CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2023
Cassazione n. 22564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11073/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. [OSCURATO:PERSONA].ST. SALERNOn. 7287/ 05/ 22 depositata l’ 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7287/05/22 dell’1 1/ 11 /20 22 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Immobiliare) avverso la sentenza n. 65/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un atto di pignoramento presso terzi emesso a seguito della notifica di un avviso di accertamento e di tre cartelle di pagamento, concernenti IRES, IVA e altri tributi relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014. 2.Avverso la sentenza di appello Immobiliare proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva in giudizio con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) restava intimata. 4.Con atto depositato in data 05/02/2023 la ricorrente rinunciava al ricorso in ragione dell’adesione alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che, come più sopra precisato, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. 2.Orbene, indipendentemente dalla notifica alla parte costituita, la rinuncia determina la carenza di interesse al ricorso, sicché va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità dello stesso. 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1.Le ragioni della rinuncia costituiscono giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate