CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]!; COV, a ..12 V- • itH Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 aprile 2023 che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica del 9 dicembre 2019, mitigando - con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti - il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo Giudice. 1.2. L'imputato è stato condannato per iii reato p. e p. dagli artt. 113 e 590 co 1, 2 e 3 c.p. perché - in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società venditrice, in cooperazione con [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante legale della società MSK Doo (cui era stata appaltato dalla venditrice il montaggio dell'impianto) nonché di preposto e responsabile dei lavori della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. - cagionava lesioni personali gravi a LEVAK Andrej, dipendente della MSK Doo, il quale, nello svolgimento dei lavori di montaggio della struttura di un impianto presso la ditta italiana acquirente - un "separatore balistico" per il trattamento dei rifiuti costituito da quattro pilastri e una trave - veniva colpito dalla stessa trave e sbalzato a terra dalla piattaforma elevatrice sulla quale si trovava al fine di imbullonare l'elemento orizzontale -la trave, appunto- a quelli verticali (i pilastri). All'imputato è stata contestata colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia consistita nella violazione dell'art. 96, comma 1, lett. G) del d.lgs. 81/2008 per non aver valutato il rischio specifico della instabilità della piattaforma, per non aver individuato le misure preventive e protettive specifiche della fase di montaggio e in particolare per non aver previsto nel POS i rischi specifici di detta attività di montaggio; nonché nella violazione dell'art. 19 co. 1 lett. A) del d.lgs. 81/2008 per non aver vigilato sulla sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, per non essere stato presente nella fase di montaggio nonostante nel POS fosse prevista la presenza del responsabile del montaggio. 2. Il ricorso consta dei seguenti tre motivi: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamenta ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 17 del d.lgs. 116/2017; in particolare, viene eccepita la nullità del processo per incompetenza per materia del Pubblico ministero di udienza in quanto Giudice onorario che, come tale, non può essere delegato alla trattazione dei procedimenti relativi al reato di cui all'art. 590 cod. pen.;2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato deduce ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 113 e 590 cod. pen. per erronea ricostruzione del nesso causale e per l'erronea individuazione della posizione di garanzia dello Stadler. In particolare, il ricorrente denuncia l'omessa esatta ricostruzione del fatto ed assume che allo Stadler non sia ascrivibile alcun profilo di colpa e che le cause dell'incidente siano da ricercare nella esclusiva responsabilità degli operai presenti e nell'errore umano che, in quanto non previsto né prevedibile, è interruttivo del nesso causale; 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, l'imputato lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la decisione di cui alla gravata sentenza sia stata assunta in mancanza dell'esame del [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il ricorrente osserva che il Giudice territoriale non ha esaminato il [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo affermato che lo stesso non è in atti, e ne ha erroneamente dedotto il contenuto dall'analogo POS della MSK Doo; assume che, invece, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero state indicate con precisione le esigenze di prevenzione, con specifico riferimento alle modalità di fissaggio della trave (con quattro bulloni invece che con due, come effettivamente avvenuto) ed alla necessità di messa in sicurezza della struttura fino alla stabilizzazione; lamenta, inoltre, che la Corte abbia errato nel ritenere [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Stadler, responsabile della sicurezza nel cantiere, atteso che responsabile per la sicurezza era esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] della MSK Doo. 3. In data 26/01/24, è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha altresì allegato copia del [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 12/06/2023 il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (fatto commesso in data 12/12/2015), e non risultando sospensioni. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (12/04/2023). È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, R3/.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri