CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 09746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12349-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 68, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima ditta, p.i. 06628371210, elettivamente domiciliatoin Roma, via Ciceronen. 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], iscritto al NRG 1363del 2023. udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023; Giurisdizione –Regolamento preventivo –Incentivi da produzione di energia da fonte rinnovabile.RGN 12349/2023 lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto riconoscersi la giurisdizione de l giudice ordinario [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promosso da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’omonima ditta, con cui svolge attività di coltivatore diretto, ha origine dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 19,95 Kw, per il quale in data 22.10.2013 chiese al Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. il riconoscimento degli incentivi per produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012. In data 9.10.2014 ilGSE comunicò all’istante il preavviso di rigetto della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, cui seguì, dopo uno scambio di osservazioni, il rigetto stesso(10 novembre 2014). Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il Lauriello impugnò il provvedimento, notificandoloalla controparte il 9.03.2015. Il 25.02.2023 il medesimo Lauriello ha conven uto in giudizio il GSE dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e, sulla premessa di non conoscere l’esito del ricorso straordinario, ha assunto che: a) in attesa degli esiti dell’impugnazione non poteva beneficiare della tariffa incentivante; b) dell’energia prodotta dall’impianto, in virtù dell’allaccio già eseguito alla rete, ne beneficiava intanto il GSE, rivendendola e lucrando sui corrispettivi percepiti; c) l’instante subiva così pregiudizio economico, costituito dall’usura del medesimo impianto e dalle spese di gestione; d)sussistevano pertanto gli elementi costitutivi dell’azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ., nei confronti della società; e) tale arricchimento era quantificato in € 27.511,00, importo di cui chiedeva il pagamento alGSE. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha eccepito che le controversie riconducibili a provvedimentiassunti dal GSE, comprese quelle concernenti le “pretese risarcitorie”,rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) del c.p.a., afferendo comunque a questioni legate alla produzione di energia. Ha pertanto proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ., per regolamento preventivo di giurisdizione, evidenziando che la somma pretesa nei confronti del GSE era reclamata a titolo di indebito arricchimento per «effetto del provvedimento di rigetto», preclusivo della possibilità di beneficiare degli RGN 12349/2023 incentivi erogati dall’ente, laddove, con la vendita dell’energia prodotta dall’impianto, i relativi ricavi erano invece percepiti dal GSE. Ha dunque chiesto che fosse riconosci uta la giurisdizione del giudice amministrativo. Si è costituito con controricorso il Lauriello, che ha resistito al ricorso, insistendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Anche l’Ufficio della Procura Generale, che ha presentato conclusioni scritte, ha concluso per la sussiste nza del la giurisdizione del giudice ordinario. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Nel sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, la società [OSCURATO:SOCIETA] invoca il consolidato orientamento della giurisprudenza delle sezioni unite, secondo cui, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, le controversieconcernentii provvedimenti adottat i dal gestore pubblico,nell’esercizio dei poteri di sua competenza, sul diritto della società produttrice alla tariffa incentivante, riguarda no la «produzione di energia», ed essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale, esse appartengonoalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), dell’all. 1 al d.lgs. n. 104 del 2010(Sez. U., 13 giugno 2017, n. 14653; 2 novembre 2018, n. 28057; 30 dicembre 2020, n. 29825). Nell’orientamentogiurisprudenziale ora richiamato l a ratio a sostegno delle argomentazioni illustrate sta nella preliminare cons iderazione che il Gestore dei servizi energetici svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, e in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze e cheattende alla gestione di detto sistema pubblico d'incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe. Per le finalità dell’incentivazione e la funzione svolta dal GSE si è pertanto affermato che le controversie rientranonella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trovando collocazione ne ll'art. 133, primo RGN 12349/2023 comma, lettera o), c.p.a., che contempla «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti»(oltre la giurisprudenza già citata, cfr. Sez. U, 7 maggio 2019, n. 11932; 10 aprile 2019,n. 10020). D’altronde, lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, mediante la previsione di contributi tariffari, costituendo per ciò stesso uno strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale (Sez.U., n. 14653 del 2017 cit. ; n. 28057 del 2018 cit.), si innesta "in un'area dominata dallanecessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati"(Sez. U., 4 maggio 2017, n. 10795) . Anche la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sotto più profili in tema di incentivo alle energie rinnovabili e tariffe incentivanti per energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, con sentenza del 6 dicembre 2017, n. 16,ha evidenziato che le "convenzioni stipulate con il Gestore" si palesano come "negozi di diritto privato" accessori ai provvedimenti diconcessione degli incentivi ma altresì "costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche nell'equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l'onereeconomico". Sennonché, perimetrata la ratio che sottende l’investitura del giudice amministrativo della giurisdizione in materia, anche quando la controversia abbia ad oggetto “ una pretesa risarcitoria” - l’essere cioè la funzione esercitata dal gestore dei servizi nel settore elettrico deputata ad attività di attuazione di strumenti di indirizzo della produzione energetica nazionale-, per ciò stesso tale ratione segna il confine. Questa Corte ha infatti avvertito che,per individuare la giurisdizione investita delle suddettecontroversie, occorre verificare se la fattispecie verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia diregolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa, per l’oggetto meramente privatistico, non intersechi in alcun modo l'esercizio di pubblici poteri da parte di uno deisoggetti coinvolti (Sez. U, 27 marzo 2020, n. 7560 ; 19 gennaio 2021, n. 785, per l’ipotesi di mancato pagamento degli importi RGN 12349/2023 degli incentivi già riconosciuti). E a tal fine la prospettazione difensiva, e soprattutto l’identificazione degli interessi coinvolti, costituisce il discrimine. Questa Corte ha infatti affermato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che , quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitumsostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione (già Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno 2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis, Sez. U, 24 gennaio 2024, n. 2368; 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522. Con specifico riferimento alle azioni generali diarricchimento, cfr. anche Sez. U, 18 novembre 2010, n. 23284). È proprio sulla base dei principi generali enunciati in tema di criteri di riparto della giurisdizione, e sul discrimine, quanto alla question e, come quella oggetto di causa, dell’utilizzo o meno dei pubblici poteri, che si è riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui era in discussione non già un profilo autoritativo, ossia la spettanza dell’incentivo e la sua misura, ma la sola legittimità delsuo mancato versamento (Sez. U, 29 ottobre 2020, n. 23900). Ebbene, nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La domanda di condanna del GES al pagamento della somma di € 27.500,00, proposta dal Lauriello dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ingiustificato arricchimento, è infatti centrata su i seguenti fatti : a) la realizzazione di un impianto fotovoltaico, realizzato dal Lauriello e già allacciato alla rete elettrica, evidentemente in vista della fruizione de i benefici per produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012; b) il disconoscimento dei suddetti benefici, espressamente negati dal GES con provvedimento del 10 novembre 2014 - che l’istante aveva impugnato mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza più aver contezza (così riferisce) del suo esito-; c) la circostanza che il Gestore, pur negando i benefici, avrebbe appreso l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, rivendendola e lucrandovi, con conseguente RGN 12349/2023 pregiudizio economico del produttore, corrispondente all’usura dell’impianto e alle spese di gestione e manutenzione. Ora, è ben vero che il Lauriello, rispetto a tale prospettazione, dovrà provare i fatti (se l’impianto fotovoltaico sia stato effettivamente allacciato alla rete, del perché non abbia provveduto al suo distacco;se via sia stata apprensione da parte del GES dell’energia elettrica prodotta da quell’impianto e della sua vendita a terzi; se si profili un danno da indennizzare nei termini prescritti dall’art. 2041 cod. civ.), ma ciò afferisce al merito della controversia, mentre è incontestabile, perché neppure l’odierna ricorrente ha in alcun modo contribuito a chiarire diversamente la vicenda, che ad essa è del tutto estranea una condotta - eventualmente tenuta dal GES-in qualche modo riconducibile all’utilizzo di pubblici poteri. Il provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento degli incentivi per produzione di energia da fonte rinnovabile resta sullo sfondo dell’oggetto della controversia all’attenzione del giudice ordinario, ponendosi al più in rapporto di consequenzialità temporale, ma senza alcun rapporto causale con la lite, atteso che la condotta addebitata al GES rientra in un comportamento in fatto. Manca cioè, nell’addebito di responsabilità rivolta al GES, qualunque profilo autoritativo da riportare, in riferimento al petitum sostanziale della domanda, nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo. Deve dunque dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. P.Q.M. La Corte a sezioni unite dichiara la giu