CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 14516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto inviato il 21 novembre 2025, i difensori dell'imputato hanno presentato ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione della Sesta Sezione di questa Corte, di data 14 novembre 2024, n.2695/2025 che aveva rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 481 del 5 marzo 2024, che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 338,00 di multa. Le imputazioni originariamente ascritte all'imputato andavano dai furti aggravati (capi a e g) alla violenza per commettere un reato e tentata estorsione (capo b), dal sequestro di persona (capo c) alla cessione di stupefacente (capo d), dalla minaccia e violenza privata (capo e) alle lesioni (capo f). Secondo la prospettazione difensiva (pg. 5) "a seguito del rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alcune delle condotte ascritte allo stesso sub capo d) del capo di imputazione - ovvero quelle commesse fino al 14 maggio 201 7 - dovrebbero ritenersi prescritte". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato anteriormente al deposito della motivazione. Come correttamente evidenziato nella memoria inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il termine per la proposizione del ricorso straordinario presuppone la redazione ed il deposito della motivazione del provvedimento impugnato, essendo ovviamente necessario il confronto con la ratio del provvedimento, al fine di verificare se errore vi sia e, in caso affermativo, se esso abbia natura percettiva o valutativa. Corretto pertanto è il richiamo alla pronuncia Sez. 4, n. 37783 del 04/04/2019, Lazzari, Rv. 277185 - 01, ove, in tema, si è affermato che il dies a quo non può decorrere dalla mera pubblicazione del dispositivo in quanto la speciale procedura di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. è prevista per la necessità di porre riparo ad errori di fatto che abbiano generato una decisione non corretta. Con il corollario che, per rilevare l'effettività di tali inesattezze, che sole giustificano tale straordinario intervento, è necessario esaminare l'argomentazione a sostegno della decisione, per verificare sia l'esistenza della svista, che la sua correlazione con una erronea percezione del fatto, non potendosi in caso contrario, sulla base del solo dispositivo, operare alcuna valutazione al riguardo (cfr. altresì Sez. 6, ord. n. 27109 del 08/05/2017, Ciccarelli, non mass. sullo specifico punto; nello stesso senso, Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Bruzzaniti, non mass. sullo specifico punto); si è altresì precisato che «l'orizzonte che delimita il rimedio ex art. 625- bis cod. proc. pen. per errore di fatto è costituito dalla necessità di porre riparo ad errori identificabili esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527), con la conseguenza che qualsiasi doglianza in tal senso deve necessariamente confrontarsi con la parte del provvedimento (nel caso di specie la motivazione) che la fuorviata rappresentazione percettiva contenga» (Sez. 3, n. 48468 del 27/10/2015, Storace, Rv. 265421, non mass. sullo specifico punto).• In conclusione, il ricorso presentato anteriormente al deposito della motivazione del provvedimento che si assuma errato in fatto, è inammissibile. 2. Né si può obiettare -è opportuno precisare- che la motivazione della decisione sia stata oramai pubblicata e che, perciò, non vi sia alcuna ragione di procedere alla dichiarazione di inammissibilità, essendo conoscibili, perché ostense, le ragioni della decisione: come si legge nella sentenza sopra riportata, l'onere di confronto con la motivazione della sentenza che viene contestata per errore di fatto incombe, ancor prima che sul Collegio giudicante, sul ricorrente che dovrà innanzitutto "necessariamente confrontarsi con la parte del provvedimento che la fuorviata rappresentazione percettiva contenga" ed inoltre "specificare la parte del provvedimento in relazione alla quale, per omessa o carente lettura, l'errore stesso si sarebbe determinato". La soddisfazione di tale onere è condizione di ammissibilità del ricorso, che altrimenti risulterebbe generico, nei termini di cui all'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbr