empiricamente conclamati. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
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