CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223 legge fall.; considerato che il primo motivo - con cui si lamenta la carenza di prova in ordine all'attribuzione dell'imputato della qualifica di amministratore e di amministratore di fatto — e il secondo motivo — con cui si deduce la mancata assunzione della prova decisiva circa l'effettiva disponibilità dell'oro oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, basandosi la Corte esclusivamente sul documento di bilancio — lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), senza confrontarsi con il provvedimento impugnato che, con un'argomentazione logica ed esente da vizi, ha attribuito all'imputato (anche dopo la cessazione della carica di presidente del consiglio di amministrazione assunta dal coimputato) una stabile ingerenza proprio nella gestione dell'oro di cui disponeva la società, di cui gli ha attribuito la diretta custodia (dando conto, alla luce del compendio probatorio, non solo delle cariche da lui rivestite nel tempo in seno alla compagine societaria, ma anche del fatto che egli disponesse della licenza di pubblica sicurezza, fosse il soggetto che, con il coimputato, autorizza l'accesso nel caveau, che aveva prestato garanzia fideiussoria in relazione ad esso) e, conseguentemente, ha indicato tutti gli elementi dai quali ha tratto che l'oro fosse nella effettiva disponibilità della società (richiamando, oltre a quanto esposto nel bilancio, un contratto di prestito d'uso del metallo prezioso e gli atti relativi al contenzioso con [OSCURATO:PERSONA] di Siena); considerato che il terzo motivo (con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo) è versato in fatto e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistente il dolo con una motivazione esente da vizi logici e conforme al diritto, atteso che integra il delitto di bancarotta per distrazione, la condotta distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della distrazione (Sez. 5, n. 49635 del 02/10/2009, Ariola e altri, Rv. 245731 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.