Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:107
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995TJ0212_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-212/95, Asociación de fabricantes de cemento de España («[OSCURATO:PERSONA]»), associazione di diritto spagnolo con sede in Madrid, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato, in un primo tempo, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], e, in seguito, dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocati dello Stato, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata, in un primo tempo, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Diaz, e, in seguito, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Torre, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere de facto nel febbraio 1994 il procedimento antidumping avviato nell'aprile 1992 a domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] e di non concedere quindi le misure di difesa sollecitate da tale associazione e, dall'altro, una domanda intesa a fare accertare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] per aver formalmente mantenuto aperto tale procedimento antidumping senza adottare provvedimenti che consentissero di chiuderlo formalmente, eventualmente con l'adozione di misure di difesa,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Terza Sezione ampliata), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, e C.P.

Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D.

Cooke, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 febbraio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 Il regime applicabile alle pratiche di dumping era disciplinato all'epoca dei fatti dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»). 2 L'art. 5, n. 1, del regolamento base stabilisce che ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della [OSCURATO:PERSONA] e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può sporgere una denuncia per iscritto. 3 A norma dell'art. 7, n. 1, dello stesso regolamento, se, in seguito al deposito della denuncia e al termine delle consultazioni nel comitato consultivo, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio del procedimento antidumping, la [OSCURATO:PERSONA] deve immediatamente annunciare l'inizio del procedimento nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee e avviare l'inchiesta che verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva. 4 L'art. 7, n. 9, recita: «a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive.

Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

b) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi, ovvero per scadenza degli impegni (...)». 5 L'art. 9, relativo alla conclusione del procedimento qualora non siano necessarie misure di difesa, dispone: «1.

La procedura è chiusa quando (...) non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo (...).

In tutti gli altri casi, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura.

La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

2. [OSCURATO:PERSONA] informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee; l'avviso riporta le conclusioni essenziali della [OSCURATO:PERSONA] nonché il motivo di tali conclusioni».

Fatti all'origine della controversia 6 [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di diritto spagnolo che rappresenta i produttori spagnoli di cemento. 7 Ritenendo che le esportazioni in Spagna di taluni cementi tipo «Portland» originari della Turchia, della Romania e della Tunisia fossero oggetto di dumping, con grave danno dell'industria cementiera spagnola, la [OSCURATO:PERSONA] presentava nel gennaio 1992 una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento base.

In tale denuncia, essa chiedeva l'adozione di misure di difesa contro le importazioni in questione. 8 [OSCURATO:PERSONA] decideva quindi di iniziare un procedimento antidumping ai sensi dell'art. 7 del regolamento base.

L'avviso dell'inizio di tale procedimento veniva pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 22 aprile 1992 (GU C 100, pag. 4). 9 Nell'ambito di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un'inchiesta nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] le presentava osservazioni complementari e partecipava a diverse riunioni con i suoi servizi. 10 [OSCURATO:PERSONA] informava l'[OSCURATO:PERSONA] con lettera 15 ottobre 1993 che, a suo parere, non sussisteva la condizione prevista dall'art. 4 del regolamento base in ordine all'esistenza di un pregiudizio grave e che, pertanto, essa aveva intenzione di proporre la chiusura del procedimento antidumping senza adottare misure di difesa, a norma dell'art. 9 del regolamento base. 11 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 13 gennaio 1994, comunicava al membro della [OSCURATO:PERSONA] la propria preoccupazione dovuta all'evoluzione del procedimento antidumping e il proprio timore che esso venisse chiuso senza l'adozione di misure di difesa, mentre l'industria cementiera spagnola registrava in quel periodo risultati in netto calo. 12 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 1º febbraio 1994 che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato di lì a poco una decisione motivata, ma non indicava in quale senso. 13 [OSCURATO:PERSONA] inviava il 9 febbraio 1994 al comitato consultivo una proposta di chiudere il procedimento antidumping senza imporre misure di difesa perché le importazioni in questione non avevano causato un pregiudizio grave all'industria cementiera spagnola, ai sensi dell'art. 4 del regolamento base. 14 Riguardo a tale proposta erano state espresse obiezioni in seno al comitato consultivo e la [OSCURATO:PERSONA] presentava quindi al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni nonché una proposta di chiusura conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento base. 15 Il Consiglio decideva all'unanimità, il 7 marzo 1994, di respingere tale proposta della [OSCURATO:PERSONA]. 16 Su suggerimento delle autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] si metteva in contatto con le autorità turche e rumene per trovare una soluzione accettabile per tutte le parti.

Tali contatti non portavano a risultati concreti. [OSCURATO:PERSONA] non si metteva in contatto con le autorità tunisine perché la quota di mercato di tale paese era ritenuta trascurabile. 17 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dal 1º febbraio 1994 alcuna informazione sullo stato del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], le inviava il 25 luglio 1995 una lettera del seguente tenore: «In ogni caso, sono trascorsi oltre tre anni dall'inizio del procedimento e la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato una decisione.

A norma dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento [di base], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una decisione entro il termine di un anno dall'inizio del procedimento.

Per questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] invita formalmente la [OSCURATO:PERSONA] ad agire e ad adottare una decisione che metta fine al procedimento in corso accordandole le richieste misure di difesa.

E' evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha intenzione di avvalersi dei ricorsi giurisdizionali di cui dispone, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non adotti una decisione entro due mesi». 18 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 21 settembre 1995 con una lettera del seguente tenore: «[L]a [OSCURATO:PERSONA] non si è astenuta dal pronunciarsi nel caso di specie poiché l'inchiesta è stata conclusa da una decisione fondata sui risultati del procedimento. [...] Nel febbraio 1994, essa ha deciso, a norma dell'art. 9 del regolamento [di base], di porre fine al procedimento dopo aver constatato che le misure di protezione non erano necessarie, perché, come ha detto nella decisione, le importazioni del prodotto in questione non avevano provocato un pregiudizio importante alla totalità o quasi dell'industria spagnola interessata, ai sensi dell'art. 4 del regolamento [di base].

Il Consiglio non ha tuttavia acconsentito all'archiviazione della pratica.

Dopo la decisione del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], conscia degli interessi della [OSCURATO:PERSONA], ha continuato a seguire l'evoluzione delle importazioni in Spagna (...) Essa prosegue negli sforzi benché il periodo di dodici mesi oggetto dell'inchiesta sia terminato il 31 marzo 1992 e, a partire da allora, i dati relativi alle importazioni non sembrino corroborare nuove asserzioni di pregiudizio.

Al contrario, essi confermano la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non è quindi in grado, attualmente, di modificare i risultati iniziali che aveva esposto nella presentazione al Consiglio in febbraio 1994. [OSCURATO:PERSONA] è naturalmente disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping se esistono dati aggiornati che possano corroborare l'asserzione di un dumping che arrechi pregiudizio.

Ogni nuova denuncia sarà esaminata dal punto di vista delle norme comunitarie attualmente vigenti, ossia conformemente al disposto del regolamento (CE) [del Consiglio 22 dicembre 1994,] n. 3283, [relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU L 349, pag. 1)]». 19 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 29 settembre 1995, richiamandosi alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995, ha fatto osservare di non essere al corrente dell'esistenza della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiuso il procedimento.

Pertanto, essa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargliela. 20 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 18 ottobre 1995 con una lettera del seguente tenore: «Dato che il Consiglio non ha accettato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di archiviare la pratica, il procedimento rimane aperto, conformemente all'art. 9 del regolamento [di base].

Peraltro, la decisione in questione non è mai stata pubblicata».

Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 23 novembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 22 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 14 giugno 1996, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso a intervenire nella causa a sostegno della ricorrente. 23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla trattazione orale senza adottare previe misure istruttorie. 24 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza del 4 febbraio 1997. 25 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - annullare, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994, con cui l'istituzione ha conferito effetti definitivi alla propria proposta di non adottare alcuna misura di difesa contro le importazioni di cemento di origine turca, rumena e tunisina; - dichiarare, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base non adottando una decisione che avrebbe consentito di porre formalmente fine al procedimento antidumping entro un termine ragionevole; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 26 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude che il Tribunale voglia: - accogliere le conclusioni della ricorrente; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare irricevibili le conclusioni, o, in subordine, respingerle; - dichiarare irricevibili le conclusioni relative alla carenza, o, in subordine, respingerle, o, in ulteriore subordine, dichiarare che sono divenute prive di oggetto; - condannare la ricorrente alle spese; Fatti successivi alla presentazione del ricorso 28 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato il 3 maggio 1996 al comitato consultivo una nuova proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 29 Riguardo a tale proposta sono state espresse obiezioni in seno al comitato e la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato al Consiglio, il 31 gennaio 1997, una relazione sull'esito delle consultazioni nonché una nuova proposta di chiusura conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento base. 30 Il Consiglio non ha deciso diversamente nel mese successivo al ricevimento di tale proposta di chiusura.

Essa è quindi divenuta definitiva in forza dell'art. 9, n. 1, del regolamento base. 31 [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 7 marzo 1997 è stata pubblicata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 1997, 97/169/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Spagna di cemento Portland originarie della Romania, della Tunisia e della Turchia (GU L 67, pag. 27; in prosieguo: la «decisione 97/169»). 32 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 marzo 1997 al cancelliere del Tribunale, ha informato il Tribunale della pubblicazione di tale decisione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

Essa ha comunicato che, poiché la domanda volta all'accertamento della carenza era priva di oggetto, non occorreva più pronunciarsi su di essa. 33 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna hanno, su invito del cancelliere, presentato le proprie osservazioni su tale lettera rispettivamente il 28 e il 24 aprile 1997.

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento Argomenti delle parti 34 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di annullamento sia irricevibile.

Essa fa riferimento all'art. 9, n. 1, del regolamento base e fa osservare che una sua proposta di chiudere un procedimento antidumping senza adottare misure di difesa costituisce solo un atto preliminare, soggetto a successiva approvazione del comitato consultivo, quando questo è d'accordo con la proposta, o del Consiglio, in caso contrario.

Inoltre, quando il Consiglio decide di non accogliere la proposta della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento rimane aperto. 35 Ne discenderebbe che in questa fattispecie, in cui il Consiglio si è opposto a una proposta della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere un procedimento antidumping senza adottare misure di difesa, è semplicemente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] chiudere il procedimento.

Peraltro, tale proposta sarebbe un atto preparatorio e non potrebbe quindi configurarsi come atto impugnabile (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-367). 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di annullamento è diretta contro la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto posto fine al procedimento antidumping aperto nell'aprile 1992 su domanda della [OSCURATO:PERSONA], e ha quindi rifiutato le misure di difesa da essa sollecitate.

L'esistenza e il contenuto di tale decisione sarebbero evidenziate dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995 e dall'inerzia della convenuta a partire dal febbraio 1994. 37 Per quanto riguarda la lettera 21 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che in essa la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel febbraio 1994, «essa ha deciso (...) di porre fine al procedimento» e che i dati ottenuti in seguito «confermano la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]».

Essa fa inoltre notare che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera, si dichiara «disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping». 38 Per quanto riguarda quest'ultima dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che il regolamento base non prevede una possibilità di aprire simultaneamente un secondo procedimento antidumping. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi difficilmente potuto proporre l'apertura di un nuovo procedimento se non avesse ritenuto chiuso il primo. 39 In risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che essa cita il paragrafo della sua lettera 21 settembre 1995, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «ha deciso di porre fine al procedimento», isolandolo dal contesto.

Peraltro, la ricorrente non terrebbe conto del contenuto della lettera 18 ottobre 1995, che indica chiaramente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994 non ha chiuso il procedimento.

Il tenore di queste lettere non dimostrerebbe quindi l'esistenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il procedimento. 40 Per quanto riguarda il paragrafo della lettera 21 settembre 1995, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] era «disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping», questo non dimostrerebbe che il primo procedimento era terminato.

Infatti, nel regolamento base non vi è nulla che vieti di depositare una nuova denuncia relativa a un periodo di riferimento diverso da quello esaminato in un procedimento antidumping iniziato a seguito di una prima denuncia. 41 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa osservare che, secondo la giurisprudenza, le istruzioni interne di un'istituzione e gli atti che, pur essendo in linea di principio integrati in un procedimento, di fatto lo definiscono prima del momento in cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione definitiva, possono essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata; sentenza della Corte 9 ottobre 1990, causa C-366/88, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3571; sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-289). 42 Inoltre, poiché la scelta della forma non può mutare la natura di un atto, il fatto che un atto rivesta una forma inconsueta non osta alla presentazione di un ricorso di annullamento, dacché l'atto abbia prodotto effetti giuridici nei confronti di terzi (sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-121, punto 58). 43 Orbene, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995 presenterebbe caratteristiche che permettono, conformemente alla giurisprudenza citata, di individuare un atto che, pur facendo mostra di appartenere per la propria forma ad un procedimento formale, costituisce di fatto, per la propria essenza, un atto che chiude de facto l'inchiesta avviata.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal presentare al Consiglio una nuova proposta, dimostrando quindi la propria volontà definitiva, tale atto potrebbe essere assimilato a un atto che mette fine a un procedimento in modo definitivo. 44 L'interveniente sottolinea ancora come la [OSCURATO:PERSONA] si studi di impedire l'accesso alle due vie di ricorso di cui potrebbe disporre la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, quando essa afferma nella lettera 21 settembre 1995 che «non si è astenuta dal pronunciarsi nel caso di specie poiché l'inchiesta è stata conclusa da una decisione», essa cercherebbe di evitare il rischio di una dichiarazione di carenza ai sensi dell'art. 175 del Trattato.

Al contrario, quando nella lettera 18 ottobre 1995 essa si contraddice affermando che il procedimento «rimane aperto», essa cercherebbe di mettersi al riparo da un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato, sforzandosi di accreditare la tesi che manchi ancora un atto definitivo impugnabile.

Giudizio del Tribunale 45 L'art. 173 del Trattato prevede la possibilità per i singoli di presentare, a determinate condizioni, un ricorso di annullamento per sottoporre gli atti delle istituzioni al controllo di legittimità del giudice comunitario. 46 Per valutare la ricevibilità della presente domanda di annullamento, occorre innanzi tutto verificare se esista un atto che possa essere oggetto di un ricorso di annullamento. 47 Al riguardo, dalla lettura dell'art. 9 del regolamento base (citato supra, al punto 5), emerge che, per quanto riguarda la chiusura di un procedimento antidumping senza l'adozione di misure di difesa, il legislatore comunitario ha voluto istituire un meccanismo decisionale fondato su una ripartizione del potere tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il comitato consultivo ed il Consiglio, dall'altro. 48 Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un procedimento antidumping debba concludersi senza l'adozione di misure di difesa, deve sottoporre al comitato consultivo una proposta in tal senso.

Se in seno al comitato non viene sollevata alcuna obiezione, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] diventa definitiva e il procedimento è chiuso. 49 Quando uno o più rappresentanti in seno al comitato consultivo esprimano obiezioni nei confronti della proposta della [OSCURATO:PERSONA], essa, se ritiene ancora che il procedimento antidumping debba concludersi senza l'adozione di misure di difesa, deve sottoporre al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni, nonché una proposta di chiusura.

Se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] diventa definitiva e il procedimento è chiuso. [OSCURATO:PERSONA] annuncia quindi la chiusura nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. 50 Quando invece una maggioranza qualificata nel Consiglio non concorda con la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e la respinge, la procedura non può venir chiusa.

Dal meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento risulta che, in tale ipotesi, il caso è rinviato alla [OSCURATO:PERSONA] per essere riesaminato alla luce della posizione del Consiglio. 51 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede nella propria domanda l'annullamento della «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994, con cui l'istituzione ha conferito effetti definitivi alla propria proposta di non adottare alcuna misura di difesa contro le importazioni di cemento di origine turca, rumena e tunisina». 52 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente intende per «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994» la proposta di chiudere il procedimento antidumping inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al comitato consultivo e al Consiglio nel febbraio 1994, occorre osservare che, secondo il meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento base, come sopra descritto, tale proposta è un atto intermedio avente lo scopo di preparare la decisione finale di chiudere il procedimento antidumping. 53 Orbene, secondo la giurisprudenza, in presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-719, punto 9; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2267, punto 28). 54 Ne discende che l'atto impugnato così definito non può essere considerato atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. 55 La domanda di annullamento va quindi dichiarata irricevibile. 56 In risposta a un quesito del Tribunale, il legale della ricorrente ha ancora spiegato in udienza che l'atto di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento è la conferma da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle sue conclusioni iniziali secondo cui il procedimento antidumping andava chiuso senza adottare misure di difesa.

Si tratterebbe di una decisione informale presa in data indeterminata dopo il rinvio della pratica alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 1994, e non comunicata alla ricorrente, almeno fino al settembre 1995. 57 Al riguardo, va rilevato che, dopo la presentazione del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al comitato consultivo e al Consiglio, rispettivamente il 3 maggio 1996 e il 31 gennaio 1997, una nuova proposta di chiusura del procedimento antidumping senza l'adozione di misure di difesa.

Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente nel mese successivo al ricevimento della proposta, questa è diventata la decisione 97/169, che chiude definitivamente il procedimento antidumping. 58 Il Tribunale ritiene quindi che non occorra pronunciarsi sulla questione se la «decisione informale» indicata dalla ricorrente in udienza possa costituire un atto impugnabile nel meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento base.

Sulla domanda intesa a fare accertare la carenza Argomenti delle parti 59 [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo, attinente al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito la propria posizione dopo essere stata invitata ad agire, e non ha intrapreso, entro un termine ragionevole, nessuno dei passi che il regolamento base la obbliga ad intraprendere quando il Consiglio respinge la sua proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 60 Secondo la ricorrente, in tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivedere le conclusioni cui era giunta, proseguire l'inchiesta e presentare una nuova proposta che consentisse di porre fine al procedimento antidumping.

Essa non dovrebbe potersi sottrarre a tale obbligo.

Diversamente, essa potrebbe paralizzare il procedimento e privare le parti interessate di qualsiasi tutela, in quanto renderebbe impossibile il controllo di legittimità del comportamento delle istituzioni. 61 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa osservare che, a norma del regolamento base, quando il Consiglio respinge una proposta di chiusura del procedimento antidumping senza adozione di misure di difesa, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a presentargli una nuova proposta. 62 L'interveniente ricorda che il Consiglio ha respinto all'unanimità la proposta di chiusura della [OSCURATO:PERSONA].

Esso fa valere che un procedimento antidumping iniziato nel 1992 e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha nel 1996 ancora adottato una decisione che consenta al Consiglio di pronunciarsi sulle misure che ritiene opportune, dimostra che la denunciante è costretta ad attendere che la situazione evolva da sola e si trova nell'assoluta impossibilità di esercitare i propri diritti.

Tale situazione sarebbe agli antipodi dell'ipotesi in cui un'istituzione può eccepire che non esiste un obbligo di agire. 63 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, ritiene che la domanda di dichiarazione di carenza non sia fondata, in quanto essa non ha smesso di agire da quando il Consiglio ha respinto la sua proposta di chiudere il procedimento antidumping. 64 [OSCURATO:PERSONA] controreplica, la convenuta sottolinea di avere inviato il 3 maggio 1996 al comitato consultivo una seconda proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa.

Pertanto, e in subordine, essa ritiene che dall'invio di tale proposta la domanda di dichiarazione di carenza sia rimasta priva di oggetto, poiché, nella logica della ricorrente, l'emanazione di un atto preparatorio come questo andrebbe considerata una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del trattato.

Giudizio del Tribunale 65 E' assodato e non contestato che la domanda di dichiarazione della carenza era ricevibile al momento della presentazione del ricorso.

Occorre tuttavia esaminare se una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunta in corso di causa l'abbia in un secondo tempo privata dell'oggetto iniziale. 66 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al comitato consultivo il 3 maggio 1996, ossia dopo la presentazione del ricorso, una nuova proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 67 Quindi, prima della pronuncia della sentenza, essa ha debitamente preso posizione sull'invito ad agire della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. 68 Pertanto, il Tribunale deve constatare che l'oggetto della domanda di dichiarazione di carenza è venuto meno, e quindi non occorre più pronunciarsi su tale domanda.

Decisione relativa alle spese Sulle spese Sulle spese occasionate dalla domanda di annullamento 69 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda.

Tuttavia, giusta l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese, segnatamente per motivi eccezionali. 70 Nel caso di specie, la domanda di annullamento è stata dichiarata irricevibile.

Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tale domanda tenendo conto in particolare del contenuto della lettera 21 settembre 1995, che può aver indotto a credere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva essa stessa deciso di chiudere il procedimento antidumping. 71 In tale situazione, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della domanda di annullamento, mentre la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà l'altra metà di tali spese.

Sulle spese occasionate dalla domanda di dichiarazione di carenza 72 A norma dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. 73 Nel caso di specie, alla data dell'invito ad agire, ossia il 25 luglio 1995, erano trascorsi più di quindici mesi da quando il Consiglio aveva rinviato il caso alla [OSCURATO:PERSONA], senza che questa agisse. 74 Inoltre, solo il 3 maggio 1996, ossia più di cinque mesi dopo la presentazione del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito, inviando al comitato consultivo una nuova proposta di chiudere il procedimento. 75 Pertanto, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della domanda di dichiarazione di carenza.

Sulle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna 76 A norma dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti in una causa sopportano le proprie spese. 77 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La domanda di annullamento è irricevibile. 2) Non occorre statuire sulla domanda di dichiarazione di carenza. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito della domanda di annullamento e tutte quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito della domanda di dichiarazione di carenza. 4) La ricorrente sopporterà la metà delle spese sostenute nell'ambito della domanda di annullamento. 5) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995TJ0212_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-212/95, Asociación de fabricantes de cemento de España («[OSCURATO:PERSONA]»), associazione di diritto spagnolo con sede in Madrid, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 62, avenue Guillaume, ricorrente, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato, in un primo tempo, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], e, in seguito, dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocati dello Stato, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], interveniente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata, in un primo tempo, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Diaz, e, in seguito, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Torre, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere de facto nel febbraio 1994 il procedimento antidumping avviato nell'aprile 1992 a domanda dell'[OSCURATO:PERSONA] e di non concedere quindi le misure di difesa sollecitate da tale associazione e, dall'altro, una domanda intesa a fare accertare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] per aver formalmente mantenuto aperto tale procedimento antidumping senza adottare provvedimenti che consentissero di chiuderlo formalmente, eventualmente con l'adozione di misure di difesa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, e C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 febbraio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 Il regime applicabile alle pratiche di dumping era disciplinato all'epoca dei fatti dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»). 2 L'art. 5, n. 1, del regolamento base stabilisce che ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della [OSCURATO:PERSONA] e che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, può sporgere una denuncia per iscritto. 3 A norma dell'art. 7, n. 1, dello stesso regolamento, se, in seguito al deposito della denuncia e al termine delle consultazioni nel comitato consultivo, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio del procedimento antidumping, la [OSCURATO:PERSONA] deve immediatamente annunciare l'inizio del procedimento nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee e avviare l'inchiesta che verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva. 4 L'art. 7, n. 9, recita: «a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura. b) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi, ovvero per scadenza degli impegni (...)». 5 L'art. 9, relativo alla conclusione del procedimento qualora non siano necessarie misure di difesa, dispone: «1. La procedura è chiusa quando (...) non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo (...). In tutti gli altri casi, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente. 2. [OSCURATO:PERSONA] informa i rappresentanti del paese di origine o di esportazione nonché le parti notoriamente interessate che è stato posto termine alla procedura e ne dà notizia con un avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee; l'avviso riporta le conclusioni essenziali della [OSCURATO:PERSONA] nonché il motivo di tali conclusioni». Fatti all'origine della controversia 6 [OSCURATO:PERSONA] è un'associazione di diritto spagnolo che rappresenta i produttori spagnoli di cemento. 7 Ritenendo che le esportazioni in Spagna di taluni cementi tipo «Portland» originari della Turchia, della Romania e della Tunisia fossero oggetto di dumping, con grave danno dell'industria cementiera spagnola, la [OSCURATO:PERSONA] presentava nel gennaio 1992 una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento base. In tale denuncia, essa chiedeva l'adozione di misure di difesa contro le importazioni in questione. 8 [OSCURATO:PERSONA] decideva quindi di iniziare un procedimento antidumping ai sensi dell'art. 7 del regolamento base. L'avviso dell'inizio di tale procedimento veniva pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 22 aprile 1992 (GU C 100, pag. 4). 9 Nell'ambito di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un'inchiesta nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] le presentava osservazioni complementari e partecipava a diverse riunioni con i suoi servizi. 10 [OSCURATO:PERSONA] informava l'[OSCURATO:PERSONA] con lettera 15 ottobre 1993 che, a suo parere, non sussisteva la condizione prevista dall'art. 4 del regolamento base in ordine all'esistenza di un pregiudizio grave e che, pertanto, essa aveva intenzione di proporre la chiusura del procedimento antidumping senza adottare misure di difesa, a norma dell'art. 9 del regolamento base. 11 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 13 gennaio 1994, comunicava al membro della [OSCURATO:PERSONA] la propria preoccupazione dovuta all'evoluzione del procedimento antidumping e il proprio timore che esso venisse chiuso senza l'adozione di misure di difesa, mentre l'industria cementiera spagnola registrava in quel periodo risultati in netto calo. 12 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 1º febbraio 1994 che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato di lì a poco una decisione motivata, ma non indicava in quale senso. 13 [OSCURATO:PERSONA] inviava il 9 febbraio 1994 al comitato consultivo una proposta di chiudere il procedimento antidumping senza imporre misure di difesa perché le importazioni in questione non avevano causato un pregiudizio grave all'industria cementiera spagnola, ai sensi dell'art. 4 del regolamento base. 14 Riguardo a tale proposta erano state espresse obiezioni in seno al comitato consultivo e la [OSCURATO:PERSONA] presentava quindi al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni nonché una proposta di chiusura conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento base. 15 Il Consiglio decideva all'unanimità, il 7 marzo 1994, di respingere tale proposta della [OSCURATO:PERSONA]. 16 Su suggerimento delle autorità spagnole, la [OSCURATO:PERSONA] si metteva in contatto con le autorità turche e rumene per trovare una soluzione accettabile per tutte le parti. Tali contatti non portavano a risultati concreti. [OSCURATO:PERSONA] non si metteva in contatto con le autorità tunisine perché la quota di mercato di tale paese era ritenuta trascurabile. 17 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dal 1º febbraio 1994 alcuna informazione sullo stato del procedimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], le inviava il 25 luglio 1995 una lettera del seguente tenore: «In ogni caso, sono trascorsi oltre tre anni dall'inizio del procedimento e la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato una decisione. A norma dell'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento [di base], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare una decisione entro il termine di un anno dall'inizio del procedimento. Per questi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] invita formalmente la [OSCURATO:PERSONA] ad agire e ad adottare una decisione che metta fine al procedimento in corso accordandole le richieste misure di difesa. E' evidente che la [OSCURATO:PERSONA] ha intenzione di avvalersi dei ricorsi giurisdizionali di cui dispone, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non adotti una decisione entro due mesi». 18 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 21 settembre 1995 con una lettera del seguente tenore: «[L]a [OSCURATO:PERSONA] non si è astenuta dal pronunciarsi nel caso di specie poiché l'inchiesta è stata conclusa da una decisione fondata sui risultati del procedimento. [...] Nel febbraio 1994, essa ha deciso, a norma dell'art. 9 del regolamento [di base], di porre fine al procedimento dopo aver constatato che le misure di protezione non erano necessarie, perché, come ha detto nella decisione, le importazioni del prodotto in questione non avevano provocato un pregiudizio importante alla totalità o quasi dell'industria spagnola interessata, ai sensi dell'art. 4 del regolamento [di base]. Il Consiglio non ha tuttavia acconsentito all'archiviazione della pratica. Dopo la decisione del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], conscia degli interessi della [OSCURATO:PERSONA], ha continuato a seguire l'evoluzione delle importazioni in Spagna (...) Essa prosegue negli sforzi benché il periodo di dodici mesi oggetto dell'inchiesta sia terminato il 31 marzo 1992 e, a partire da allora, i dati relativi alle importazioni non sembrino corroborare nuove asserzioni di pregiudizio. Al contrario, essi confermano la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che non è quindi in grado, attualmente, di modificare i risultati iniziali che aveva esposto nella presentazione al Consiglio in febbraio 1994. [OSCURATO:PERSONA] è naturalmente disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping se esistono dati aggiornati che possano corroborare l'asserzione di un dumping che arrechi pregiudizio. Ogni nuova denuncia sarà esaminata dal punto di vista delle norme comunitarie attualmente vigenti, ossia conformemente al disposto del regolamento (CE) [del Consiglio 22 dicembre 1994,] n. 3283, [relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU L 349, pag. 1)]». 19 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 29 settembre 1995, richiamandosi alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995, ha fatto osservare di non essere al corrente dell'esistenza della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiuso il procedimento. Pertanto, essa chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargliela. 20 [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il 18 ottobre 1995 con una lettera del seguente tenore: «Dato che il Consiglio non ha accettato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di archiviare la pratica, il procedimento rimane aperto, conformemente all'art. 9 del regolamento [di base]. Peraltro, la decisione in questione non è mai stata pubblicata». Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 23 novembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 22 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 14 giugno 1996, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso a intervenire nella causa a sostegno della ricorrente. 23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla trattazione orale senza adottare previe misure istruttorie. 24 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza del 4 febbraio 1997. 25 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - annullare, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994, con cui l'istituzione ha conferito effetti definitivi alla propria proposta di non adottare alcuna misura di difesa contro le importazioni di cemento di origine turca, rumena e tunisina; - dichiarare, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l'art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base non adottando una decisione che avrebbe consentito di porre formalmente fine al procedimento antidumping entro un termine ragionevole; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 26 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude che il Tribunale voglia: - accogliere le conclusioni della ricorrente; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare irricevibili le conclusioni, o, in subordine, respingerle; - dichiarare irricevibili le conclusioni relative alla carenza, o, in subordine, respingerle, o, in ulteriore subordine, dichiarare che sono divenute prive di oggetto; - condannare la ricorrente alle spese; Fatti successivi alla presentazione del ricorso 28 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato il 3 maggio 1996 al comitato consultivo una nuova proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 29 Riguardo a tale proposta sono state espresse obiezioni in seno al comitato e la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato al Consiglio, il 31 gennaio 1997, una relazione sull'esito delle consultazioni nonché una nuova proposta di chiusura conformemente all'art. 9, n. 1, del regolamento base. 30 Il Consiglio non ha deciso diversamente nel mese successivo al ricevimento di tale proposta di chiusura. Essa è quindi divenuta definitiva in forza dell'art. 9, n. 1, del regolamento base. 31 [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del 7 marzo 1997 è stata pubblicata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 gennaio 1997, 97/169/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in Spagna di cemento Portland originarie della Romania, della Tunisia e della Turchia (GU L 67, pag. 27; in prosieguo: la «decisione 97/169»). 32 [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 marzo 1997 al cancelliere del Tribunale, ha informato il Tribunale della pubblicazione di tale decisione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. Essa ha comunicato che, poiché la domanda volta all'accertamento della carenza era priva di oggetto, non occorreva più pronunciarsi su di essa. 33 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna hanno, su invito del cancelliere, presentato le proprie osservazioni su tale lettera rispettivamente il 28 e il 24 aprile 1997. Sulla ricevibilità della domanda di annullamento Argomenti delle parti 34 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di annullamento sia irricevibile. Essa fa riferimento all'art. 9, n. 1, del regolamento base e fa osservare che una sua proposta di chiudere un procedimento antidumping senza adottare misure di difesa costituisce solo un atto preliminare, soggetto a successiva approvazione del comitato consultivo, quando questo è d'accordo con la proposta, o del Consiglio, in caso contrario. Inoltre, quando il Consiglio decide di non accogliere la proposta della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento rimane aperto. 35 Ne discenderebbe che in questa fattispecie, in cui il Consiglio si è opposto a una proposta della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere un procedimento antidumping senza adottare misure di difesa, è semplicemente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] chiudere il procedimento. Peraltro, tale proposta sarebbe un atto preparatorio e non potrebbe quindi configurarsi come atto impugnabile (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-367). 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di annullamento è diretta contro la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto posto fine al procedimento antidumping aperto nell'aprile 1992 su domanda della [OSCURATO:PERSONA], e ha quindi rifiutato le misure di difesa da essa sollecitate. L'esistenza e il contenuto di tale decisione sarebbero evidenziate dalla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995 e dall'inerzia della convenuta a partire dal febbraio 1994. 37 Per quanto riguarda la lettera 21 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che in essa la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel febbraio 1994, «essa ha deciso (...) di porre fine al procedimento» e che i dati ottenuti in seguito «confermano la validità della decisione della [OSCURATO:PERSONA]». Essa fa inoltre notare che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera, si dichiara «disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping». 38 Per quanto riguarda quest'ultima dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che il regolamento base non prevede una possibilità di aprire simultaneamente un secondo procedimento antidumping. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi difficilmente potuto proporre l'apertura di un nuovo procedimento se non avesse ritenuto chiuso il primo. 39 In risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che essa cita il paragrafo della sua lettera 21 settembre 1995, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «ha deciso di porre fine al procedimento», isolandolo dal contesto. Peraltro, la ricorrente non terrebbe conto del contenuto della lettera 18 ottobre 1995, che indica chiaramente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994 non ha chiuso il procedimento. Il tenore di queste lettere non dimostrerebbe quindi l'esistenza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere il procedimento. 40 Per quanto riguarda il paragrafo della lettera 21 settembre 1995, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] era «disposta a esaminare la possibilità di iniziare un nuovo procedimento antidumping», questo non dimostrerebbe che il primo procedimento era terminato. Infatti, nel regolamento base non vi è nulla che vieti di depositare una nuova denuncia relativa a un periodo di riferimento diverso da quello esaminato in un procedimento antidumping iniziato a seguito di una prima denuncia. 41 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa osservare che, secondo la giurisprudenza, le istruzioni interne di un'istituzione e gli atti che, pur essendo in linea di principio integrati in un procedimento, di fatto lo definiscono prima del momento in cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione definitiva, possono essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata; sentenza della Corte 9 ottobre 1990, causa C-366/88, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3571; sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-289). 42 Inoltre, poiché la scelta della forma non può mutare la natura di un atto, il fatto che un atto rivesta una forma inconsueta non osta alla presentazione di un ricorso di annullamento, dacché l'atto abbia prodotto effetti giuridici nei confronti di terzi (sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-121, punto 58). 43 Orbene, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 1995 presenterebbe caratteristiche che permettono, conformemente alla giurisprudenza citata, di individuare un atto che, pur facendo mostra di appartenere per la propria forma ad un procedimento formale, costituisce di fatto, per la propria essenza, un atto che chiude de facto l'inchiesta avviata. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal presentare al Consiglio una nuova proposta, dimostrando quindi la propria volontà definitiva, tale atto potrebbe essere assimilato a un atto che mette fine a un procedimento in modo definitivo. 44 L'interveniente sottolinea ancora come la [OSCURATO:PERSONA] si studi di impedire l'accesso alle due vie di ricorso di cui potrebbe disporre la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, quando essa afferma nella lettera 21 settembre 1995 che «non si è astenuta dal pronunciarsi nel caso di specie poiché l'inchiesta è stata conclusa da una decisione», essa cercherebbe di evitare il rischio di una dichiarazione di carenza ai sensi dell'art. 175 del Trattato. Al contrario, quando nella lettera 18 ottobre 1995 essa si contraddice affermando che il procedimento «rimane aperto», essa cercherebbe di mettersi al riparo da un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato, sforzandosi di accreditare la tesi che manchi ancora un atto definitivo impugnabile. Giudizio del Tribunale 45 L'art. 173 del Trattato prevede la possibilità per i singoli di presentare, a determinate condizioni, un ricorso di annullamento per sottoporre gli atti delle istituzioni al controllo di legittimità del giudice comunitario. 46 Per valutare la ricevibilità della presente domanda di annullamento, occorre innanzi tutto verificare se esista un atto che possa essere oggetto di un ricorso di annullamento. 47 Al riguardo, dalla lettura dell'art. 9 del regolamento base (citato supra, al punto 5), emerge che, per quanto riguarda la chiusura di un procedimento antidumping senza l'adozione di misure di difesa, il legislatore comunitario ha voluto istituire un meccanismo decisionale fondato su una ripartizione del potere tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il comitato consultivo ed il Consiglio, dall'altro. 48 Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un procedimento antidumping debba concludersi senza l'adozione di misure di difesa, deve sottoporre al comitato consultivo una proposta in tal senso. Se in seno al comitato non viene sollevata alcuna obiezione, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] diventa definitiva e il procedimento è chiuso. 49 Quando uno o più rappresentanti in seno al comitato consultivo esprimano obiezioni nei confronti della proposta della [OSCURATO:PERSONA], essa, se ritiene ancora che il procedimento antidumping debba concludersi senza l'adozione di misure di difesa, deve sottoporre al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni, nonché una proposta di chiusura. Se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] diventa definitiva e il procedimento è chiuso. [OSCURATO:PERSONA] annuncia quindi la chiusura nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. 50 Quando invece una maggioranza qualificata nel Consiglio non concorda con la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e la respinge, la procedura non può venir chiusa. Dal meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento risulta che, in tale ipotesi, il caso è rinviato alla [OSCURATO:PERSONA] per essere riesaminato alla luce della posizione del Consiglio. 51 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede nella propria domanda l'annullamento della «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994, con cui l'istituzione ha conferito effetti definitivi alla propria proposta di non adottare alcuna misura di difesa contro le importazioni di cemento di origine turca, rumena e tunisina». 52 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente intende per «decisione della [OSCURATO:PERSONA] del febbraio 1994» la proposta di chiudere il procedimento antidumping inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al comitato consultivo e al Consiglio nel febbraio 1994, occorre osservare che, secondo il meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento base, come sopra descritto, tale proposta è un atto intermedio avente lo scopo di preparare la decisione finale di chiudere il procedimento antidumping. 53 Orbene, secondo la giurisprudenza, in presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-719, punto 9; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2267, punto 28). 54 Ne discende che l'atto impugnato così definito non può essere considerato atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. 55 La domanda di annullamento va quindi dichiarata irricevibile. 56 In risposta a un quesito del Tribunale, il legale della ricorrente ha ancora spiegato in udienza che l'atto di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento è la conferma da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle sue conclusioni iniziali secondo cui il procedimento antidumping andava chiuso senza adottare misure di difesa. Si tratterebbe di una decisione informale presa in data indeterminata dopo il rinvio della pratica alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 1994, e non comunicata alla ricorrente, almeno fino al settembre 1995. 57 Al riguardo, va rilevato che, dopo la presentazione del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al comitato consultivo e al Consiglio, rispettivamente il 3 maggio 1996 e il 31 gennaio 1997, una nuova proposta di chiusura del procedimento antidumping senza l'adozione di misure di difesa. Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente nel mese successivo al ricevimento della proposta, questa è diventata la decisione 97/169, che chiude definitivamente il procedimento antidumping. 58 Il Tribunale ritiene quindi che non occorra pronunciarsi sulla questione se la «decisione informale» indicata dalla ricorrente in udienza possa costituire un atto impugnabile nel meccanismo decisionale dell'art. 9 del regolamento base. Sulla domanda intesa a fare accertare la carenza Argomenti delle parti 59 [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo, attinente al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito la propria posizione dopo essere stata invitata ad agire, e non ha intrapreso, entro un termine ragionevole, nessuno dei passi che il regolamento base la obbliga ad intraprendere quando il Consiglio respinge la sua proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 60 Secondo la ricorrente, in tale situazione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivedere le conclusioni cui era giunta, proseguire l'inchiesta e presentare una nuova proposta che consentisse di porre fine al procedimento antidumping. Essa non dovrebbe potersi sottrarre a tale obbligo. Diversamente, essa potrebbe paralizzare il procedimento e privare le parti interessate di qualsiasi tutela, in quanto renderebbe impossibile il controllo di legittimità del comportamento delle istituzioni. 61 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna fa osservare che, a norma del regolamento base, quando il Consiglio respinge una proposta di chiusura del procedimento antidumping senza adozione di misure di difesa, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a presentargli una nuova proposta. 62 L'interveniente ricorda che il Consiglio ha respinto all'unanimità la proposta di chiusura della [OSCURATO:PERSONA]. Esso fa valere che un procedimento antidumping iniziato nel 1992 e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha nel 1996 ancora adottato una decisione che consenta al Consiglio di pronunciarsi sulle misure che ritiene opportune, dimostra che la denunciante è costretta ad attendere che la situazione evolva da sola e si trova nell'assoluta impossibilità di esercitare i propri diritti. Tale situazione sarebbe agli antipodi dell'ipotesi in cui un'istituzione può eccepire che non esiste un obbligo di agire. 63 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, ritiene che la domanda di dichiarazione di carenza non sia fondata, in quanto essa non ha smesso di agire da quando il Consiglio ha respinto la sua proposta di chiudere il procedimento antidumping. 64 [OSCURATO:PERSONA] controreplica, la convenuta sottolinea di avere inviato il 3 maggio 1996 al comitato consultivo una seconda proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. Pertanto, e in subordine, essa ritiene che dall'invio di tale proposta la domanda di dichiarazione di carenza sia rimasta priva di oggetto, poiché, nella logica della ricorrente, l'emanazione di un atto preparatorio come questo andrebbe considerata una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del trattato. Giudizio del Tribunale 65 E' assodato e non contestato che la domanda di dichiarazione della carenza era ricevibile al momento della presentazione del ricorso. Occorre tuttavia esaminare se una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunta in corso di causa l'abbia in un secondo tempo privata dell'oggetto iniziale. 66 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al comitato consultivo il 3 maggio 1996, ossia dopo la presentazione del ricorso, una nuova proposta di chiudere il procedimento antidumping senza adottare misure di difesa. 67 Quindi, prima della pronuncia della sentenza, essa ha debitamente preso posizione sull'invito ad agire della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato. 68 Pertanto, il Tribunale deve constatare che l'oggetto della domanda di dichiarazione di carenza è venuto meno, e quindi non occorre più pronunciarsi su tale domanda. Decisione relativa alle spese Sulle spese Sulle spese occasionate dalla domanda di annullamento 69 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Tuttavia, giusta l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese, segnatamente per motivi eccezionali. 70 Nel caso di specie, la domanda di annullamento è stata dichiarata irricevibile. Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tale domanda tenendo conto in particolare del contenuto della lettera 21 settembre 1995, che può aver indotto a credere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva essa stessa deciso di chiudere il procedimento antidumping. 71 In tale situazione, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della domanda di annullamento, mentre la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà l'altra metà di tali spese. Sulle spese occasionate dalla domanda di dichiarazione di carenza 72 A norma dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. 73 Nel caso di specie, alla data dell'invito ad agire, ossia il 25 luglio 1995, erano trascorsi più di quindici mesi da quando il Consiglio aveva rinviato il caso alla [OSCURATO:PERSONA], senza che questa agisse. 74 Inoltre, solo il 3 maggio 1996, ossia più di cinque mesi dopo la presentazione del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito, inviando al comitato consultivo una nuova proposta di chiudere il procedimento. 75 Pertanto, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della domanda di dichiarazione di carenza. Sulle spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna 76 A norma dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti in una causa sopportano le proprie spese. 77 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La domanda di annullamento è irricevibile. 2) Non occorre statuire sulla domanda di dichiarazione di carenza. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito della domanda di annullamento e tutte quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito della domanda di dichiarazione di carenza. 4) La ricorrente sopporterà la metà delle spese sostenute nell'ambito della domanda di annullamento. 5) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris