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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21040/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24415/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2138/2013 depositata il26/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Considerato che: Con ordinanza nr 7737/2017 del 14.9.2017 la Corte di appello di Roma nell’ambito di un procedimento volto alla determinazione dell’indennità di esproprio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del comune di Grotte di Castro , fissava in € 25.189,00 l’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza dovuta in favore del ricorrente.

Il giudice di merito rilevava che non si poteva fare riferimento ai fini in esame al criterio della edificabilità di fatto mancando l’allegazione che il fondo fosse privo di regolamentazione urbanistica.

Osservava che era incontestata la natura pertinenziale dell’area sicchè il criterio da adottare per la determinazione del valore del bene era quello di ragguagliare detto valore al 10% di quello relativo al bene principale cui esso accede.

Riteneva pertanto sulla base delle risultanze peritali che l’indennità andasse calcolata in € 22.300,00 cui andavano ad aggiungersi gli interessi legali a decorrere dal decreto di esproprio.

Avverso tale provvedimento il Comune di Grotte di Castro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] .

DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 112 c.p.c. per omessa pronuncia, la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. la violazione dell’art 54 del D.P.R. 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima incardinata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica di determinazione della stessa da parte del Comune come previsto dall’art 54 del D.P.R. 327/2001,vizio comunque rilevabile d’ufficio trattandosi di una condizione di ammissibilità dell’azione.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione degli art 817 e 818 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. ,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto non contestato il vincolo pertinenziale mancando di considerare che il ricorrente si era limitato in sede di opposizione a chiedere che il valore del terreno venisse determinato sulla scorta del criterio dell’edificabilità di fatto senza che tale problematica venisse fatta oggetto di contraddittorio.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art 40 del D.P.R. nr 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non aver calcolato la discussa natura pertinenziale ai sensi e per gli effetti dell’art 40 del D.P.R. 327/2001 che comporta la stima del terreno a valore agricolo trattandosi di terreni pertinenziali ubicati in zone non edificabili sotto il profilo urbanistico.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, anche con riferimento alla pregressa disciplina L. n. 865 del 2017 - (Cass.

S.U. 4241/2004), aveva precisato che "dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità" (conf.

Cass.11406/2012).

Si è poi chiarito (Cass. 4703/2006) che la avvenuta emissione del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione e non presupposto processuale della domanda di opposizione alla stima, onde è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina la improcedibilità della domanda.

Con riferimento al T.U.E., è stato quindi ribadito (Cass.11261/2016) che "in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicchè il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo" ( Cass 2020 nr 3099).

La pronuncia della Corte risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra richiamati avendo dato atto che il decreto di esproprio era sopraggiunto in data 22.2.2014 nel corso del giudizio chiarendo che l’atto ablativo si poneva come condizione dell’azione che era necessario intervenisse, come nella specie, prima della decisione.

Il secondo motivo è inammissibile in primo luogo, per difetto di autosufficienza; Giova ricordare che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ;tale principio vale tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l'erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato ((vedi Cass.n. 20637/2016; Cass. n. 6303/2019; n. 12840/2017; n. 20637/2016; n. 9843/2014; n. 324/2007).

La ricorrente infatti non ha riportato o trascritto, anche solo per estratto, il contenuto degli atti processuali (non indicando nemmeno le pagine) da cui emergerebbe il vizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito, venendo quindi meno al proprio onere di allegazione.

Va comunque osservato che il ricorrente ha agito in causa al fine di vedere determinata la giusta indennità di esproprio relativamente al terreno oggetto della procedura ablatoria .

La Corte ha quindi disposto la consulenza che ha verificato la natura pertinenziale del bene adibito ad orto-giardino .

La valutazione espressa dal giudice del merito circa la sussistenza del rapporto pertinenziale fra un bene principale e uno accessorio, correttamente declinata secondo i principi che astrattamente governano la materia, non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione.

Nel rapporto pertinenziale il collegamento tra la res principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non già come connessione materiale, ma come relazione economico - giuridica di strumentalità e complementarietà funzionale.

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, in particolare, è necessaria la presenza sia del requisito soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare uno al servizio o all'ornamento dell'altro, sia di quello oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due cespiti, con la precisazione che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non (o almeno non solo), al proprietario dello stesso (Sez.3, 08/02/2016, n. 2372; Sez. 2, 20/01/2015, n. 869).

L'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez.1, 16/05/2018, n. 11970; Sez. 3, 04/03/2014, n. 502; Sez. 2, 02/03/2006, n. 4599; Sez. 1, 11/11/1996, n. 9845).

Ovviamente tale vizio motivazionale deve essere dedotto nel rispetto delle regole che attualmente disciplinano tale mezzo di censura e nel caso, quindi, nel rispetto del testo novellato dell'art.360 c.p.c., n. 5.

Tale disposto, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

Un., 22/09/2014, n. 19881; Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053).

Ora nel caso di specie il ricorrente critica la qualificazione data dal giudice di merito all’area in questione valorizzando come fatto decisivo unicamente le considerazioni contenute nell’elaborato del proprio tecnico di parte che non integrano dei fatti ma solo valutazioni giuridiche inidonee a configurare il vizio denunciato.

Il terzo motivo è infondato.

Va ricordato che "quando oggetto di espropriazione sia un edificio con area latistante, vanno adottati differenti criteri indennitari, atteso che il manufatto costituisce un'entità economica da apprezzarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando, ai sensi della L. 20 giugno 1865, n. 2359, art. 39, la liquidazione con riferimento al valore di mercato per l'edificio (comprensivo dell'area di sedime su cui esso insiste e che ne costituisce parte integrante), laddove, quanto all'area pertinenziale, la medesima liquidazione va effettuata con riguardo ai criteri previsti dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359 o dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, a seconda che tale area possieda autonome potenzialità di sfruttamento edificatorio oppure come area agricola se interessata da vincoli di inedificabilità: restando in ogni caso esclusa la possibilità di adottare un criterio indennitario unico, fondato sulla natura ed il valore della cosa principale" (Cass.531/2008; 16980/2006; 7295/2005;6091/2004).

Ciò posto la Corte di appello, in conformità ai su enunciati principi , ha ritenuto di stimare ilvalore del fondo pertinenziale non dotato di autonoma vocazione edificatoria nella misura del 10% dell’abitazione per il resto di tratta di valutazione di merito sottratte al sindacato di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 2300,00 oltre € 200,00 per spese ed accessori di legge.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24415/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2138/2013 depositata il26/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: Con ordinanza nr 7737/2017 del 14.9.2017 la Corte di appello di Roma nell’ambito di un procedimento volto alla determinazione dell’indennità di esproprio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del comune di Grotte di Castro , fissava in € 25.189,00 l’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza dovuta in favore del ricorrente. Il giudice di merito rilevava che non si poteva fare riferimento ai fini in esame al criterio della edificabilità di fatto mancando l’allegazione che il fondo fosse privo di regolamentazione urbanistica. Osservava che era incontestata la natura pertinenziale dell’area sicchè il criterio da adottare per la determinazione del valore del bene era quello di ragguagliare detto valore al 10% di quello relativo al bene principale cui esso accede. Riteneva pertanto sulla base delle risultanze peritali che l’indennità andasse calcolata in € 22.300,00 cui andavano ad aggiungersi gli interessi legali a decorrere dal decreto di esproprio. Avverso tale provvedimento il Comune di Grotte di Castro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] . DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 112 c.p.c. per omessa pronuncia, la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art 360 primo comma nr 4 c.p.c. la violazione dell’art 54 del D.P.R. 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima incardinata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica di determinazione della stessa da parte del Comune come previsto dall’art 54 del D.P.R. 327/2001,vizio comunque rilevabile d’ufficio trattandosi di una condizione di ammissibilità dell’azione. Con un secondo motivo si denuncia la violazione degli art 817 e 818 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. ,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto non contestato il vincolo pertinenziale mancando di considerare che il ricorrente si era limitato in sede di opposizione a chiedere che il valore del terreno venisse determinato sulla scorta del criterio dell’edificabilità di fatto senza che tale problematica venisse fatta oggetto di contraddittorio. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art 40 del D.P.R. nr 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non aver calcolato la discussa natura pertinenziale ai sensi e per gli effetti dell’art 40 del D.P.R. 327/2001 che comporta la stima del terreno a valore agricolo trattandosi di terreni pertinenziali ubicati in zone non edificabili sotto il profilo urbanistico. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, anche con riferimento alla pregressa disciplina L. n. 865 del 2017 - (Cass. S.U. 4241/2004), aveva precisato che "dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità" (conf. Cass.11406/2012). Si è poi chiarito (Cass. 4703/2006) che la avvenuta emissione del decreto di esproprio, che è condizione dell'azione e non presupposto processuale della domanda di opposizione alla stima, onde è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina la improcedibilità della domanda. Con riferimento al T.U.E., è stato quindi ribadito (Cass.11261/2016) che "in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione per la determinazione della corrispondente indennità - sicchè il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza - resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001, atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario: sia nel senso che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull'indennità in assenza del provvedimento ablatorio, sia nel senso che, emanato quest'ultimo, sorge ed è azionabile il diritto del proprietario a percepire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo" ( Cass 2020 nr 3099). La pronuncia della Corte risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra richiamati avendo dato atto che il decreto di esproprio era sopraggiunto in data 22.2.2014 nel corso del giudizio chiarendo che l’atto ablativo si poneva come condizione dell’azione che era necessario intervenisse, come nella specie, prima della decisione. Il secondo motivo è inammissibile in primo luogo, per difetto di autosufficienza; Giova ricordare che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ;tale principio vale tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l'erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato ((vedi Cass.n. 20637/2016; Cass. n. 6303/2019; n. 12840/2017; n. 20637/2016; n. 9843/2014; n. 324/2007). La ricorrente infatti non ha riportato o trascritto, anche solo per estratto, il contenuto degli atti processuali (non indicando nemmeno le pagine) da cui emergerebbe il vizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito, venendo quindi meno al proprio onere di allegazione. Va comunque osservato che il ricorrente ha agito in causa al fine di vedere determinata la giusta indennità di esproprio relativamente al terreno oggetto della procedura ablatoria . La Corte ha quindi disposto la consulenza che ha verificato la natura pertinenziale del bene adibito ad orto-giardino . La valutazione espressa dal giudice del merito circa la sussistenza del rapporto pertinenziale fra un bene principale e uno accessorio, correttamente declinata secondo i principi che astrattamente governano la materia, non può essere sindacata in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione. Nel rapporto pertinenziale il collegamento tra la res principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non già come connessione materiale, ma come relazione economico - giuridica di strumentalità e complementarietà funzionale. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, in particolare, è necessaria la presenza sia del requisito soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare uno al servizio o all'ornamento dell'altro, sia di quello oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due cespiti, con la precisazione che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non (o almeno non solo), al proprietario dello stesso (Sez.3, 08/02/2016, n. 2372; Sez. 2, 20/01/2015, n. 869). L'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez.1, 16/05/2018, n. 11970; Sez. 3, 04/03/2014, n. 502; Sez. 2, 02/03/2006, n. 4599; Sez. 1, 11/11/1996, n. 9845). Ovviamente tale vizio motivazionale deve essere dedotto nel rispetto delle regole che attualmente disciplinano tale mezzo di censura e nel caso, quindi, nel rispetto del testo novellato dell'art.360 c.p.c., n. 5. Tale disposto, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053). Ora nel caso di specie il ricorrente critica la qualificazione data dal giudice di merito all’area in questione valorizzando come fatto decisivo unicamente le considerazioni contenute nell’elaborato del proprio tecnico di parte che non integrano dei fatti ma solo valutazioni giuridiche inidonee a configurare il vizio denunciato. Il terzo motivo è infondato. Va ricordato che "quando oggetto di espropriazione sia un edificio con area latistante, vanno adottati differenti criteri indennitari, atteso che il manufatto costituisce un'entità economica da apprezzarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando, ai sensi della L. 20 giugno 1865, n. 2359, art. 39, la liquidazione con riferimento al valore di mercato per l'edificio (comprensivo dell'area di sedime su cui esso insiste e che ne costituisce parte integrante), laddove, quanto all'area pertinenziale, la medesima liquidazione va effettuata con riguardo ai criteri previsti dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359 o dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, a seconda che tale area possieda autonome potenzialità di sfruttamento edificatorio oppure come area agricola se interessata da vincoli di inedificabilità: restando in ogni caso esclusa la possibilità di adottare un criterio indennitario unico, fondato sulla natura ed il valore della cosa principale" (Cass.531/2008; 16980/2006; 7295/2005;6091/2004). Ciò posto la Corte di appello, in conformità ai su enunciati principi , ha ritenuto di stimare ilvalore del fondo pertinenziale non dotato di autonoma vocazione edificatoria nella misura del 10% dell’abitazione per il resto di tratta di valutazione di merito sottratte al sindacato di legittimità. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 2300,00 oltre € 200,00 per spese ed accessori di legge.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art
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