CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 13641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04010/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 27 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent ato e dife so da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Prato, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10, presso l o studio dell’avv. Ma ssimo Mannocchi , Oggetto: consorzio onere contributivo AC –08/03/2024 r.g. n. 04010/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , seconda sezione civile, n. 2360/2021,del 7 dicembre 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 marzo 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo, il Consorzio), ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che a veva revocato il decreto ingiuntivo n. 2019/2013 emesso in suo favore , con il quale si intimava all a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Prato (in prosieguo, la Fondazione) il pagamento di oneri con s ortili dovuti sino al 20 maggio 1994 in relazione alla proprietà di alcuni terreni compresi nel perimetrodi lottizzazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha accolto l ’ eccezione di prescrizione inerente all’ obbligazione di pagamento degli oneri consortili , rilevando che l’imprescrittibilità del diritto dominicale non si trasmette anche alle obbligazioni di pagamentodegli oneri connessi al diritto stesso, tra cui quelli per cui è causa, che restano di fonte contrattuale e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale e, in ogni ca s o, decennale, nella specie entrambe maturate al momento dell’intimazionedi pagamento per cui è causa. 4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 04010/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta : « Ai sensi dell 'art . 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto, e dell’art. 2934 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili», deducendo la natura di onere reale del pagamento del contributo consortile. Il ricorso è infondato. Il ricorrente afferma che gli oneri consortili costituirebbero veri e propri oneri reali, essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto che lo statuto li prevede sotto forma di acconti periodici, indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che, in tema di condominio, questa Corte, con la sentenza n. 11684 del 2000, avrebbe afferm ato che l’imposizione di prestazioni positive periodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o di soggetti diversi contenuta nel regolamento condominiale configuri un onere reale. Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso, va rilevato che lo stesso precedente di questa Corte appena citato individua «il tratto specifico e qualificante dell’onere reale … nella inerenza al fondo (“nella qualità giuridica inseparabile dal fondo stesso”), per cui il proprietario risulta obbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuare prestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favore del proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)», mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trova causa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quanto tale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale, altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, quale fonte r.g. n. 04010/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindi assegnata esclusivavalenza. 2. La soccombenza regola le spese. 3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Pratoa rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Prato le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d