CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 23945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.270/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] A. Mancini n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso; -Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a , per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DELL’[OSCURATO:PERSONA], -Intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1718/2018 depositata il09/10/2018. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1645/2015 il Tribunale di Trani, giudicando su due giudizi ex art. 702 bis c.p.c. riuniti promossi da [OSCURATO:PERSONA] contro i proprietari dei fondi serventi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per quanto in questa sede ancora rileva, accertava l’esistenza a favore del fondo a destinazione agricola in territorio del Comune di Bisceglie, contrada Difese, o [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di una servitù convenzionale di passaggio pedonale e carrabile sul viale largo sei metri che dava accesso a tale fondo da via Imbriani (ex strada statale 16), limitando però il passaggio ai mezzi propri della [OSCURATO:PERSONA] con esclusione dei mezzi di terzi. Con la stessa sentenza venivano respinte la contraria actio negatoria servitutis e le richieste di inibizione del passaggio e di rimozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle condotte idriche, fognanti ed elettriche sottostanti il viale, veniva ordinato ai convenuti di astenersi dal parcheggiare gli autoveicoli di loro proprietà e dal far parcheggiare veicoli di proprietà di terzi che ostacolavano il passaggio sul viale oggetto di servitù, e veniva accolta la riconvenzionale relativa all’aggravamento della servitù convenzionale di passaggio da parte della [OSCURATO:PERSONA], che sul suo fondo ad uso agricolo aveva realizzato un agricampeggio, ritenuto non compatibile con l’originaria destinazione agricola del fondo dominante, riconoscendo che la servitù di passaggio convenzionalmente costituita poteva essere esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] solo con mezzi propri; venivano , infine, compensate le spese processuali. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sul governo delle spese processuali e nella parte in cui aveva limitato l’uso del passaggio pedonale e carrabile inibendolo ai soggetti terzi rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] medesima, ritenendo che quest’ultima avesse effettuato un aggravamento della servitù di passaggio relativa ai fondi serventi, laddove - secondo la [OSCURATO:PERSONA] - l ’ attività di agricampeggio da lei svolta sul fondo dominante costituiva invece una naturale evoluzione dell’attività agrituristica, complementare dell’originario uso agricolo del fondo, secondo il dettato normativo degli articoli 2135 cod. civ., della L. n. 96/2006 in materia di agriturismo e della L.R. Puglia n. 42/2013, per cu i non aveva determinato alcun aggravamento vietato della servitù di passaggio convenzionale esistente. Alcuni proprietari dei fondi serventi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA]) si costituivano nel giudizio di secondo grado, si opponevano all’appello principale e proponevano appello incidentale, riproponendo l ’ actio negatoria servitutis e chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a fare cessare la turbativa al passaggio derivante dalla sosta sul viale di veicoli di terzi, contestando contestavano che la [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto attività di imprenditrice agricola; mentre altri proprietari d ei fondi serventi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si limitavano a chiedere il rigetto dell’appello principale, e [OSCURATO:PERSONA] restava contumace. Con la sentenza n. 1718/2018 del 17.7/9.10.2018, la Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello principale, riformando la sentenza del Tribunale di Trani nella parte in cui aveva riconosciuto sussistente un aggravamento della servitù di passaggio da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed aveva ordinato a quest ’ ultima di impedirne l’utilizzo da parte di terzi; rigettava l’appello incidentale e condannava gli appellati in solido a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali di primo e secondo grado, ponendo a loro carico le spese di CTU. Riteneva la Corte territoriale che l ’ attività di agricampeggio, assimilabile a quella agrituristica svolta sul fondo della [OSCURATO:PERSONA], era un’attività complementare a quella agricola originariamente svolta dalla stessa su quel fondo e che, pertanto, non era intervenuto alcun aggravamento vietato della servitù di passaggio. Avverso la sentenza di appello , notificata loro il 20.11.2018, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due rappresentati dal procuratore [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 17.12.2018 agli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell’[OSCURATO:PERSONA], e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 24.1.2019. Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1063, 1065, 1067, 1362, 1366 e 2135 cod. civ., nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Assumono i ricorrenti che l’impugnata sentenza abbia erroneamente escluso l’aggravamento vietato della servitù di passaggio pedonale e carrabile in violazione dell’art. 1065 cod. civ., secondo il quale il bisogno del fondo dominante dev’essere realizzato col minor aggravio per il fondo servente, ritenendo che l’incremento del passaggio di persone e veicoli sul viale costituito dai fondi serventi sia stato dovuto a bisogni del fondo dominante prevedibili al momento della costituzione convenzionale della servitù di passaggio solo perché la sopravvenuta destinazione del fondo dominante ad agricampeggio (assimilabile ad agriturismo) sarebbe stata una destinazione ad attività complementare all’originaria attività meramente agricola risultante dagli atti di costituzione della servitù (atto del notaio Bonito di Bisceglie del 14.12.1976, rep. n. 17358, richiamato nell’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 69868, racc. n. 8852) rientrante nella sua normale evoluzione. Assumono i ricorrenti che gli atti costitutivi, interpretatisecondo buona fede e tenendo conto della comune intenzione delle parti, escludevano qualsiasi intervento edificatorio sulle particelle vendute alla [OSCURATO:PERSONA], collocate in una zona ambientale protetta, nella quale secondo le NTA erano consentite solo attività agricole e zootecniche, depositi di prodotti agricoli non nocivi ed attività estrattive e conserviere di natura agricola, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato, con l’autorizzazione della Regione Puglia, ben 40 piazzole sul fondo dominante destinate ad agricampeggio ed aveva organizzato eventi enogastronomici, attività ricreative e culturali con accesso sul viale di scolaresche e di turisti, di clienti e fornitori dell’attività commerciale diretti al fondo dominante con auto, caravan ed autobus, con evidente e grave pregiudizio per i fondi serventi, circostanze queste sull’uso effettivo del viale emerse dall’istruttoria svolta, ma totalmente sottovalutate dall’impugnata sentenza. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1065, 1067 e 2135 cod. civ., della L. 20.2.2006 n. 96 e della L.R. Puglia 13.12.2013 n. 42. Assumono i ricorrenti che l’impugnata sentenza, nel ritenere insussistente l’aggravamento vietato della servitù di passaggio pedonale e carrabile in violazione dell’art. 1065 cod. civ. per la natura complementare dell’attività di agricampeggio (o agrituristica) rispetto a quella strettamente agricola originaria, abbia dato per scontata la sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, pur mancando alcuni requisiti necessari per l’attività agrituristica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo l’art. 4 della L.R. Puglia n. 42/2013 (numero di piazzole per agri- campeggio non superiore a 15, e numero di ospiti non superiore a dieci, per essere stata autorizzata dal Comune di Bisceglie l’apertura dell’agricampeggio con una capacità di 140 persone per 40 piazzole), e per avere ritenuto non contestata la qualità di imprenditore agricolo della [OSCURATO:PERSONA], in realtà contestata nella loro costituzione in appello, basandosi sulla CTU espletata, che in realtà non aveva dato risposta al quesito concernente l’aggravamento della servitù con opere illegittime della [OSCURATO:PERSONA] cheavessero reso più gravosa la condizione del fondo servente. I due motivi, entrambi inerenti alla domanda avanzata dai proprietari dei fondi serventi che avevano chiesto in via riconvenzionale in primo grado di accertare l’intervenuto aggravamento, vietato dall ’ art. 1065 cod. civ., della servitù convenzionale di passaggio pedonale e carrabile da parte della proprietaria del fondo dominante, [OSCURATO:PERSONA], per l’incremento del passaggio di persone e mezzi sul viale della larghezza di sei metri insistente sui fondi serventi di collegamento a via Imbriani per effetto dell’apertura di un’attività di agricampeggio sul fondo dominante, originariamente destinato ad uso agricolo in senso stretto, ed alla conseguente richiesta dei ricorrenti di inibire il passaggio a terzi diversi dalla proprietaria del fondo dominante, [OSCURATO:PERSONA], vanno esaminati congiuntamente e risultano inammissibili. Le censure, infatti, puntano ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sulla base delle prove acquisite, pretendendo che la Suprema Corte sovrapponga una propria valutazione a quella pur plausibile e compiutamente motivata dalla Corte d’Appello di Bari, dimenticando che la Corte di Cassazione non è giudice del fatto , né giudice di terzo grado, valendo - nel nostro sistema processuale - il principio del “doppio grado di giurisdizione”. Il giudizio di fatto, invero, è riservato al giudice del merito, laddove il motivo mira a negare la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice rispetto agli elementi istruttori acquisiti, prospettando una migliore valutazione di quegli stessi elementi, ma tali aspetti del giudizio restano interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, di pertinenza esclusiva del giudice del merito, e preclusi in sede di legittimità, trattandosi di una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (vedi Cass. Sez. Un. 25.10.2013 n. 24148; Cass. ord. 22.6.2023 n. 17856). In proposito, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che in tema di servitù l’aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio, non è mai in re ipsa, ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice del merito e di per sé non sindacabile in sede di legittimità (vedi Cass. 11.11.2005 n. 22831). Nello specifico, quanto al primo motivo, si deve inoltre rilevare che l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione non rientrano più tra i vizi che possono essere fatti valere in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. operata dall’art. 54 comma 1 lett. b) del D.L. 22.6.2012 n.83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, applicabile nel caso in esame. Al di là dei casi, qui neppure invocati, di motivazione totalmente mancante, od apparente, censurabili ex artt. 360 comma primo n.4) e 132 comma secondo n. 4) c.p.c., la motivazione è censur abile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, fatto storico che nella specie non risulta chiaramente indicato, non potendosi evidentemente far coincidere col generico richiamo alle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso secondo i ricorrenti un aumento del passaggio di persone e mezzi sul viale che da via Imbriani raggiunge il fondo dominante a seguito dell’apertura dell’agricampeggio sul fondo dominante della [OSCURATO:PERSONA]. Se comunque quello fosse il fatto storico al quale i ricorrenti intendevano fare riferimento nel richiamare il vizio dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., lo stesso non potrebbe essere censurato sotto questo profilo in questa sede, in quanto non rientra tra i fatti oggetto di discussione tra le parti decisivi non esaminati dalla Corte d’Appello di Bari. Quest’ultima, infatti, al penultimo capoverso della pagina 7 dell’impugnata sentenza, ha richiamato la CTU espletata, e le controdeduzioni svolte dall’ausiliario in modo esauriente e motivato, al fine di escludere che dall’esercizio concreto della servitù sia derivato un aggravamento per i fondi serventi, e ciò dimostra, insieme al riferimento nel penultimo capoverso della pagina 6 della sentenza alla certificazione, attestazione ed autorizzazione depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] e non contestate validamente dai convenuti (che solo in appello, e quindi tardivamente, hanno mosso sul punto contestazioni), comprovanti la qualifica di imprenditore agricolo della [OSCURATO:PERSONA], che la negazione nella sentenza impugnata di un aggravamento vietato dagli articoli 1065 e 1067 cod. civ. non è stata basata, come invece asserito dai ricorrenti, solo sull’astratta qualificazione dell’attività agrituristica (e quindi di agricampeggio) come attività complementare di quella strettamente agricola originaria del fondo dominante e rientrante nella sua normale evoluzione, ma anche sulla condizione effettiva dei fondi serventi e di quello dominante, peraltro ricadenti, secondo quanto riportato nella CTU dell’ing. Lopopolo ed in sentenza, in una zona ormai fortemente urbanizzata. Quanto alle lamentate violazioni dei canoni ermeneutici della comune intenzione delle parti e della buona fede in ordine all’interpretazione degli atti costitutivi della servitù di passaggio pedonale e carrabile della [OSCURATO:PERSONA], va detto che la Corte d’Appello ha riconosciuto che la servitù di passaggio è sorta in relazione all ’ uso agricolo all’epoca della costituzione esistente per il fondo dominante, per cui non ha certo violato gli articoli 1362 e 1366 cod. civ., ma tenendo conto dell’inclusione, a seguito della riforma nel 2001 dell’art. 2135 cod. civ., tra le attività connesse a quella agricola, anche di quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dall’imprenditore agricolo che tendano a valorizzare i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, ha ritenuto l’attività di agricampeggio frutto di un’evoluzione prevedibile dell’originaria attività agricola, che non ha determinato un aggravamento vietato dell’esistente servitù di passaggio pedonale e carrabile a servizio del fondo dominante. Le lamentate violazioni degli articoli 1063, 1065 e 1067 cod. civ. non sono state invece riferite ad un’erronea applicazione di legge alla ricostruzione dei fatti come compiuta dalla Corte d’Appello di Bari, bensì a fatti diversamente ricostruiti dai ricorrenti che si vorrebbero riconosciuti dalla Suprema Corte attraverso un’inammissibile nuova valutazione del materiale istruttorio che pervenga ad un diverso giudizio di fatto riservato ai giudici di merito. Per quanto riguarda poi il secondo motivo, l’insussistenza della connessione dell’attività agrituristica con quella agricola svolta sul fondo dominante non può essere individuata come fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sia stato considerato dall’impugnata sentenza, la quale, al contrario, ha ritenuto provata documentalmente e non contestata tempestivamente la qualifica di imprenditrice agricola della proprietaria del fondo dominante, [OSCURATO:PERSONA], ed a seguito del pacifico svolgimento su quello stesso fondo dell’attività di agricampeggio e dell’accertamento da parte del CTU del mancato aggravamento della servitù per i fondi serventi, ubicati in zona ormai urbanizzata, ha ritenuto, per la complementarità dell’attività di agricampeggio rispetto a quella agricola, che non vi sia stato alcun mutamento di destinazione del fondo dominante non prevedibile, non potendosi certo pretendere un diverso giudizio di fatto dalla Suprema Corte. Quanto all’asserita violazione della L.20.2.2006 n. 96 e della L.R. Puglia 13.12.2013 n. 42, derivante dalla mancanza di alcuni requisiti richiesti dalla normativa locale per lo svolgimento di attività agrituristiche e di agricampeggio, in particolare sul numero delle piazzole autorizzate e sul numero di persone ospitabili contemporaneamente nella struttura agrituristica, non èstata dedotta nel giudizio di secondo grado, e comunque la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto delle risultanze della CTU espletata, dalla quale risultava che l’attività di agricampeggio era stata autorizzata con determinate caratteristiche di estensione dal Comune di Bisceglie e mai èstata chiamata a valutare la legittimità di tale autorizzazione. Non può comunque essere chiesto alla Suprema Corte di fornire una diversa valutazione di fatto in ordine alla complementarità dell’attività di agricampeggio rispetto a quella agricola originariamente svolta sul fondo dominante, già compiutamente valutata dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorso va, quindi , dichiarato inammissibile . Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza a vanno liquidate come. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali del giudizio di legittimità, che