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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:1005
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0455_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Causa C‑455/18 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Avvocato – Qualità di terzo rispetto al ricorrente» Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità manifesta (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, commi 3 e 4, e 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 73, § 1) (v. punto 4) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0455_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Causa C‑455/18 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Avvocato – Qualità di terzo rispetto al ricorrente» Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità manifesta (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, commi 3 e 4, e 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 73, § 1) (v. punto 4) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
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