CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'APRILE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 727/2019 pubblicata il 21 marzo 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo rustico con sovrastante fabbricato sito in agro di Cerignola (FG), località [OSCURATO:PERSONA], citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo limitrofo, davanti alla locale sezione distaccata del Tribunale di Foggia -poi soppressa con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012-, chiedendo il regolamento dei confini tra i due predi e la condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno corrispondente alla particella catastale 75 del foglio di mappa 11, appartenente ad esso attore. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], il quale contrastava le avverse allegazioni opponendo che nell’area contesa era stato impiantato un oliveto intorno agli anni 1977-78 e che nessuna contestazione era stata mossa al riguardo dal Pasquariello. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 222/2017 del 31 gennaio 2017, il Tribunale respingeva la domanda attorea e dichiarava acquisita per usucapione ordinaria da parte del convenuto [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della particella oggetto di controversia, regolando le spese processuali secondo il criterio della soccombenza. La decisione veniva impugnata da entrambe le parti davanti alla Corte d’Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 727/2019 del 21 marzo 2019, annullava la pronuncia di accertamento dell’intervenuta usucapione resa dal primo giudice, per mancanza della relativa domanda; rigettava, per il resto, il gravame principale proposto dal Pasquariello; dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA]; compensava interamente fra le parti le spese di lite. Contro la pronuncia d’appello, notificata il 6 maggio 2019, il Pasquariello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Si assume che la Corte d’Appello di Bari, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avrebbe illegittimamente accolto un’eccezione riconvenzionale di usucapione ordinaria giammai proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, aveva semplicemente dedotto che il confine tra i fondi dei litiganti era segnato da tre termini lapidei e che nella porzione di terreno oggetto di causa era stato impiantato un oliveto negli anni 1977-78. Con il secondo motivo è allegata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe ulteriormente violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato nell’omettere di statuire sul terzo motivo di gravame proposto dal Pasquariello, con il quale era stata evidenziata la giuridica impossibilità di usucapire la proprietà dell’intero fondo o di singole parti fino a quando esso risultava gravato da vincolo di indisponibilità in ragione della sua appartenenza all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia (E.R.S.A.P.). Con il terzo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 1158 c.c. Il giudice distrettuale avrebbe in ogni caso errato nell’accogliere l’eccezione di usucapione asseritamente proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], non avendo questi offerto idonea prova degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva contemplata dalla suddetta norma. Con il quarto motivo è prospettata la violazione degli artt. 828, 830, 1145 e 1158 c.c. La Corte territoriale non si sarebbe avveduta della mancanza del requisito temporale prescritto dalla legge ai fini del compimento dell’usucapione ordinaria, essendo intercorso un periodo inferiore a venti anni fra la cessazione dell’appartenenza del fondo al patrimonio indisponibile dell’E.R.S.A.P. (1991) e l’introduzione del presente giudizio (2009). Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure. Giova premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, ilprincipio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio del processo ( ”error in procedendo“) riconducibile alla violazione della regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quella del ”tantum devolutum quantum appellatum“. In tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e delle istanze e deduzioni delle parti ivi contenute (cfr. Cass. n. 30085/2017, Cass. n. 25259/2017, Cass. n. 21421/2014, Cass. n. 15653/2012). Deve, inoltre, rammentarsi che l’eccezione di usucapione rientra fra quelle di merito, non rilevabili d’ufficio, da proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, giusta il disposto dell’art. 167, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente vertenza, introdotta nell’anno 2009 (cfr. Cass. n. 10206/2015 con riferimento al regime anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, nel quale era possibile sollevare detta eccezione entro il termine perentorio di cui all’abrogato comma 2 dell’art. 180 c.p.c.). Ciò posto, dall’esame della concisa comparsa di risposta depositata dall’odierno controricorrente nel giudizio di primo grado emerge con assoluta chiarezza che nessuna eccezione riconvenzionale di usucapione era stata formulata in quell’atto. Nel suo breve scritto difensivo l’[OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, limitato a contrastare la pretesa avversaria in base all’as sunto che il confine fra i due fondi, in quanto segnato da tre termini lapidei apposti sul terreno e da un oliveto ivi impiantato negli anni 1977-78, non potesse considerarsi incerto. Nemmeno vagamente egli aveva dedotto di possedere uti dominus, da oltre venti anni, la porzione di terreno corrispondente alla particella catastale 75 del foglio di mappa 11, di cui il Pasquariello lamentava l’indebita occupazione. In mancanza delle pur minime allegazioni in fatto da cui evincere la sua intenzione di opporre un acquisto a titolo originario, allo scopo di paralizzare la domanda attorea di rilascio della fascia di terreno contesa, non poteva ritenersi anche solo implicitamente proposta dal convenuto un’eccezione di usucapione, che in alcun modo era desumibile dal tenore complessivo delle sue difese; oltretutto, nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riconosceva di non aver mai sostenuto di essere proprietario della particella 75 (pag. 1). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente il vizio processuale denunciato dal Pasquariello. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa uniformandosi a quanto stabilito con la presente decisione. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con